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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 688 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4889/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente://
Alle ore 10:15 termina la causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 avviso di accertamento n. 688 del 04/12/2024, per imposta IMU anno d'imposta 2019,. Contestava la conformità all'originale della copia notificata;
eccepiva la decadenza dall'esercizio del potere impositivo, il difetto di sottoscrizione dell'atto, la carenza di motivazione dello stesso, la violazione del criterio del cumulo giuridico. Deduceva inoltre di risiedere nell'immobile gravato. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva l'ente locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Dagli atti risulta che, nell'annualità in oggetto la contribuente aveva la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione (cfr certificato di residenza storico). Le risultanze anagrafiche, che assumono valore presuntivo del fatto, non risultano contrastate da evidenze di segno contrario, essendo la parte resistente rimasta contumace.
Alla luce di quanto esposto deve concludersi per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 688 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4889/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente://
Alle ore 10:15 termina la causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 avviso di accertamento n. 688 del 04/12/2024, per imposta IMU anno d'imposta 2019,. Contestava la conformità all'originale della copia notificata;
eccepiva la decadenza dall'esercizio del potere impositivo, il difetto di sottoscrizione dell'atto, la carenza di motivazione dello stesso, la violazione del criterio del cumulo giuridico. Deduceva inoltre di risiedere nell'immobile gravato. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva l'ente locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Dagli atti risulta che, nell'annualità in oggetto la contribuente aveva la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione (cfr certificato di residenza storico). Le risultanze anagrafiche, che assumono valore presuntivo del fatto, non risultano contrastate da evidenze di segno contrario, essendo la parte resistente rimasta contumace.
Alla luce di quanto esposto deve concludersi per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.