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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2289/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUCCHI STEFANO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 30/01/2019, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto n. cronol.
444/2019 del 13/02/2019, emesso nell'ambito del procedimento R.G. n.
9324/2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il 06/06/1999 fra e , ordinando agli Ufficiali Parte_1 Parte_2 di Stato Civile del Comune di Modena di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto delle reciproche scelte individuali di vita.
3. Si danno atto che le condizioni stabilite in sede di separazione sono tuttora meritevoli di conferma, con le sole seguenti variazioni.
- non dovrà più corrispondere a alcuna Parte_1 Parte_2 somma per il mantenimento di , né per quello di Persona_1 Persona_2
, divenute entrambe economicamente autosufficienti
[...]
4. Entrambi i genitori continueranno ad avere lo stesso attivo ruolo nel provvedere alle esigenze morali ed educative delle figlie. I genitori si consulteranno l'un l'altro su ogni questione che riguardi la crescita, l'educazione, le scelte sociali e la salute di e . Per_1 Per_2
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, scaturente dal matrimonio.
6. I ricorrenti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza concordemente richiesta.
7. corrisponderà in via esclusiva le anticipazioni e gli oneri Parte_1 legali relative alla presente procedura”.
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
pagina 2 di 3 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a MODENA il
06/06/1999 fra nato a [...] il Parte_1
28/12/1973 e nata a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1999 Atto n. 104 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2289/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUCCHI STEFANO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 30/01/2019, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto n. cronol.
444/2019 del 13/02/2019, emesso nell'ambito del procedimento R.G. n.
9324/2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il 06/06/1999 fra e , ordinando agli Ufficiali Parte_1 Parte_2 di Stato Civile del Comune di Modena di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto delle reciproche scelte individuali di vita.
3. Si danno atto che le condizioni stabilite in sede di separazione sono tuttora meritevoli di conferma, con le sole seguenti variazioni.
- non dovrà più corrispondere a alcuna Parte_1 Parte_2 somma per il mantenimento di , né per quello di Persona_1 Persona_2
, divenute entrambe economicamente autosufficienti
[...]
4. Entrambi i genitori continueranno ad avere lo stesso attivo ruolo nel provvedere alle esigenze morali ed educative delle figlie. I genitori si consulteranno l'un l'altro su ogni questione che riguardi la crescita, l'educazione, le scelte sociali e la salute di e . Per_1 Per_2
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, scaturente dal matrimonio.
6. I ricorrenti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza concordemente richiesta.
7. corrisponderà in via esclusiva le anticipazioni e gli oneri Parte_1 legali relative alla presente procedura”.
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
pagina 2 di 3 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a MODENA il
06/06/1999 fra nato a [...] il Parte_1
28/12/1973 e nata a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1999 Atto n. 104 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3