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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2748/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 20/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005698611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005698611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160016116141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160016116141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado. Resistente/Appellato: non presente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I – Dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio, con ricorso tempestivamente notificato e depositato il 16/02/2023, Resistente_1 impugnò nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione l'intimazione di pagamento n. 09420229005698611000, limitatamente all'importo di € 2473,67, derivante dalla cartella di pagamento n.
09420160016116141000 (asseritamente notificata il 28.09.2016) e dall'avviso di accertamento
TDKM00969 (asseritamente notificato il 3.05.2013), aventi ad oggetto rispettivamente la tassa automobilistica relativa all'annualità 2011 e l'IRPEF, con addizionale regionale, relativa all'anno 2007.
Il ricorrente dedusse l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, per omessa notifica degli atti presupposti, rilevando altresì la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, in violazione dell'articolo 25 del DPR numero 602/1973 e l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, richiamando e documentando vari atti interruttivi della prescrizione, medio tempore intervenuti.
L'Agenzia delle Entrate spiegò intervento volontario, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 462/25, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, compensando le spese, rilevando, quanto alla cartella di pagamento per tassa auto, notificata il 28.09.2016, che il termine di prescrizione triennale era ampiamente maturato alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio, in data 27.08.2022. Per contro, non era maturata la prescrizione in relazione all'avviso di accertamento TDKM00969, notificato il
3.05.2013, essendo la relativa prescrizione decennale.
II – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo di aver già prodotto in primo grado, quali atti interruttivi, la proposta di compensazione ex art 28 ter DPR 602/73 n. 09428201700000623000 (notifica 20.10.2017),
l'intimazione di pagamento 09420179007410510000 (notifica 20.12.2017) e l'intimazione di pagamento n. 09420189004023669000 (notifica 20.12.2018) e da ultimo l'intimazione di pagamento 09420229005698611000, parzialmente opposta. Era stato evidenziato, inoltre, come nel caso di specie trovasse applicazione la sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021 per un totale di 542 giorni. Ha chiesto, dunque, riformarsi parzialmente la sentenza impugnata, rigettando anche in relazione alla predetta cartella il ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in appello, assumendo una posizione adesiva alle richieste del contribuente. Il contribuente è rimasto invece contumace.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III - L'appello è fondato.
Il primo giudice ha, infatti, del tutto obliterato il dato della produzione, da parte dell'ADER, degli atti interruttivi sopra richiamati, regolarmente notificati nelle more tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata.
Parimenti, non ha considerato che il corso della prescrizione, che aveva iniziato nuovamente a decorrere a far data dalla notifica dell'intimazione l'intimazione di pagamento n. 09420189004023669000 (notifica 20.12.2018), era stato sospeso dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20, per un periodo di giorni 542, dall'8.3.20 al 31.8.21.
Peraltro, la tesi interpretativa, pure ampiamente recepita dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la sospensione anzidetta non opererebbe con riguardo ai crediti scaduti in epoca precedente al periodo emergenziale, è stata contraddetta dai primi pronunciamenti della S.C. sul punto (v., in particolare, ord. n. 960/25, che, pur riguardando la diversa ipotesi di sospensione di cui all'art. 67 d.l. 18/20, afferma principi estensibili, per identità di ratio, anche alla sospensione ex art. 68 d.l. 18 cit.).
Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'appello.
Alla luce delle incertezze interpretative caratterizzanti l'esegesi della normativa sulla sospensione emergenziale, la cui applicazione ha un'incidenza dirimente sull'esito del caso a mani, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto dal contribuente in primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
RE AG
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2748/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 20/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005698611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005698611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160016116141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160016116141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado. Resistente/Appellato: non presente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
I – Dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio, con ricorso tempestivamente notificato e depositato il 16/02/2023, Resistente_1 impugnò nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione l'intimazione di pagamento n. 09420229005698611000, limitatamente all'importo di € 2473,67, derivante dalla cartella di pagamento n.
09420160016116141000 (asseritamente notificata il 28.09.2016) e dall'avviso di accertamento
TDKM00969 (asseritamente notificato il 3.05.2013), aventi ad oggetto rispettivamente la tassa automobilistica relativa all'annualità 2011 e l'IRPEF, con addizionale regionale, relativa all'anno 2007.
Il ricorrente dedusse l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, per omessa notifica degli atti presupposti, rilevando altresì la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, in violazione dell'articolo 25 del DPR numero 602/1973 e l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, richiamando e documentando vari atti interruttivi della prescrizione, medio tempore intervenuti.
L'Agenzia delle Entrate spiegò intervento volontario, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 462/25, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, compensando le spese, rilevando, quanto alla cartella di pagamento per tassa auto, notificata il 28.09.2016, che il termine di prescrizione triennale era ampiamente maturato alla data di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio, in data 27.08.2022. Per contro, non era maturata la prescrizione in relazione all'avviso di accertamento TDKM00969, notificato il
3.05.2013, essendo la relativa prescrizione decennale.
II – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo di aver già prodotto in primo grado, quali atti interruttivi, la proposta di compensazione ex art 28 ter DPR 602/73 n. 09428201700000623000 (notifica 20.10.2017),
l'intimazione di pagamento 09420179007410510000 (notifica 20.12.2017) e l'intimazione di pagamento n. 09420189004023669000 (notifica 20.12.2018) e da ultimo l'intimazione di pagamento 09420229005698611000, parzialmente opposta. Era stato evidenziato, inoltre, come nel caso di specie trovasse applicazione la sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021 per un totale di 542 giorni. Ha chiesto, dunque, riformarsi parzialmente la sentenza impugnata, rigettando anche in relazione alla predetta cartella il ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in appello, assumendo una posizione adesiva alle richieste del contribuente. Il contribuente è rimasto invece contumace.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III - L'appello è fondato.
Il primo giudice ha, infatti, del tutto obliterato il dato della produzione, da parte dell'ADER, degli atti interruttivi sopra richiamati, regolarmente notificati nelle more tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata.
Parimenti, non ha considerato che il corso della prescrizione, che aveva iniziato nuovamente a decorrere a far data dalla notifica dell'intimazione l'intimazione di pagamento n. 09420189004023669000 (notifica 20.12.2018), era stato sospeso dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20, per un periodo di giorni 542, dall'8.3.20 al 31.8.21.
Peraltro, la tesi interpretativa, pure ampiamente recepita dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la sospensione anzidetta non opererebbe con riguardo ai crediti scaduti in epoca precedente al periodo emergenziale, è stata contraddetta dai primi pronunciamenti della S.C. sul punto (v., in particolare, ord. n. 960/25, che, pur riguardando la diversa ipotesi di sospensione di cui all'art. 67 d.l. 18/20, afferma principi estensibili, per identità di ratio, anche alla sospensione ex art. 68 d.l. 18 cit.).
Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'appello.
Alla luce delle incertezze interpretative caratterizzanti l'esegesi della normativa sulla sospensione emergenziale, la cui applicazione ha un'incidenza dirimente sull'esito del caso a mani, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto dal contribuente in primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
RE AG