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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 674/2022 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato in [...] l'[...] e residente in [...] Miramare n. 4, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tramontana del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. del 03.01.2022;
RICORRENTE contro:
con sede Controparte_1 in Comiso, (RG), via Euclide n. 6, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTI
e nei confronti di:
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Burrafato del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2022 premettendo di avere lavorato come Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze della Controparte_1
dal 15.01.2019 fino al 30.06.2019, con rapporto a tempo determinato
[...] Controparte_1 solo parzialmente regolarizzato a far data dal 18.02.2019 - lavorando dal lunedì al sabato dalle ore
07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30, nonché dalle ore 07:00 alle ore 12:00 nei giorni festivi e due domeniche al mese, in quest'ultimo caso senza riposo settimanale, per una paga giornaliera di € 35,00 - e di avere maturato il diritto alle differenze retributive e contributive spettantegli in ragione dell'effettiva e non dichiarata quantità di lavoro svolto, ha chiesto volersi condannare la resistente a corrispondergli “a titolo di differenze retributive, terzo elemento comprensivo del TFR effettivamente maturato e non riscosso, indennità per lavoro straordinario e straordinario festivo prestato, ferie e festività maturate e non riscosse e quant'altro previsto dalla legge e dal CCNL di settore, la complessiva somma complessiva di € 12.933,19 o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali legali e oltre alla mancata percezione della disoccupazione per gli anni 2020-2021, del rimborso IRPEF sul 730 anno 2020 e del cd. bonus covid” e “al risarcimento per la mancata corresponsione dei contributi effettivamente dovuti, oltre alla mancata iscrizione del corretto numero di giornate lavorative in agricoltura”. Notificato il ricorso alla resistente - non costituitasi in giudizio - e all' l'ISTITUTO si è CP_4 costituito in lite per eccepire preliminarmente l'inammissibilità della domanda, attesa la cancellazione dell' Controparte_1 dal R.I. a far data dal 14.04.2020, e per aderire, in ipotesi di accoglimento delle domande
[...] attoree, alla domanda di condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente mercé il versamento dei maggiori contributi dovuti in ragione della maggiore retribuzione dal predetto maturata per legge in forza delle rese e non denunciate prestazioni lavorative.
Con memoria depositata il 18.06.2022 è infine intervenuto in giudizio CP_3
, quale “titolare” dell' e
[...] Controparte_1
il quale, premessane la cessazione a far data dal 31.12.2019, ha invocato il Controparte_1 rigetto della domanda siccome interamente destituita di fondamento. Disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio della s.s. datrice di lavoro e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.12.2024.
***
L'esame del merito della regiudicanda è precluso dal rilievo di nullità del ricorso introduttivo, siccome unicamente proposto in data 28.03.2022 nei confronti di soggetto - l'
[...]
- all'epoca inesistente, la Controparte_1 società essendo stata cancellata dal registro delle imprese in data 14.04.2020 (cfr. visura camerale in atti). Non soccorre, all'uopo, l'intervento volontario del già socio - nei cui Controparte_3 confronti il ricorrente non ha svolto domanda alcuna, neppure all'esito dell'acquisizione della sua partecipazione al giudizio -, né ricorrono i presupposti dell'invocata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio della compagine debitrice estinta, quale successore della medesima, l'istituto presupponendo l'iniziale instaurazione di valido rapporto processuale con il destinatario della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 674/2022 R.G.; dichiara la nullità del ricorso;
condanna al pagamento, in favore di e dell' Parte_1 Controparte_3 CP_4 delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'01.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 674/2022 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato in [...] l'[...] e residente in [...] Miramare n. 4, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tramontana del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. del 03.01.2022;
RICORRENTE contro:
con sede Controparte_1 in Comiso, (RG), via Euclide n. 6, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTI
e nei confronti di:
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Burrafato del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2022 premettendo di avere lavorato come Parte_1 bracciante agricolo alle dipendenze della Controparte_1
dal 15.01.2019 fino al 30.06.2019, con rapporto a tempo determinato
[...] Controparte_1 solo parzialmente regolarizzato a far data dal 18.02.2019 - lavorando dal lunedì al sabato dalle ore
07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30, nonché dalle ore 07:00 alle ore 12:00 nei giorni festivi e due domeniche al mese, in quest'ultimo caso senza riposo settimanale, per una paga giornaliera di € 35,00 - e di avere maturato il diritto alle differenze retributive e contributive spettantegli in ragione dell'effettiva e non dichiarata quantità di lavoro svolto, ha chiesto volersi condannare la resistente a corrispondergli “a titolo di differenze retributive, terzo elemento comprensivo del TFR effettivamente maturato e non riscosso, indennità per lavoro straordinario e straordinario festivo prestato, ferie e festività maturate e non riscosse e quant'altro previsto dalla legge e dal CCNL di settore, la complessiva somma complessiva di € 12.933,19 o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali legali e oltre alla mancata percezione della disoccupazione per gli anni 2020-2021, del rimborso IRPEF sul 730 anno 2020 e del cd. bonus covid” e “al risarcimento per la mancata corresponsione dei contributi effettivamente dovuti, oltre alla mancata iscrizione del corretto numero di giornate lavorative in agricoltura”. Notificato il ricorso alla resistente - non costituitasi in giudizio - e all' l'ISTITUTO si è CP_4 costituito in lite per eccepire preliminarmente l'inammissibilità della domanda, attesa la cancellazione dell' Controparte_1 dal R.I. a far data dal 14.04.2020, e per aderire, in ipotesi di accoglimento delle domande
[...] attoree, alla domanda di condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente mercé il versamento dei maggiori contributi dovuti in ragione della maggiore retribuzione dal predetto maturata per legge in forza delle rese e non denunciate prestazioni lavorative.
Con memoria depositata il 18.06.2022 è infine intervenuto in giudizio CP_3
, quale “titolare” dell' e
[...] Controparte_1
il quale, premessane la cessazione a far data dal 31.12.2019, ha invocato il Controparte_1 rigetto della domanda siccome interamente destituita di fondamento. Disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio della s.s. datrice di lavoro e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.12.2024.
***
L'esame del merito della regiudicanda è precluso dal rilievo di nullità del ricorso introduttivo, siccome unicamente proposto in data 28.03.2022 nei confronti di soggetto - l'
[...]
- all'epoca inesistente, la Controparte_1 società essendo stata cancellata dal registro delle imprese in data 14.04.2020 (cfr. visura camerale in atti). Non soccorre, all'uopo, l'intervento volontario del già socio - nei cui Controparte_3 confronti il ricorrente non ha svolto domanda alcuna, neppure all'esito dell'acquisizione della sua partecipazione al giudizio -, né ricorrono i presupposti dell'invocata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio della compagine debitrice estinta, quale successore della medesima, l'istituto presupponendo l'iniziale instaurazione di valido rapporto processuale con il destinatario della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 674/2022 R.G.; dichiara la nullità del ricorso;
condanna al pagamento, in favore di e dell' Parte_1 Controparte_3 CP_4 delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'01.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella