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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US SE RT - Presidente
ZA NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1906/2023 degli affari civili contenziosi tra nata a [...] il [...], c.f.: (Avv. Gaspare Parte_1 C.F._1
Cardella)
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._2
(Avv. Floriana Elena Rita Nucera e Avv. Maria Pilato)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 18 luglio 2012, matrimonio con , Controparte_1 dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione e chiedeva, in riconvenzionale, che venisse addebitata alla moglie, colpevole a suo dire di aver violato i doveri nascenti dal matrimonio.
All'udienza del 22.11.2023 veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e, all'udienza del 9.12.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va invece rigettata la domanda di addebito formulata dal convenuto.
A sostegno della domanda, assume che la moglie, sin dai primi anni del CP_1 matrimonio, avrebbe mostrato disinteresse nei suoi confronti non facendosi faceva trovare a casa, tralasciando le faccende domestiche e trascorrendo le festività principali con gli amici, addirittura allontanandosi da casa per alcuni giorni;
la ricorrente inoltre, gli avrebbe impedito di mangiare e lavarsi a casa per evitare che si sporcasse, tanto che esso convenuto era costretto a mangiare a casa della madre e a dormire sul divano;
la ricorrente, infine, si sarebbe rifiutata di avere rapporti sessuali e di procreare figli.
Ebbene, essendo queste le prospettazioni del convenuto, la domanda è infondata in quanto dalle stesse emerge che il consorzio familiare non si è mai realmente costituito.
Il fatto che , sin dai primi anni del matrimonio, abbia accettato che la CP_1 moglie rimanesse fuori casa per giorni, che trascorresse il Natale e le altre feste 2 lontana dal marito senza dare spiegazioni e che i due dormissero separati (come confermato peraltro dalla teste : “solo ogni tanto dormiva a casa sua ma non Tes_1
nel letto coniugale insieme alla moglie ma sul divano… praticamente è come se mio figlio non avesse mai vissuto con la moglie”) dimostrano che la coppia non ha mai costituito una comunanza di vita e che la rottura definitiva altro non sia che la conclusione di un rapporto trascinatosi nel tempo, sin dall'inizio totalmente disgregato.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, stante la soccombenza sulla domanda di addebito, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i difensori, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Licata il 18 luglio Controparte_1
2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata, anno 2012, n. 16. parte I;
rigetta la domanda di addebito formulata dal convenuto;
condanna il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro
3.808,00 per compenso di avvocato, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione di al gratuito patrocinio. Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA NN US SE RT
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US SE RT - Presidente
ZA NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1906/2023 degli affari civili contenziosi tra nata a [...] il [...], c.f.: (Avv. Gaspare Parte_1 C.F._1
Cardella)
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._2
(Avv. Floriana Elena Rita Nucera e Avv. Maria Pilato)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 18 luglio 2012, matrimonio con , Controparte_1 dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione e chiedeva, in riconvenzionale, che venisse addebitata alla moglie, colpevole a suo dire di aver violato i doveri nascenti dal matrimonio.
All'udienza del 22.11.2023 veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e, all'udienza del 9.12.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va invece rigettata la domanda di addebito formulata dal convenuto.
A sostegno della domanda, assume che la moglie, sin dai primi anni del CP_1 matrimonio, avrebbe mostrato disinteresse nei suoi confronti non facendosi faceva trovare a casa, tralasciando le faccende domestiche e trascorrendo le festività principali con gli amici, addirittura allontanandosi da casa per alcuni giorni;
la ricorrente inoltre, gli avrebbe impedito di mangiare e lavarsi a casa per evitare che si sporcasse, tanto che esso convenuto era costretto a mangiare a casa della madre e a dormire sul divano;
la ricorrente, infine, si sarebbe rifiutata di avere rapporti sessuali e di procreare figli.
Ebbene, essendo queste le prospettazioni del convenuto, la domanda è infondata in quanto dalle stesse emerge che il consorzio familiare non si è mai realmente costituito.
Il fatto che , sin dai primi anni del matrimonio, abbia accettato che la CP_1 moglie rimanesse fuori casa per giorni, che trascorresse il Natale e le altre feste 2 lontana dal marito senza dare spiegazioni e che i due dormissero separati (come confermato peraltro dalla teste : “solo ogni tanto dormiva a casa sua ma non Tes_1
nel letto coniugale insieme alla moglie ma sul divano… praticamente è come se mio figlio non avesse mai vissuto con la moglie”) dimostrano che la coppia non ha mai costituito una comunanza di vita e che la rottura definitiva altro non sia che la conclusione di un rapporto trascinatosi nel tempo, sin dall'inizio totalmente disgregato.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, stante la soccombenza sulla domanda di addebito, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i difensori, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Licata il 18 luglio Controparte_1
2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata, anno 2012, n. 16. parte I;
rigetta la domanda di addebito formulata dal convenuto;
condanna il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro
3.808,00 per compenso di avvocato, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione di al gratuito patrocinio. Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA NN US SE RT
(atto firmato digitalmente)
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