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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 221/2025, avente per oggetto “rapporto di agenzia”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. TEO Parte_1 P.IVA_1
QUARZO, parte opponente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
ED RA, parte opposta;
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 10.04.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2025 del 24.2.2025, con il quale le è stata ingiunta la consegna, in favore di , degli estratti del Controparte_1
registro IVA vendite e delle fatture relativi ai clienti e Controparte_2
per gli anni dal 2015 alla data di adempimento Controparte_3
dell'ingiunzione.
L'opponente ha allegato che: - parte del , che comprende le società Parte_1 CP_4
che si occupa della commercializzazione, CP_5 Controparte_6
fra l'altro, di integratori sportivi;
- la collaborazione del signor con era da CP_1 Parte_1
ricondursi a due contratti di subagenzia, sottoscritti dal medesimo con CP_6
che era agente di ispettivamente in data 1.12.2014 e
[...] Parte_1
in data 1.4.2015, quest'ultimo avendo sostituito il primo ed essendo stato successivamente ceduto a con effetto dal 2.7.2019; Parte_1
- i contratti avevano ad oggetto l'incarico di promozione della vendita dei prodotti in alcune province lombarde;
Parte_1
- il signor , assumendo di non aver ricevuto tutte le provvigioni dovute in CP_1
base al contratto e che avesse occultato i volumi di affari generati dai Parte_1
clienti rientranti nella zona assegnatagli, aveva domandato (ed ottenuto) l'ordine in via monitoria di consegna della documentazione attestante le vendite effettuate ai clienti e YAMAHA MOTOR RACING S.R.L., al dichiarato Controparte_2
fine di poter approntare le proprie difese in un eventuale successivo giudizio contro la società.
Proponendo l'odierna opposizione, ha fermamente contestato tale Parte_1
richiesta, eccependo, anzitutto, di non essere legittimata passiva rispetto all'ordine di consegna, ove relativo al contratto del 1.12.2024, in quanto cessionaria del solo contratto del 2015 ed inoltre assumendo di nulla ulteriormente dovere a titolo di provvigioni al , con riguardo ai due clienti menzionati dall'agente. Ha anche CP_1
eccepito la prescrizione del diritto del al pagamento di provvigioni ed CP_1
indennità. Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , il quale ha ripercorso le vicende Controparte_1
del rapporto lavorativo intrattenuto prima con e poi direttamente con CP_6
sostenendo che l'incarico conferitogli avesse sempre previsto Parte_1
l'esclusiva. L'opposto ha poi dichiarato di avere visionato i documenti relativi alle vendite, consegnatigli dall'Area Manager di dai quali aveva desunto Parte_1
2 sia che il volume di affari ivi indicato per il cliente risultava di gran lunga CP_2
superiore a quello comunicatogli in precedenza dalla società, sia che nulla gli era mai stato comunicato rispetto al cliente YAMAHA MOTOR RACING S.R.L.. Sulla scorta di tali premesse, il ha rappresentato la necessità di visionare la CP_1
documentazione inerente a tutte le annualità, a partire dal 2015, nelle quali ha prestato la propria attività per al fine di comprendere quale sia l'ammontare Parte_1
reale del volume di affari generato in favore della società e a quanto ammontino le provvigioni indirette maturate e non versategli. Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 24/9/2025, previa discussione delle parti, con provvedimento del
14.7.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa
è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio per la discussione finale all'udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato, ribadendo le argomentazioni già spese nei rispettivi atti introduttivi e concludendo per il rigetto delle conclusioni ivi rassegnate.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'azione monitoria svolta dal trova fondamento CP_1
nell'art. 1749 c.c., il quale prevede che “Il preponente, nei rapporti con l'agente deve agire con lealtà e buona fede. (…) Il proponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. (…) L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
3 In applicazione di tale disposizione il ha chiesto ed ottenuto in sede CP_1
monitoria l'ordine a di consegnargli gli estratti del registro Iva Parte_1
vendite e le fatture relativi ai clienti YAMAHA MOTOR Controparte_2
RACING S.R.L., relativamente agli anni dal 2015 alla data di adempimento. Trattasi di documentazione determinata e determinabile, che infatti la parte opponente non ha negato di essere in grado di individuare e consegnare. L'odierna opponente non ha nemmeno dedotto che la documentazione richiesta non sia pertinente all' “importo delle provvigioni liquidate”, tale pertinenza essendo l'unica condizione sancita dal citato art. 1749 c.c. per qualificare il diritto dell'agente alla consegna della documentazione ivi indicata.
Tanto basta per concludere nel senso della fondatezza dell'azione monitoria oggetto di opposizione, non essendo revocabile in dubbio che il abbia interesse ad CP_1
acquisire la specifica documentazione, rispetto alla quale egli assume di poter desumere gli elementi per una diversa e maggiore quantificazione delle provvigioni che gli sono state corrisposte.
Tale azione monitoria non può infatti essere paralizzata da argomenti che esulano dai presupposti del diritto sancito dall'art. 1749 c.c. e che attengono semmai al merito dell'azione che l'agente riterrà (o meno) di promuovere, una volta svolte le valutazioni del caso, sulla base della documentazione, di cui è stata ingiunta alla preponente la consegna.
Rimangono pertanto estranei all'odierna materia del contendere tutti i motivi di opposizione volti a contestare il diritto del maggiori provvigioni, perché Pt_2
non di tale diritto si sta discutendo, ma -si ribadisce- del diritto alla consegna della documentazione necessaria all'agente per valutare se abbia ottenuto il regolare pagamento di quanto dovutogli.
Perciò, le molteplici questioni sollevate dall'opponente -ossia l'esistenza o meno di un diritto di esclusiva, la correttezza delle provvigioni pagate al rispetto alla CP_1
cliente , la non debenza di provvigioni rispetto a CP_2 CP_3
, la prescrizione del diritto al pagamento delle provvigioni, il difetto di
[...]
4 titolarità passiva del rapporto di agenzia in relazione al contratto del 1.12.2024- sono tutti aspetti che esulano dal thema decidendum dell'odierna opposizione.
Conseguentemente, avendo l'opposto interesse alla consegna dei beni sia in virtù del disposto dell'art. 1749 c.c., sia in ragione della mancata esibizione -nonostante le richieste stragiudiziali- della documentazione da parte di il decreto Parte_1
ingiuntivo deve essere confermato e va conseguentemente dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 653 e 654 c.p.c..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della domanda da individuarsi nel valore indeterminato di bassa complessità, vista l'attività difensiva svolta, tenendo in considerazione il mancato esperimento di attività istruttoria ed il fatto che la discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono limitate a ribadire le conclusioni precedentemente rassegnate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna rifondere a le spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 28 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 221/2025, avente per oggetto “rapporto di agenzia”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. TEO Parte_1 P.IVA_1
QUARZO, parte opponente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
ED RA, parte opposta;
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 10.04.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2025 del 24.2.2025, con il quale le è stata ingiunta la consegna, in favore di , degli estratti del Controparte_1
registro IVA vendite e delle fatture relativi ai clienti e Controparte_2
per gli anni dal 2015 alla data di adempimento Controparte_3
dell'ingiunzione.
L'opponente ha allegato che: - parte del , che comprende le società Parte_1 CP_4
che si occupa della commercializzazione, CP_5 Controparte_6
fra l'altro, di integratori sportivi;
- la collaborazione del signor con era da CP_1 Parte_1
ricondursi a due contratti di subagenzia, sottoscritti dal medesimo con CP_6
che era agente di ispettivamente in data 1.12.2014 e
[...] Parte_1
in data 1.4.2015, quest'ultimo avendo sostituito il primo ed essendo stato successivamente ceduto a con effetto dal 2.7.2019; Parte_1
- i contratti avevano ad oggetto l'incarico di promozione della vendita dei prodotti in alcune province lombarde;
Parte_1
- il signor , assumendo di non aver ricevuto tutte le provvigioni dovute in CP_1
base al contratto e che avesse occultato i volumi di affari generati dai Parte_1
clienti rientranti nella zona assegnatagli, aveva domandato (ed ottenuto) l'ordine in via monitoria di consegna della documentazione attestante le vendite effettuate ai clienti e YAMAHA MOTOR RACING S.R.L., al dichiarato Controparte_2
fine di poter approntare le proprie difese in un eventuale successivo giudizio contro la società.
Proponendo l'odierna opposizione, ha fermamente contestato tale Parte_1
richiesta, eccependo, anzitutto, di non essere legittimata passiva rispetto all'ordine di consegna, ove relativo al contratto del 1.12.2024, in quanto cessionaria del solo contratto del 2015 ed inoltre assumendo di nulla ulteriormente dovere a titolo di provvigioni al , con riguardo ai due clienti menzionati dall'agente. Ha anche CP_1
eccepito la prescrizione del diritto del al pagamento di provvigioni ed CP_1
indennità. Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , il quale ha ripercorso le vicende Controparte_1
del rapporto lavorativo intrattenuto prima con e poi direttamente con CP_6
sostenendo che l'incarico conferitogli avesse sempre previsto Parte_1
l'esclusiva. L'opposto ha poi dichiarato di avere visionato i documenti relativi alle vendite, consegnatigli dall'Area Manager di dai quali aveva desunto Parte_1
2 sia che il volume di affari ivi indicato per il cliente risultava di gran lunga CP_2
superiore a quello comunicatogli in precedenza dalla società, sia che nulla gli era mai stato comunicato rispetto al cliente YAMAHA MOTOR RACING S.R.L.. Sulla scorta di tali premesse, il ha rappresentato la necessità di visionare la CP_1
documentazione inerente a tutte le annualità, a partire dal 2015, nelle quali ha prestato la propria attività per al fine di comprendere quale sia l'ammontare Parte_1
reale del volume di affari generato in favore della società e a quanto ammontino le provvigioni indirette maturate e non versategli. Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 24/9/2025, previa discussione delle parti, con provvedimento del
14.7.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa
è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio per la discussione finale all'udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato, ribadendo le argomentazioni già spese nei rispettivi atti introduttivi e concludendo per il rigetto delle conclusioni ivi rassegnate.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'azione monitoria svolta dal trova fondamento CP_1
nell'art. 1749 c.c., il quale prevede che “Il preponente, nei rapporti con l'agente deve agire con lealtà e buona fede. (…) Il proponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. (…) L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
3 In applicazione di tale disposizione il ha chiesto ed ottenuto in sede CP_1
monitoria l'ordine a di consegnargli gli estratti del registro Iva Parte_1
vendite e le fatture relativi ai clienti YAMAHA MOTOR Controparte_2
RACING S.R.L., relativamente agli anni dal 2015 alla data di adempimento. Trattasi di documentazione determinata e determinabile, che infatti la parte opponente non ha negato di essere in grado di individuare e consegnare. L'odierna opponente non ha nemmeno dedotto che la documentazione richiesta non sia pertinente all' “importo delle provvigioni liquidate”, tale pertinenza essendo l'unica condizione sancita dal citato art. 1749 c.c. per qualificare il diritto dell'agente alla consegna della documentazione ivi indicata.
Tanto basta per concludere nel senso della fondatezza dell'azione monitoria oggetto di opposizione, non essendo revocabile in dubbio che il abbia interesse ad CP_1
acquisire la specifica documentazione, rispetto alla quale egli assume di poter desumere gli elementi per una diversa e maggiore quantificazione delle provvigioni che gli sono state corrisposte.
Tale azione monitoria non può infatti essere paralizzata da argomenti che esulano dai presupposti del diritto sancito dall'art. 1749 c.c. e che attengono semmai al merito dell'azione che l'agente riterrà (o meno) di promuovere, una volta svolte le valutazioni del caso, sulla base della documentazione, di cui è stata ingiunta alla preponente la consegna.
Rimangono pertanto estranei all'odierna materia del contendere tutti i motivi di opposizione volti a contestare il diritto del maggiori provvigioni, perché Pt_2
non di tale diritto si sta discutendo, ma -si ribadisce- del diritto alla consegna della documentazione necessaria all'agente per valutare se abbia ottenuto il regolare pagamento di quanto dovutogli.
Perciò, le molteplici questioni sollevate dall'opponente -ossia l'esistenza o meno di un diritto di esclusiva, la correttezza delle provvigioni pagate al rispetto alla CP_1
cliente , la non debenza di provvigioni rispetto a CP_2 CP_3
, la prescrizione del diritto al pagamento delle provvigioni, il difetto di
[...]
4 titolarità passiva del rapporto di agenzia in relazione al contratto del 1.12.2024- sono tutti aspetti che esulano dal thema decidendum dell'odierna opposizione.
Conseguentemente, avendo l'opposto interesse alla consegna dei beni sia in virtù del disposto dell'art. 1749 c.c., sia in ragione della mancata esibizione -nonostante le richieste stragiudiziali- della documentazione da parte di il decreto Parte_1
ingiuntivo deve essere confermato e va conseguentemente dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 653 e 654 c.p.c..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della domanda da individuarsi nel valore indeterminato di bassa complessità, vista l'attività difensiva svolta, tenendo in considerazione il mancato esperimento di attività istruttoria ed il fatto che la discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono limitate a ribadire le conclusioni precedentemente rassegnate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna rifondere a le spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 28 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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