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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 1175 2022
Il Giudice Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1175 del R.G. per l'anno 2022,
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Domenico Saverino, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Salvatori e dall'avv. Amalia Manuela CP_1
Nucera giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente, sul presupposto di aver subito nella data del 30/04/2020 un infortunio sul lavoro, circostanze non contestate dall'ente resistente, lamentava di aver riportato in conseguenza dei predetti eventi, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui era pervenuto l'ente in sede amministrativa (in riunifica pari al 9%,) chiedendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitta, pari almeno al 18% e comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nel costituirsi l' chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
3. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio che ha consentito di accertare: “CONSIDERAZIONI CLINICHE E DISCUSSIONE DIAGNOSTICA Il sig.
, in seguito all'infortunio, ha riportato impotenza funzionale e deficit articolare alla spalla Pt_1
SX, sequele algiche e disfunzionali, estetiche, con menomazione della propria integrità psicofisica.
Dall'esame obiettivo, e dalla documentazione prodotta, emerge uno stato invalidante con relativo danno biologico permanente ed inabilità temporanea, di seguito quantificati. CONCLUSIONI MEDICO
LEGALI A carico del sig. sono da considerare, dal punto di vista medico legale, anche Parte_1 alla luce delle tabelle valutative per analogia, al numero progressivo 226, le seguenti CP_1 patologie: 1) Instabilità di spalla di grado severo (a tipo lussazione abituale) 12 lato dominante, 10 lato non dominante. Alla consultazione di altra letteratura: Escursione articolare della scapolo omerale limitata globalmente della metà (elevazione possibile per 70°, abduzione per 80° e rotazioni per ½, senza limitazione della scapolo toracica) 9 (nd) 12 (d) da – valutazione Parte_2 medico legale del danno biologico –2) al n. 36 cicatrici non interessanti il volto, fino a 5%. CP_1
La forma della cicatrice risulta essere in disarmonia con l'aspetto anatomico generale, non lineare, il colore è distinguibile dai tessuti circostanti e l'orientamento non rispetta le linee di tensione.
Inoltre, detta cicatrice, è chiaramente visibile (ginocchio destro). Secondo i criteri applicativi relativi alla tabella delle menomazioni nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più CP_1 menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata, dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, esiste agli atti, certificazione di inabilità dal giorno 21/05/2020 al 30/07/2020 CP_1 con certificazione di guarigione e ripresa dell'attività lavorativa dal 10/08/2020. L'assenza dal lavoro
è stata, in tutto, di 103 giorni, di cui i primi trenta da considerare al 100% corrispondenti alla prognosi iniziale del medico di Pronto Soccorso. I successivi trenta, al 50%, di graduale rimozione del tutore e cauta mobilizzazione e fisioterapia. I successivi 43 giorni al 25%, di riposo e cure con certificazione Per il danno biologico permanente, dovendo calcolare le percentuali di danno CP_1 espresse in precedenza, al fine di dare una valutazione complessiva, si assegna la percentuale del
10% (dieci per cento), preso in considerazione il serio deficit articolare ed il danno estetico. Benefici
a decorrere dalla data della domanda. Le patologie considerate e valutate in sede di esame obiettivo, sono tutte presenti, chiaramente descritte e certificate, a quella data, nella documentazione presente nel fascicolo processuale.”
4. Ne consegue l'accoglimento della domanda e pertanto la condanna dell' assicuratore CP_2 convenuto, nei termini di cui sopra, a determinare nella misura e per le patologie suindicate l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza , come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' a corrispondere al CP_1 ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro nella misura dell'10%, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro- tempore al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite che liquida in € 1300,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito .
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 oltre accessori CP_1 come per legge, in favore del dott. Persona_1
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/12/2025 .
IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo