CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2070/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16131/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023687205 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2135/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 02820250023687205 di € 715,17 oltre accessori per omesso pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica della cartella impugnata in data 7.7.2025, impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto e maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e IO, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda, documentando la notifica a mani del ricevente in data 6.8.2022 dell'avviso di accertamento n. 964328498512 e n 964255738812, rispettivamente riferiti alla targa Targa_1 e alla targa Targa_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto agli atti – come riportato in parte narrativa – vi è la prova della notifica degli avvisi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituitesi, in € 269,00 per le fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale, per un totale di € 830,00; somma da ridurre del 20% ai sensi dell'art. 15, co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 per un totale di € 664,00 oltre rimborso per spese generali di € 99,60
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
b) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e
IO, delle spese processuali, liquidate in € € 664,00 oltre rimborso per spese generali di € 99,60; c) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate in € € 664,00 oltre rimborso per spese generali di € 99,60.
Napoli, 5.2.202
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16131/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023687205 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2135/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 02820250023687205 di € 715,17 oltre accessori per omesso pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica della cartella impugnata in data 7.7.2025, impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto e maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e IO, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda, documentando la notifica a mani del ricevente in data 6.8.2022 dell'avviso di accertamento n. 964328498512 e n 964255738812, rispettivamente riferiti alla targa Targa_1 e alla targa Targa_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto agli atti – come riportato in parte narrativa – vi è la prova della notifica degli avvisi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituitesi, in € 269,00 per le fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale, per un totale di € 830,00; somma da ridurre del 20% ai sensi dell'art. 15, co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 per un totale di € 664,00 oltre rimborso per spese generali di € 99,60
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
b) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e
IO, delle spese processuali, liquidate in € € 664,00 oltre rimborso per spese generali di € 99,60; c) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate in € € 664,00 oltre rimborso per spese generali di € 99,60.
Napoli, 5.2.202