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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2024, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9584/2019 r.g.
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Catiuscia Quarta, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Gaetanis, come da mandato in atti;
CP 1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.2.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e ilPt 1 CP 1 contraevano matrimonio in data 14.3.1981, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Lecce atto n. 108 parte II Serie A Anno 1981, dal quale nascevano tre figli,
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.2.2024 le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione, stante la rinuncia dei procuratori all'assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime:
Entrambi vivranno separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
la casa coniugale, sita in Lecce al P. le Cuneo 5, che continuerà ad essere abitata dalla
-
coniuge, viene assegnata alla stessa che ivi manterrà la propria residenza, provvedendo alla richiesta di voltura del contratto a proprio nome presso l'Arca Sud di Lecce;
la coniuge disporrà dell'abitazione con tutti i mobili che ne costituiscono l'arredo; il sig. AM dà
atto di aver già prelevato tutti i propri effetti personali dalla stessa;
il Sig. AM si obbliga a corrispondere in favore della coniuge somma mensile di euro.
-
150,00 a titolo di mantenimento, da versarsi entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat;
il sig. AM si obbliga a corrispondere al Condominio le somme a debito maturate e
-
maturande sino alla data di voltura dell'assegnazione dell'abitazione in favore della sig.ra
RO Consiglia. Resteranno, invece, a carico di quest'ultima il pagamento dei canoni maturati e maturandi in favore di ARCA SUD per l'assegnazione dell'immobile;
Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore domanda oggetto del giudizio indicato
-
inpremessa, ivi compreso l'addebito della separazione coniugale;
spesedel giudizio interamente compensate;
La sig.ra RO s'impegna, altresì, a rimettere le denunce sporte nei confronti del
-
coniuge;
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 14.3.1981 in
Lecce (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 108 parte II, Serie A anno 1981), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 27.3.2024
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9584/2019 r.g.
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Catiuscia Quarta, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Gaetanis, come da mandato in atti;
CP 1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.2.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e ilPt 1 CP 1 contraevano matrimonio in data 14.3.1981, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Lecce atto n. 108 parte II Serie A Anno 1981, dal quale nascevano tre figli,
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.2.2024 le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione, stante la rinuncia dei procuratori all'assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime:
Entrambi vivranno separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto;
la casa coniugale, sita in Lecce al P. le Cuneo 5, che continuerà ad essere abitata dalla
-
coniuge, viene assegnata alla stessa che ivi manterrà la propria residenza, provvedendo alla richiesta di voltura del contratto a proprio nome presso l'Arca Sud di Lecce;
la coniuge disporrà dell'abitazione con tutti i mobili che ne costituiscono l'arredo; il sig. AM dà
atto di aver già prelevato tutti i propri effetti personali dalla stessa;
il Sig. AM si obbliga a corrispondere in favore della coniuge somma mensile di euro.
-
150,00 a titolo di mantenimento, da versarsi entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat;
il sig. AM si obbliga a corrispondere al Condominio le somme a debito maturate e
-
maturande sino alla data di voltura dell'assegnazione dell'abitazione in favore della sig.ra
RO Consiglia. Resteranno, invece, a carico di quest'ultima il pagamento dei canoni maturati e maturandi in favore di ARCA SUD per l'assegnazione dell'immobile;
Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore domanda oggetto del giudizio indicato
-
inpremessa, ivi compreso l'addebito della separazione coniugale;
spesedel giudizio interamente compensate;
La sig.ra RO s'impegna, altresì, a rimettere le denunce sporte nei confronti del
-
coniuge;
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 14.3.1981 in
Lecce (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 108 parte II, Serie A anno 1981), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 27.3.2024
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)