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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/08/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
sezione lavoro in persona del Giudice monocratico Dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1685/24 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1
telematicamente al ricorso, dall'avv. Rosaria De Vico, di
Genova, presso lo studio della quale, in piazza Pinelli 2/3, ha eletto domicilio;
- ricorrente –
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura separata allegata telematicamente alla memoria difensiva, dall'avv. Giuseppe
Napoleone, di Latina, presso lo studio del quale, in piazza Bruno
Buozzi 9, ha eletto domicilio;
- resistente –
Conclusioni per il ricorrente: “1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia con le modalità
capitolate e dedotte nel presente ricorso;
2) accertare e dichiarare che il rapporto è cessato per volontà della mandante e che questa si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali
1 e legali;
3) accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
un credito di € 14.893,48 o quell'importo meglio visto e ritenuto da accertarsi in causa, tenuto conto del riconoscimento del debito quantomeno per € 4.337,83, ex art. 1751 c.c. e ss e in applicazione dell'AEC Commercio, il tutto oltre rivalutazione,
interessi e spese legali come per legge;
4) conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a pagare al Controparte_1
ricorrente l'importo di € 14.893,48, o quell'importo meglio visto acclarando, anche ricorrendo all'equità ed ai principi di adeguamento della retribuzione ex art. 36 cost e 2099 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo. E
specificatamente, quanto ad € 698,66 a titolo di indennità
suppletiva di clientela, € 2.969,76 a titolo di indennità
sostitutiva di preavviso, € 678,41 a titolo di FIRR, € 10.555,65
a titolo di indennità meritocratica. 5) vinte le spese con distrazione.”
Conclusioni per la resistente: “a) in via principale e nel merito, rigettare la domanda di pagamento dell'indennità
meritocratica, ex art. 1751 c.c., proposta dal ricorrente,
siccome infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto;
b) condannare il ricorrente al pagamento in favore della a titolo di risarcimento del danno per Controparte_1
lite temeraria, della somma di € 3.000,00 oltre interessi legali su tale somma calcolati dalla data della sentenza al soddisfo,
ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale
riterrà di giustizia: in ogni caso, con vittoria di spese
2 competenze ed onorari del presente giudizio, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 2.4.2024, premesso di Parte_1
avere sottoscritto un contratto di agenzia con la CP_1
e che il relativo rapporto si era concluso in data
[...]
20.6.2023, per disdetta della mandante, ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il pagamento, da parte della CP_1
delle somme dovutegli a titolo di F.I.R.R., indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, per la somma complessiva di € 14.893,48, come risultante dal calcolo allegato al ricorso.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato in fatto CP_1
ed in diritto le pretese del ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa, sul rilievo di questo giudice in merito alla propria incompetenza funzionale, in ragione della natura non personale del rapporto di agenzia nel quale l'agente sia una società, viene ora in decisione, allo stato degli atti, scaduti i termini per il deposito delle note scritte disposto da questo giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'art. 413 c.p.c. stabilisce la competenza funzionale del giudice del lavoro nelle cause previste dall'art. 409 c.p.c.
Si tratta quindi, di una questione di competenza rilevabile d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 38, II comma c.p.c., dove,
nel processo del lavoro, il riferimento all'udienza ex art. 183
3 c.p.c., va inteso come la prima udienza ai sensi dell'art. 420
c.p.c.
Nel caso di specie, il rilievo di questo giudice è stato posto all'udienza in cui la causa è stata rinviata per verificare l'esito del tentativo delle parti di comporre bonariamente la vertenza, ed alla quale erano state rinviate tutte le attività
di prima udienza previste dall'art. 420 c.p.c.
Il rilievo d'ufficio è, quindi, tempestivo.
Il quarto comma del medesimo art. 38 c.p.c., prevede, inoltre,
che le questioni di competenza siano decise “ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando
sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo
del giudice, assunte sommarie informazioni.”
L'art. 409 c.p.c. definisce quali siano le controversie devolute alla competenza del giudice del lavoro ed al n. 3 indica: “i
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione
d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non con carattere subordinato (…)”
Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, risulta palese che le parti del rapporto fossero la e Controparte_1
la “ , della quale era il Parte_2 Parte_1
legale rappresentante.
4 Ciò emerge in particolare (ed inequivocabilmente) dal contratto di agenzia plurimandatario (doc. 1 ricorrente) e dalle fatture delle provvigioni emesse dalla S.a.s. (docc. 4 e 7 ricorrente),
ma anche - per quanto non si tratti di documentazione avente valore di prova privilegiata quale, invece, il contratto che regola i rapporti tra le parti e le fatture emesse dal soggetto che ha svolto la prestazione – dalla relazione della professionista del ricorrente e dalla relativa documentazione da essa elaborata, prodotte sub docc. da 8 a 8 sexies.
In tutti i sopra menzionati documenti risulta agente la società
“ ” Parte_2
Ancora, provano la stessa circostanza, la “fattura F.I.R.R.”
prodotta dalla convenuta in allegato alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, nonché tutte quelle mail prodotte da entrambe le parti, nelle quali risulta l'indirizzo pec che è quello della società “ Email_1 Parte_2
”, come risulta dalla visura camerale prodotta dal
[...]
ricorrente con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, ovvero rilevato che dalla stessa documentazione in atti risulta che l'agente, nel caso di specie fosse una società e non una persona fisica, deve evidenziarsi come la giurisprudenza, sin da tempo risalente, ha sempre affermato che quando nel rapporto di agenzia l'agente non sia una persona fisica, ma una società, la competenza nelle controversie relative al rapporto con il proponente, non sia del giudice del
5 lavoro, ma del giudice ordinario, esulandosi in tal caso dalle ipotesi disciplinate dall'art. 409 n. 3 c.p.c.
E così, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.2710/1996,
laddove ha affermato: “la controversia relativa ad un rapporto
di agenzia appartiene, ai sensi dell'art 409 n. 3 c.p.c, alla
competenza per materia del pretore in funzione di giudice del
lavoro, solo quando detto rapporto si concreti in una prestazione
d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui l'agente sia una
società o il medesimo si avvalga di una autonoma struttura
imprenditoriale.”
Ed ancora, con la sentenza n. 15535/2011: “La società in
accomandita semplice, quale che ne sia il numero dei soci,
costituisce comunque un centro autonomo di imputazione rispetto
ai soci stessi;
pertanto, concluso un rapporto di agenzia tra
l'impresa proponente ed una società in accomandita semplice, la
controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla
competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando
che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale
di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata
dalla società perdendo il carattere della personalità nei
confronti del proponente.”
Ancora più di recente, con la sentenza n. 3029/2015, la
Cassazione ha ribadito che: “In materia di rapporti di agenzia,
qualora l'agente abbia organizzato la propria attività di
6 collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque
si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è
ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai
sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3 c.p.c.”
Se ne deve desumere, conclusivamente, l'incompetenza del giudice del lavoro a decidere sulla controversia qui all'esame, di competenza del Tribunale ordinario.
Nessuna indicazione in merito alla competenza territoriale del giudice ordinario può essere, peraltro, data da questo giudice,
proprio in ragione della sua incompetenza per materia/funzionale.
Il rilievo d'ufficio della incompetenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico Dott.ssa Giovanna Golinelli,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1685/2024 R.G. promossa da contro , Parte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- dichiara la propria incompetenza quale giudice del lavoro,
essendo la controversia di competenza del tribunale ordinario;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Genova, il 13 agosto 2025
7 Il Giudice
Giovanna Golinelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
sezione lavoro in persona del Giudice monocratico Dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1685/24 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1
telematicamente al ricorso, dall'avv. Rosaria De Vico, di
Genova, presso lo studio della quale, in piazza Pinelli 2/3, ha eletto domicilio;
- ricorrente –
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura separata allegata telematicamente alla memoria difensiva, dall'avv. Giuseppe
Napoleone, di Latina, presso lo studio del quale, in piazza Bruno
Buozzi 9, ha eletto domicilio;
- resistente –
Conclusioni per il ricorrente: “1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia con le modalità
capitolate e dedotte nel presente ricorso;
2) accertare e dichiarare che il rapporto è cessato per volontà della mandante e che questa si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali
1 e legali;
3) accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
un credito di € 14.893,48 o quell'importo meglio visto e ritenuto da accertarsi in causa, tenuto conto del riconoscimento del debito quantomeno per € 4.337,83, ex art. 1751 c.c. e ss e in applicazione dell'AEC Commercio, il tutto oltre rivalutazione,
interessi e spese legali come per legge;
4) conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a pagare al Controparte_1
ricorrente l'importo di € 14.893,48, o quell'importo meglio visto acclarando, anche ricorrendo all'equità ed ai principi di adeguamento della retribuzione ex art. 36 cost e 2099 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo. E
specificatamente, quanto ad € 698,66 a titolo di indennità
suppletiva di clientela, € 2.969,76 a titolo di indennità
sostitutiva di preavviso, € 678,41 a titolo di FIRR, € 10.555,65
a titolo di indennità meritocratica. 5) vinte le spese con distrazione.”
Conclusioni per la resistente: “a) in via principale e nel merito, rigettare la domanda di pagamento dell'indennità
meritocratica, ex art. 1751 c.c., proposta dal ricorrente,
siccome infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto;
b) condannare il ricorrente al pagamento in favore della a titolo di risarcimento del danno per Controparte_1
lite temeraria, della somma di € 3.000,00 oltre interessi legali su tale somma calcolati dalla data della sentenza al soddisfo,
ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale
riterrà di giustizia: in ogni caso, con vittoria di spese
2 competenze ed onorari del presente giudizio, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 2.4.2024, premesso di Parte_1
avere sottoscritto un contratto di agenzia con la CP_1
e che il relativo rapporto si era concluso in data
[...]
20.6.2023, per disdetta della mandante, ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il pagamento, da parte della CP_1
delle somme dovutegli a titolo di F.I.R.R., indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, per la somma complessiva di € 14.893,48, come risultante dal calcolo allegato al ricorso.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato in fatto CP_1
ed in diritto le pretese del ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa, sul rilievo di questo giudice in merito alla propria incompetenza funzionale, in ragione della natura non personale del rapporto di agenzia nel quale l'agente sia una società, viene ora in decisione, allo stato degli atti, scaduti i termini per il deposito delle note scritte disposto da questo giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'art. 413 c.p.c. stabilisce la competenza funzionale del giudice del lavoro nelle cause previste dall'art. 409 c.p.c.
Si tratta quindi, di una questione di competenza rilevabile d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 38, II comma c.p.c., dove,
nel processo del lavoro, il riferimento all'udienza ex art. 183
3 c.p.c., va inteso come la prima udienza ai sensi dell'art. 420
c.p.c.
Nel caso di specie, il rilievo di questo giudice è stato posto all'udienza in cui la causa è stata rinviata per verificare l'esito del tentativo delle parti di comporre bonariamente la vertenza, ed alla quale erano state rinviate tutte le attività
di prima udienza previste dall'art. 420 c.p.c.
Il rilievo d'ufficio è, quindi, tempestivo.
Il quarto comma del medesimo art. 38 c.p.c., prevede, inoltre,
che le questioni di competenza siano decise “ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando
sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo
del giudice, assunte sommarie informazioni.”
L'art. 409 c.p.c. definisce quali siano le controversie devolute alla competenza del giudice del lavoro ed al n. 3 indica: “i
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione
d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non con carattere subordinato (…)”
Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, risulta palese che le parti del rapporto fossero la e Controparte_1
la “ , della quale era il Parte_2 Parte_1
legale rappresentante.
4 Ciò emerge in particolare (ed inequivocabilmente) dal contratto di agenzia plurimandatario (doc. 1 ricorrente) e dalle fatture delle provvigioni emesse dalla S.a.s. (docc. 4 e 7 ricorrente),
ma anche - per quanto non si tratti di documentazione avente valore di prova privilegiata quale, invece, il contratto che regola i rapporti tra le parti e le fatture emesse dal soggetto che ha svolto la prestazione – dalla relazione della professionista del ricorrente e dalla relativa documentazione da essa elaborata, prodotte sub docc. da 8 a 8 sexies.
In tutti i sopra menzionati documenti risulta agente la società
“ ” Parte_2
Ancora, provano la stessa circostanza, la “fattura F.I.R.R.”
prodotta dalla convenuta in allegato alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, nonché tutte quelle mail prodotte da entrambe le parti, nelle quali risulta l'indirizzo pec che è quello della società “ Email_1 Parte_2
”, come risulta dalla visura camerale prodotta dal
[...]
ricorrente con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, ovvero rilevato che dalla stessa documentazione in atti risulta che l'agente, nel caso di specie fosse una società e non una persona fisica, deve evidenziarsi come la giurisprudenza, sin da tempo risalente, ha sempre affermato che quando nel rapporto di agenzia l'agente non sia una persona fisica, ma una società, la competenza nelle controversie relative al rapporto con il proponente, non sia del giudice del
5 lavoro, ma del giudice ordinario, esulandosi in tal caso dalle ipotesi disciplinate dall'art. 409 n. 3 c.p.c.
E così, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.2710/1996,
laddove ha affermato: “la controversia relativa ad un rapporto
di agenzia appartiene, ai sensi dell'art 409 n. 3 c.p.c, alla
competenza per materia del pretore in funzione di giudice del
lavoro, solo quando detto rapporto si concreti in una prestazione
d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui l'agente sia una
società o il medesimo si avvalga di una autonoma struttura
imprenditoriale.”
Ed ancora, con la sentenza n. 15535/2011: “La società in
accomandita semplice, quale che ne sia il numero dei soci,
costituisce comunque un centro autonomo di imputazione rispetto
ai soci stessi;
pertanto, concluso un rapporto di agenzia tra
l'impresa proponente ed una società in accomandita semplice, la
controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla
competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando
che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale
di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata
dalla società perdendo il carattere della personalità nei
confronti del proponente.”
Ancora più di recente, con la sentenza n. 3029/2015, la
Cassazione ha ribadito che: “In materia di rapporti di agenzia,
qualora l'agente abbia organizzato la propria attività di
6 collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque
si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è
ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai
sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3 c.p.c.”
Se ne deve desumere, conclusivamente, l'incompetenza del giudice del lavoro a decidere sulla controversia qui all'esame, di competenza del Tribunale ordinario.
Nessuna indicazione in merito alla competenza territoriale del giudice ordinario può essere, peraltro, data da questo giudice,
proprio in ragione della sua incompetenza per materia/funzionale.
Il rilievo d'ufficio della incompetenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico Dott.ssa Giovanna Golinelli,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1685/2024 R.G. promossa da contro , Parte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- dichiara la propria incompetenza quale giudice del lavoro,
essendo la controversia di competenza del tribunale ordinario;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Genova, il 13 agosto 2025
7 Il Giudice
Giovanna Golinelli
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