Articolo 238 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 237Articolo 239
Versione
20 settembre 1975
Art. 238. null ita' della sostituzione non sia stata gia' pronunziata con sentenza passata in giudicato.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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