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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22287/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MARCO PERANI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. MARCO PERANI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2. La figlia maggiorenne non economicamente indipendente, abiterà presso la madre con facoltà per Per_1
il padre di frequentarla e mantenere rapporti affettivi costanti con la stessa, compatibilmente con gli impegni universitari e personali della figlia;
3. Le parti dichiarano che l'immobile sito in EZ (BS), Via Torquato Tasso, 12, già adibito a casa coniugale e di esclusiva proprietà del Sig. , è stato oggetto di un contratto preliminare di compravendita Parte_2
sottoscritto in data 20.06.2025, con previsione di stipula dell'atto definitivo (rogito notarile) entro e non oltre il mese di novembre 2026. La Sig.ra e la figlia a decorrere dai primi del mese di settembre 2025, si sono Pt_1 Per_1
trasferite in locazione a EZ (BS) in Via Resistenza, 13 presso altra abitazione;
1 4. Il Sig. , in occasione della vendita di cui al punto 3), si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_2
la somma complessiva di euro 105.000,00 (centocinquemila/00), a titolo di accordo patrimoniale Parte_1
nell'ambito della presente separazione personale, al fine di riequilibrare le rispettive posizioni economiche maturate nel corso del matrimonio e di definire ogni reciproca pretesa economica, anche in considerazione della rinuncia della stessa all'assegnazione della casa coniugale. Tale somma verrà corrisposta nelle seguenti modalità: l'importo di €.
60.000,00 (sessantamila/00), già corrisposto nel mese di luglio 2025, del quale la Sig.ra con la Parte_1
sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza;
ulteriore importo di €. 5.000,00
(cinquemila/00) corrisposto in data 16 Settembre 2025, del quale la Sig.ra con la sottoscrizione del Parte_1
presente atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza, nonché ulteriori rate, per il residuo importo di €. 40.000,00
(quarantamila/00), che verranno concordate dai coniugi nelle modalità che riterranno più opportune e comunque non oltre la data del 30 novembre 2026, data prevista per il rogito. I pagamenti delle ultime rate mancanti, sopra indicate,
avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra codice IBAN Parte_1
[...] c/o “Bper Banca” filiale di EZ (BS);
5. il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di Parte_2
€. 200,00 (duecento/00), nonché, alla figlia l'importo di €. 150,00 (Centocinquanta/00) sino a quando, Per_1
quest'ultima, non avrà raggiunto una stabile occupazione lavorativa adeguata alla propria formazione tale da renderla economicamente indipendente. Le suddette rispettive somme verranno versate, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
codice IBAN [...] c/o “Bper Banca” filiale di EZ (BS), somme che saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita;
6. Le utenze dell'immobile di Via Torquato Tasso, 12 in EZ (BS), quali ad esempio luce, gas, acqua e condominio, che di straordinaria manutenzione e le spese di IMU e TARI, resteranno intestate al Sig. , che si Pt_2
farà carico dell'intero pagamento fino al rilascio dell'immobile ivi comprese eventuali imposte di proprietà o spese straordinarie;
7. Il Sig. , proprietario della “Piazzola con annessa casa mobile n. R16” sita presso il “Villaggio Parte_2
Turistico LA FOCE” di SC RN (BS), di provenienza ereditaria, si impegna, esclusivamente in caso di vendita delle stesse, a corrispondere alla figlia una somma pari al 30% del valore netto ricavato dalla Per_1
vendita. La corresponsione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento del corrispettivo di vendita sul conto corrente
2 intestato alla figlia Per_1
8. Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere alla figlia l'importo di euro 20.000,00 Parte_2 Per_1
(ventimila/00), quale ulteriore attribuzione patrimoniale, entro e non oltre la data del rogito relativo alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale previsto entro il mese di Novembre 2026. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla figlia o con modalità che verranno concordate tra le parti;
9. I coniugi si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse della figlia così come determinate nel Protocollo d'Intesa n. 2208 del 14.07.2016 e successive modifiche Per_1
sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Brescia e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia e che si allega al presente atto;
(doc.5);
10. La quantità di oro appartenente alla madre del Sig. , di cui il sig. attualmente detiene il Parte_2 Pt_2
possesso, resta interamente assegnata al medesimo, che ne mantiene la piena e esclusiva disponibilità. La Sig.ra dichiara di nulla avere a pretendere in merito. Pt_1
11. I coniugi dichiarano di aver già estinto eventuali conti correnti bancari o postali cointestati ad eccezione del conto corrente cointestato n. 000042776684 il quale a breve verrà estinto;
12. Le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, rinunciando a ogni ulteriore pretesa patrimoniale, salvo quanto previsto nel presente accordo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MAZZANO, BS (atto n. 46, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
MI SI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22287/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MARCO PERANI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. MARCO PERANI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2. La figlia maggiorenne non economicamente indipendente, abiterà presso la madre con facoltà per Per_1
il padre di frequentarla e mantenere rapporti affettivi costanti con la stessa, compatibilmente con gli impegni universitari e personali della figlia;
3. Le parti dichiarano che l'immobile sito in EZ (BS), Via Torquato Tasso, 12, già adibito a casa coniugale e di esclusiva proprietà del Sig. , è stato oggetto di un contratto preliminare di compravendita Parte_2
sottoscritto in data 20.06.2025, con previsione di stipula dell'atto definitivo (rogito notarile) entro e non oltre il mese di novembre 2026. La Sig.ra e la figlia a decorrere dai primi del mese di settembre 2025, si sono Pt_1 Per_1
trasferite in locazione a EZ (BS) in Via Resistenza, 13 presso altra abitazione;
1 4. Il Sig. , in occasione della vendita di cui al punto 3), si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_2
la somma complessiva di euro 105.000,00 (centocinquemila/00), a titolo di accordo patrimoniale Parte_1
nell'ambito della presente separazione personale, al fine di riequilibrare le rispettive posizioni economiche maturate nel corso del matrimonio e di definire ogni reciproca pretesa economica, anche in considerazione della rinuncia della stessa all'assegnazione della casa coniugale. Tale somma verrà corrisposta nelle seguenti modalità: l'importo di €.
60.000,00 (sessantamila/00), già corrisposto nel mese di luglio 2025, del quale la Sig.ra con la Parte_1
sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza;
ulteriore importo di €. 5.000,00
(cinquemila/00) corrisposto in data 16 Settembre 2025, del quale la Sig.ra con la sottoscrizione del Parte_1
presente atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza, nonché ulteriori rate, per il residuo importo di €. 40.000,00
(quarantamila/00), che verranno concordate dai coniugi nelle modalità che riterranno più opportune e comunque non oltre la data del 30 novembre 2026, data prevista per il rogito. I pagamenti delle ultime rate mancanti, sopra indicate,
avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra codice IBAN Parte_1
[...] c/o “Bper Banca” filiale di EZ (BS);
5. il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di Parte_2
€. 200,00 (duecento/00), nonché, alla figlia l'importo di €. 150,00 (Centocinquanta/00) sino a quando, Per_1
quest'ultima, non avrà raggiunto una stabile occupazione lavorativa adeguata alla propria formazione tale da renderla economicamente indipendente. Le suddette rispettive somme verranno versate, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
codice IBAN [...] c/o “Bper Banca” filiale di EZ (BS), somme che saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita;
6. Le utenze dell'immobile di Via Torquato Tasso, 12 in EZ (BS), quali ad esempio luce, gas, acqua e condominio, che di straordinaria manutenzione e le spese di IMU e TARI, resteranno intestate al Sig. , che si Pt_2
farà carico dell'intero pagamento fino al rilascio dell'immobile ivi comprese eventuali imposte di proprietà o spese straordinarie;
7. Il Sig. , proprietario della “Piazzola con annessa casa mobile n. R16” sita presso il “Villaggio Parte_2
Turistico LA FOCE” di SC RN (BS), di provenienza ereditaria, si impegna, esclusivamente in caso di vendita delle stesse, a corrispondere alla figlia una somma pari al 30% del valore netto ricavato dalla Per_1
vendita. La corresponsione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento del corrispettivo di vendita sul conto corrente
2 intestato alla figlia Per_1
8. Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere alla figlia l'importo di euro 20.000,00 Parte_2 Per_1
(ventimila/00), quale ulteriore attribuzione patrimoniale, entro e non oltre la data del rogito relativo alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale previsto entro il mese di Novembre 2026. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla figlia o con modalità che verranno concordate tra le parti;
9. I coniugi si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse della figlia così come determinate nel Protocollo d'Intesa n. 2208 del 14.07.2016 e successive modifiche Per_1
sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Brescia e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia e che si allega al presente atto;
(doc.5);
10. La quantità di oro appartenente alla madre del Sig. , di cui il sig. attualmente detiene il Parte_2 Pt_2
possesso, resta interamente assegnata al medesimo, che ne mantiene la piena e esclusiva disponibilità. La Sig.ra dichiara di nulla avere a pretendere in merito. Pt_1
11. I coniugi dichiarano di aver già estinto eventuali conti correnti bancari o postali cointestati ad eccezione del conto corrente cointestato n. 000042776684 il quale a breve verrà estinto;
12. Le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, rinunciando a ogni ulteriore pretesa patrimoniale, salvo quanto previsto nel presente accordo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MAZZANO, BS (atto n. 46, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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