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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2460/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, UD monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15178/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250111422990 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1321/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 ottobre 2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 09720250111422990 del 24 luglio 2025 emessa all'esito del controllo ex 36-ter sulla dichiarazione Unico
Persone Fisiche 2022 relativa alperiodo d'imposta 2021 conclusosi con il disconoscimento di parte delle ritenute esposte nel Rigo RN33.
Il ricorrente denuncia la illegittimità della cartella gravata in considerazione del disposto della sentenza n. 12166/2025 del 15/09/2025 con cui la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso il controllo 36 ter n. T21U0049828767 costituente atto prodromico alla cartella gravata in tale sede.
Il ricorrente ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso con un congruo risarcimento ex art. 96 cpc.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Roma, in persona del Direttore p.t., che chiede il rigetto delricorso rappresentando la piena validità della cartella gravata, non essendo allo stato decorsi i termini per la impugnazione della sentenza n.12166/2025 del 15/09/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Roma. Deduce che in considerazione della non definitività della sentenza di primo grado e della sussistenza dell'interesse ad appellare la stessa, l'Amministrazione finanziaria ha pertanto provveduto ad emettere ruolo e successiva cartella di pagamento impugnata in tale sede. Deduce infine che sebbene la parte ha presentato la dichiarazione integrativa a sfavore, per le quali, non è ancora scaduto il termine per il controllo formale ciò non è in grado di inficiare la validità
e l legittimità della cartella di pagamento oggetto della presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come rilevato già dalla sentenza n.12166 del 2025, allo stato non impugnata dall'Ufficio, che ha accolto il ricorso di parte contribuente contro il controllo 36 ter n T21U0049828767 per l'anno 2021,che costituisce il presupposto della cartella gravata nel presente giudizio e come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate
DP1 nell'atto di costituzione, il Ricorrente_1 ha presentato dichiarazione integrativa inserendo i nuovi dati corretti così come richiesti dall'Ufficio che ad oggi non risulta aver ancora completato l'istruttoria e ha emesso la cartella impugnata .
La mancata rettifica della cartella impugnata nel corso del giudizio nonostante il ravvedimento operoso posto in essere dalla parte ricorrente impone l'annullamento della cartellan. 09720250111422990 e a seguito della soccombenza la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 1 di Roma ala pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 900,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso il 5.02.2026
La UD ON ER
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, UD monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15178/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250111422990 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1321/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 ottobre 2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 09720250111422990 del 24 luglio 2025 emessa all'esito del controllo ex 36-ter sulla dichiarazione Unico
Persone Fisiche 2022 relativa alperiodo d'imposta 2021 conclusosi con il disconoscimento di parte delle ritenute esposte nel Rigo RN33.
Il ricorrente denuncia la illegittimità della cartella gravata in considerazione del disposto della sentenza n. 12166/2025 del 15/09/2025 con cui la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso il controllo 36 ter n. T21U0049828767 costituente atto prodromico alla cartella gravata in tale sede.
Il ricorrente ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso con un congruo risarcimento ex art. 96 cpc.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Roma, in persona del Direttore p.t., che chiede il rigetto delricorso rappresentando la piena validità della cartella gravata, non essendo allo stato decorsi i termini per la impugnazione della sentenza n.12166/2025 del 15/09/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Roma. Deduce che in considerazione della non definitività della sentenza di primo grado e della sussistenza dell'interesse ad appellare la stessa, l'Amministrazione finanziaria ha pertanto provveduto ad emettere ruolo e successiva cartella di pagamento impugnata in tale sede. Deduce infine che sebbene la parte ha presentato la dichiarazione integrativa a sfavore, per le quali, non è ancora scaduto il termine per il controllo formale ciò non è in grado di inficiare la validità
e l legittimità della cartella di pagamento oggetto della presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come rilevato già dalla sentenza n.12166 del 2025, allo stato non impugnata dall'Ufficio, che ha accolto il ricorso di parte contribuente contro il controllo 36 ter n T21U0049828767 per l'anno 2021,che costituisce il presupposto della cartella gravata nel presente giudizio e come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate
DP1 nell'atto di costituzione, il Ricorrente_1 ha presentato dichiarazione integrativa inserendo i nuovi dati corretti così come richiesti dall'Ufficio che ad oggi non risulta aver ancora completato l'istruttoria e ha emesso la cartella impugnata .
La mancata rettifica della cartella impugnata nel corso del giudizio nonostante il ravvedimento operoso posto in essere dalla parte ricorrente impone l'annullamento della cartellan. 09720250111422990 e a seguito della soccombenza la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 1 di Roma ala pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 900,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso il 5.02.2026
La UD ON ER