Ordinanza collegiale 13 febbraio 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 18/10/2023, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 00306/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto;
– per la disapplicazione dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
– per la delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si solleva espressamente con il presente ricorso, dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata;
– per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare considerando l'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza per il periodo 1.10.2017- 31.12.2017, come appresso meglio specificato;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 23 settembre 2022:
- per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto;
- per la disapplicazione dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dell'art. 38 del D.P.R. 57 del 20 aprile 2022 (recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare triennio 2019-2021), nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
- per la delibazione della questione di legittimità costituzionale – sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio e che si solleva nuovamente con il presente ricorso, anche con riferimento alle norme sopravvenute e precisamente:
- dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dell'art. 38 del D.P.R. 57 del 20 aprile 2022 (recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare triennio 2019-2021) norma sopravvenuta e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per violazione del principio di ragionevolezza e per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata;
- per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare considerando l'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza per il periodo 1.10.2017 – 31.12.2017, come appresso meglio specificato;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 14 aprile 2023:
- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto;
– per la disapplicazione dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell'art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell'art. 2, comma 1, lett. B del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
– dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
- per la delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata:
– dell'art. 2, comma 1, lettera B, del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
- per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del Ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata previa riparametrazione in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 1.10.2017 – 31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti, appartenenti -OMISSIS- e in servizio presso-OMISSIS- (-OMISSIS-), hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’accertamento del loro diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario, includendo nella base di computo l’indennità pensionabile.
La domanda è estesa anche ai cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso con conseguente domanda di accertamento del diritto di credito maturato dai ricorrenti in questo periodo, e di condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
2. – All’esito di un ampio excursus sulla cornice normativa di riferimento - comprensivo degli accenni agli accordi di concertazione, al procedimento per la loro formazione e alla loro natura giuridica – i ricorrenti lamentano lo strutturale sottodimensionamento della retribuzione per lavoro straordinario rispetto alla retribuzione parametrale, affidando la domanda giudiziale ai seguenti motivi in diritto:
2. 1. “ Illegittimità per violazione dell’art. 43, comma 3, L. 121/1981 in combinato con il comma 16 stesso articolo che rinvia all’art. 16 L. 121/1981 – violazione degli artt. 43 comma, 14 L. 121/1981- violazione art. 43- bis L. 121/1981 ”.
Sostengono i ricorrenti che l’attuale sistema retributivo previsto per le Forze di polizia a ordinamento militare, nello sganciare la misura del compenso per il lavoro straordinario dalla misura della retribuzione ordinaria mensile, comprensiva dell’indennità pensionabile, cozzerebbe contro il disposto dell’art. 43 della legge n. 121 del 1981, secondo il quale (comma 14) il compenso per lavoro straordinario è da determinare in misura proporzionale alla retribuzione mensile, quindi in misura proporzionale all’importo risultante dallo stipendio del livello retributivo e dell’indennità pensionabile. Quest’ultima sarebbe stata, invece, illegittimamente esclusa dalla base di computo, a dispetto della sua natura intrinsecamente retributiva, come predicata dalla giurisprudenza.
Argomentano i ricorrenti che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 D.P.R. 150/1987 che da ultimo aveva escluso dalla base di computo tale indennità, la successiva determinazione forfettaria della retribuzione per lavoro straordinario ha ingenerato uno strutturale sottodimensionamento di tale remunerazione rispetto a quella prevista per lavoro ordinario, mentre, in corretta applicazione dell’art. 43 legge 121/1981, l’indennità pensionabile, per la sua natura stipendiale connessa allo “ status ” del personale militare, avrebbe dovuto essere considerata nella retribuzione parametro ai fini del calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario. I vari decreti del Presidente della Repubblica di recepimento dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare non sarebbero frutto di una negoziazione tra organismi rappresentativi autonomi, atteso che gli organismi della rappresentanza militare, che intervengono nella concertazione, non sarebbero organismi terzi rispetto all’Amministrazione. Non potrebbe, pertanto, ritenersi realizzato, attraverso la concertazione, quel processo di “ delegificazione ” con valorizzazione della fonte normativa di matrice pattizia, verificatosi nell’ambito della contrattazione collettiva, che ben può introdurre innovazioni rispetto alla fonte legislativa. Nel caso all’esame dovrebbe perciò assumersi la primazia della fonte superiore con conseguente disapplicazione della norma concertata contrastante, priva di effettiva natura pattizia.
2.2. “ Illegittimità derivata – violazione dell’art. 36 della Costituzione – illegittimità per violazione dell’art. 63, comma 3, L. 121/1981 ”.
I ricorrenti deducono, con questa doglianza, il contrasto delle disposizioni recate rispettivamente dall’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dall’art. 45, comma 1, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede, e, nei limiti di quanto occorrente, dall’art. 12 del D.P.R. 1. ottobre 2010, n. 184, per contrasto con l’art. 36 Cost. giacché l’attuale sistema di remunerazione per lavoro straordinario del personale della Guardia di Finanza risulterebbe insufficiente e inadeguato, se solo si considerano l’obbligatorietà della prestazione e la sua intrinseca gravosità in relazione ai compiti peculiari dei militari e delle attribuzioni della Forza di appartenenza, e non si trascura, quale principio generale immanente dell’ordinamento giuridico, la remunerabilità maggiorata della prestazione di lavoro straordinario rispetto a quello ordinario, principio qui patentemente disatteso.
2.3. “ Illegittimità derivata per violazione dell’art. 3 Cost. – violazione del principio di ragionevolezza – irrazionalità”.
Con il terzo motivo i ricorrenti stigmatizzano, con riguardo alle medesime fonti di cui al punto precedente, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale. Tali disposizioni sarebbero, infatti, in distonia con il paradigma normativo che disciplina il trattamento retributivo del finanziere (non dirigente), nella parte in cui sganciano la misura della retribuzione per lavoro straordinario dai parametri di determinazione di quella per lavoro ordinario, ponendosi così in contraddizione con le finalità di remunerazione del lavoro straordinario, ontologicamente più gravoso di quello ordinario. Non potrebbe eludersi, in definitiva, la contraddizione insita nella minore retribuzione del lavoro straordinario, benché più gravoso.
I ricorrenti lamentano, inoltre, l’irragionevolezza del sistema nella misura in cui trascende lo scopo perseguito addivenendo al sacrificio di un diritto nel suo nucleo più ristretto ed essenziale.
3. Successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 20 aprile 2022, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2019-2021. Detto D.P.R. ha modificato il valore del punto parametrale per la determinazione dei nuovi stipendi con diverse decorrenze retrodatate, ha rideterminato le misure dell’indennità pensionabile e, da ultimo, ha rideterminato il compenso per lavoro straordinario con decorrenza dall’1 gennaio 2021, omettendo l’inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione parametro.
Sicché i militari ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti anche quest’ultimo D.P.R., estendendo ad esso le medesime censure articolate nel ricorso introduttivo.
4. Costituendosi in giudizio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e -OMISSIS- – Comando Generale, ha eccepito, preliminarmente, sia con riguardo al ricorso introduttivo che in relazione ai motivi aggiunti, l’incompetenza territoriale del TRGA adìto a favore di quella del TAR del Lazio, venendo in rilievo – a loro dire - un comportamento dell’Amministrazione centrale, segnatamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del procedimento di formazione degli accordi di concertazione relativi alla disciplina degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego delle Forze di polizia a ordinamento militare, poi recepiti nei DD.PP.RR..
4.1. Ha formulato, poi, un’ulteriore eccezione d’inammissibilità del ricorso perché proposto in forma collettiva senza che ne ricorrano i presupposti enucleati dalla giurisprudenza a fronte di posizioni lavorative e retributive individuali ed eterogenee dei singoli ricorrenti, le cui domande non sarebbero suscettibili di una pronuncia unitaria e inscindibile.
4.2. Resistendo nel merito in via di stretto subordine, la difesa erariale ha svolto anch’essa un excursus sul quadro normativo di riferimento, argomentato, col sostegno di ampi riferimenti giurisprudenziali, sull’infondatezza della pretesa azionata.
5. Chiamata all’udienza camerale sulla questione inerente all’eccepita incompetenza territoriale del TRGA di Bolzano, su istanza della parte ricorrente non opposta dall’Amministrazione resistente, il Presidente ha rinviato, per il medesimo incombente, alla camera di consiglio del 7.2.2023, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato nel regolamento di competenza sollevato in seguito all’ordinanza n. 155/2022 del TRGA di Trento, che, in un’analoga controversia, aveva declinato la propria competenza a favore di quella del TAR del Lazio.
6. Il Consiglio di Stato ha regolato la competenza nella materia de qua declinandola in favore del Tribunale originariamente adìto (v. ordinanza n. 11654/2022), sicché questo TRGA, conformandosi alla condivisa pronuncia del Consiglio di Stato, con propria ordinanza n.-OMISSIS- ha dichiarato la propria competenza a decidere la controversia in oggetto.
7. Nel frattempo la difesa dei ricorrenti aveva notificato e depositato un ulteriore atto di motivi aggiunti col quale ha rivisitato le originarie deduzioni censorie e articolato nuove doglianze.
7.1. La difesa dei ricorrenti si è soffermata, in particolare, sulla natura dei decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi di concertazione e sul ritenuto contrasto tra le disposizioni contenute nei vari DD.P.R., succedutisi nel tempo, e l’art. 43 della legge n. 121 del 1981. Inoltre, i ricorrenti denunciano l’illegittimità delle disposizioni contenute negli accordi di concertazione in quanto adottate in violazione dei diritti sindacali dei militari, ad onta della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 la quale, con pronuncia additiva, avrebbe ritenuto che, nelle more di un intervento legislativo, il vuoto normativo debba essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi di rappresentanza militare, e in particolare con le disposizioni che escludono dalla competenza di quella rappresentanza determinate materie.
7.2. Sulla scorta di tali deduzioni, la difesa dei ricorrenti domanda, in particolare, la disapplicazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 39/2018 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 57/2022, in quanto illegittimi per violazione dei principi di diritto sanciti dalla Corte costituzionale nonché per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 11 e 14 CEDU e in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della L. n. 121/1981.
8. La difesa erariale ha depositato un corposo fascicolo che raccoglie la giurisprudenza attinente ai vari profili della presente controversia e ha depositato le sentenze n. 2892/2022 del TAR Catania e n. 15/2023 del TAR Valle d’Aosta, intervenute in vicende del tutto analoghe a quella in esame.
9. In vista dell’udienza pubblica i ricorrenti hanno prodotto una corposa memoria conclusiva volta a contestare l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla difesa erariale con riguardo al ricorso collettivo, e, nel merito, sulla scorta, in particolare, della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, a corroborare la tesi – già esposta nei precedenti scritti difensivi - della non equiparabilità della concertazione alla contrattazione collettiva, per l’assenza, nel primo caso, della controparte contrattuale, posto che gli organismi di rappresentanza militare sono organi interni all’Amministrazione e non rappresentanti dei lavoratori.
10. La causa, chiamata all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023 in seguito ad alcuni rinvii richiesti dalle parti, è stata trattenuta per essere decisa.
11. La controversia, introdotta da alcuni militari appartenenti -OMISSIS-, verte sull’accertamento del loro diritto alla riparametrazione, per il quinquennio pregresso e pro futuro , della retribuzione per le ore di lavoro straordinario, conglobando nella base di calcolo l’indennità pensionabile, in quanto connotata da natura retributiva, poiché corrisposta in ragione dello “ status ” di militare e della natura dei compiti svolti.
La domanda giudiziale, sottoposta al vaglio di questo TRGA nell’ambito della giurisdizione esclusiva che l’ordinamento riserva al Giudice amministrativo in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (art. 133, co. 1, lett. i) cod. proc. amm.), è estesa alla richiesta di condanna dell’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti il credito maturato in ragione del titolo fatto valere.
12. La pretesa dei ricorrenti è infondata nel merito, come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, già intervenuta con riguardo a ricorsi del tutto simili a quello al suo vaglio, depositata anche dalla difesa erariale a sostegno della propria tesi difensiva (cfr. TAR Catania, sez. III, sentenza n. 334/2022; TAR Valle d’Aosta, sez. unica, sentenza n. 15/2023; TRGA Bolzano, sentenza n.-OMISSIS-).
13. Valga, quindi, per la definizione della controversia trattata, l’integrale richiamo, in particolare, della pronuncia di questo TRGA appena citata, che a sua volta si rifà al TAR Valle d’Aosta (sentenza n. 15/2023), la quale tocca tutti gli snodi censori sottoposti al vaglio di questo Giudice:
“ 4. Prendendo le mosse dalla prima censura di legittimità il Collegio deve recisamente osservare che la ricostruzione del quadro normativo vigente tracciata dai ricorrenti non può trovare condivisione con specifico riferimento al passaggio cruciale in cui si afferma che ‘se la mancata inclusione della indennità pensionabile nella retribuzione parametro per il calcolo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario è risultata legittima in passato, […], venute meno le contrastanti disposizioni, che non consentivano di includere la suddetta indennità nella retribuzione parametro, successivamente in corretta applicazione della norma di cui all’art. 43 della legge n. 121/1981, l’indennità pensionabile avrebbe dovuto essere considerata nella retribuzione parametro ai fini del calcolo della retribuzione per straordinario’ (v. pag. 19 ricorso introduttivo).
4.1. – Invero, la disposizione di rango primario all’uopo invocata – l’art. 43 della legge n. 121/1981 – non trova più applicazione a mente dell’art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante l’attuazione della delega di cui all’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate: il decreto delegato in parola ha, infatti, dettato una nuova disciplina organica per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego, tra le altre, delle forze di polizia ad ordinamento militare stabilendo al contempo l’abrogazione delle ‘norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto’ (cfr. art. 9) .
La nuova disciplina organica prevedeva, inter alia, che la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio delle forze di polizia ad ordinamento militare fosse oggetto di concertazione con i rispettivi organi di rappresentanza (Co.ce.R) i cui accordi confluivano dipoi nei provvedimenti di recepimento con decreto presidenziale. Orbene, l’assetto del sistema retributivo scaturente dagli accordi precedenti aveva già sganciato la base di computo della retribuzione per lavoro straordinario dall’indennità pensionabile (v. art. 5 D.P.R. 150/1987 e successivi DD.P.R. 359/1996, 254/1999 e 140/2001), e nel 2002 previde un cambio di paradigma per la retribuzione del lavoro straordinario con l’abbandono del meccanismo parametrico e la sua definitiva emancipazione secondo un sistema di indennità forfettarie sganciate dalla base di computo della retribuzione ordinaria (v. D.P.R. 164/2002).
Questo nuovo paradigma disciplinare rispondeva ad una chiara ed esplicita opzione regolatoria dell’ordinamento normo-contrattuale ( rectius: normo-concertativo) delle forze di polizia ad ordinamento militare che rimpiazzò definitivamente la disciplina recata dalla legge n. 121 del 1981 (del resto, l’avvento del nuovo assetto retributivo ha implicato altresì l’archiviazione del sistema dei livelli stipendiali in favore dei cd. parametri stipendiali correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado, cfr. d.lgs. 193/2003).
4.2. – Ne discende che l’invocato art. 43 della risalente legge n. 121 del 1981 non può validamente atteggiarsi a parametro di scrutinio della legittimità dei vari DD.P.R. succedutisi successivamente, per l’assorbente considerazione che tale norma è stata abrogata dall’art. 9 d.lgs. 195/1995 in quanto palesemente contrastante col nuovo sistema delle fonti di regolazione del rapporto di impiego e con il conseguente assetto della disciplina della retribuzione del lavoro straordinario.
Tantomeno può soccorrere utilmente il richiamo dell’art. 6 del d.lgs. 193/2003 ove dispone che ‘i benefici economici derivanti dall’applicazione del presente decreto non hanno effetti sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione’, atteso che l’effetto di cristallizzazione del regime dello straordinario ha operato proprio rispetto all’assetto consacrato dal prefato D.P.R. 164/2002 recante la forfettizzazione degli importi in misura fissa e indipendente dalla retribuzione ordinaria.
4.3. – Non possono trovare condivisione neanche i passaggi censori integrativi sviluppati nel secondo atto di motivi aggiunti ove la difesa dei ricorrenti si dilunga sulla pretesa incompatibilità convenzionale, a mente della trama di disposizioni CEDU e della Carta sociale europea nell’interpretazione offertane dal Comitato europeo dei diritti sociali, del sistema di concertazione prevista dal d.lgs. 195 del 1995 che vulnererebbe il diritto convenzionale di libertà sindacale: al riguardo, giova richiamare il fondamentale arresto della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 che, pur giungendo a scardinare il divieto di associazionismo sindacale nelle forze armate e nelle forze di polizia ad ordinamento militare, ha crucialmente soggiunto che ‘le specificità dell’ordinamento militare giustificano la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono’ . Quanto alle pronunce del Comitato europeo la Corte è stata chiara nell’affermare che esse ‘pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se − come nel caso in questione − l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princìpi costituzionali’.
In definitiva, il giudice delle leggi ha ammesso l’associazionismo sindacale tra militari cum grano salis ‘alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge’ : il richiamo alla disciplina legale – da adottarsi su iniziativa del legislatore – risponde infatti allo scrupolo secondo cui ‘la corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia impone a questa Corte un’ulteriore verifica; difatti i valori che essa sottende sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina stessa un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale. La previsione di condizioni e limiti all’esercizio di tale diritto, se è infatti facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale, al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale. Occorre dunque accertare se tale evenienza nella specie si verifica, ovvero se sono rinvenibili nell’ordinamento disposizioni che, in attesa dell’intervento del legislatore, siano idonee a tutelare questi valori’.
Tale vuoto legislativo, cui ha sopperito interinalmente la Corte con l’enucleazione di principi e condizioni basilari rifacendosi alla disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare, è stato da ultimo colmato con la promulgazione della legge n. 46 del 2022, in vigore dal 27 maggio 2022, il cui percorso attuativo non poteva neanche dirsi avviato alla data di emanazione del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 di cui viene domandata la disapplicazione.
Il processo di implementazione graduale in due fasi dell’associazionismo sindacale militare – dapprima in via pretoria ad opera del giudice delle leggi, successivamente a cura del legislatore con l’emanazione di un corpus normativo organico – priva di ogni mordente la movenza censoria mossa contro l’ultimo D.P.R. di recepimento degli accordi per il personale militare, il quale non può che soggiacere alla sola disciplina di risulta delineata dalla Corte in via transeunte.
4.4. – Quanto precede vale a superare le cadenze censorie sviluppate al capo C del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti e nel punto I del secondo atto di motivi aggiunti, e riassorbe ogni altra considerazione inerente alla asserita natura retributiva dell’indennità pensionabile, con tutta evidenza non più rilevante nella presente disamina essendo venuto meno l’ubi consistam normativo della sua pretesa inclusione nella base di computo.
5. – Il secondo nucleo censorio (capo D del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, capo II dei secondi motivi aggiunti), teso a denunciare il contrasto dei vari DD.P.R. di recepimento succedutisi nel tempo (segnatamente, art. 12, D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184; art. 22, D.P.R. 15 marzo 2019, n. 39; art. 38, D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57) per violazione e contrasto con l’art. 36 Cost., è parimenti privo di pregio.
Costituisce infatti ius receptum della giurisprudenza costituzionale, recepito e ripreso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di diritto per cui ‘la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all'art. 36 cost., vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa, sicché il silenzio dell'art. 36 cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale’ (cfr. ex multis, C. Cost. n. 470 del 2022, e nella giurisprudenza civile, Cass. civile sez. VI, 25/06/2014, n.14484; Cass. civile sez. lav., 25/01/2011, n.1717).
Ne riviene che devono essere respinte letture surrettiziamente parcellizzate – come quella prospettata dalla difesa dei ricorrenti – che si improvvisino nell’enucleazione di singoli emolumenti della struttura retributiva predicandone la sproporzione rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato oppure l’insufficienza ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Re melius perpensa , siffatto giudizio va svolto secondo una prospettiva globalizzante e omnicomprensiva di tal ché sia l’intera struttura della retribuzione a finire sotto scrutinio al metro del duplice canone di proporzione e sufficienza.
6. – Tantomeno può essere scrutinata favorevolmente la terza deduzione censoria (capo E del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti e capo III dei secondi motivi aggiunti) che denuncia l’irragionevolezza della disciplina, in contrasto con l’art. 3 Cost., laddove stabilisce una remunerazione sottodimensionata della retribuzione per lavoro straordinario rispetto a quella per lavoro ordinario.
6.1. – Orbene, il Collegio deve osservare che il principio ritraibile dall’art. 2108 cod. civ. – per cui il lavoro straordinario deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario – è dettato dall’ordinamento nei riguardi del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del privato datore di lavoro e non è esportabile sic et simpliciter nell’ambito dell’ordinamento lavoristico del pubblico impiego, tantomeno in quello dei rapporti di diritto pubblico, ove la dimensione autoritativa del rapporto di servizio permea prepotentemente la disciplina.
Ben diversi, infatti, sono i referenti costituzionali – artt. 54, 97 e 98 Cost. a tacer d’altri – che dipingono un orizzonte assiologico che non può essere ricondotto nelle più anguste logiche lucrative ed economicistiche del lavoro privato quale leva dell’imprenditoria e dell’iniziativa economica: nel primo scenario, la dimensione dell’interesse pubblico è preminente e polarizzante, mentre nella seconda può limitarsi ad orientare e coordinare l’iniziativa economica privata verso fini sociali e ambientali (art. 41 Cost.). Inoltre, sul tessuto dei tradizionali cardini dell’esercizio della funzione pubblica ‘con disciplina e onore’ (art. 54 Cost.) ‘al servizio esclusivo della Nazione’ (art. 98 Cost.) si innestano le innovative dimensioni finanziaria e giuscontabilistica in cui si viene a declinare in modo innovativo il canone di buon andamento nell’ottica dell’equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97 Cost.).
6.2. – Di tale complesso di principi si è fatta coerente interprete la Corte costituzionale in numerose questioni di pubblico impiego ove ha valorizzato la persistente peculiarità del rapporto di lavoro pubblico in quanto inserito nella complessa trama della macchina amministrativa al servizio del Paese: basti porre mente alla cruciale giurisprudenza costituzionale che ha avallato la cristallizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici in una dimensione solidaristica. Rispetto alle misure volta per volta adottate dal legislatore in tema di blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo (v. art. 9, co. 21 del D.L. 78/2010, che ha previsto per il personale non contrattualizzato il blocco degli automatismi stipendiali correlati all’anzianità di servizio) o dei procedimenti negoziali della contrattazione collettiva (art. 9, co. 1 e 17 D.L. 78/2010 e art. 16 D.L. 98/2011) la Corte ha costantemente soggiunto che siffatte normative superavano il vaglio di ragionevolezza in quanto mirate ‘ad un risparmio di spesa che opera con riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio’ ( ex plurimis, C.Cost. n. 154 del 2014, n. 310 e 304 del 2013; ordinanza n. 113 del 2014).
6.4. – Mutatis mutandis, non v’è chi non veda la carenza di mordente della censura in esame, che lamenta lo strutturale sottodimensionamento della retribuzione del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario nelle forze di polizia ad ordinamento militare: un tale diverso assetto del sistema retributivo delle forze di polizia militarizzate rispetto all’ordinario regime del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di privati datori di lavoro rinviene la sua primaria ratio giustificativa nella peculiare collocazione ordinamentale di tali Corpi e nella pregnante dimensione pubblicistica in cui si muovono le rispettive discipline, indi non può essere tacciato di irragionevolezza tout court un assetto regolatorio che remuneri in via forfettaria le ore di lavoro straordinario e non le àncori allo stipendio del lavoro ordinario . L’assoluta eterogeneità delle fattispecie in esame, funzionalmente e strutturalmente non assimilabili, giustifica regimi difformi e legittima scelte regolatorie improntate a finalità solidaristiche e di contenimento dei costi del lavoro pubblico.
Da ultimo, merita osservare che ciò che si viene a sindacare non è tanto il meccanismo di forfettizzazione dell’indennità per lavoro straordinario il quale, in tesi, ben potrebbe attestarsi su valori più generosi in base alle dinamiche di confronto negoziale tra le parti, bensì la commisurazione del quantum di tale indennità: nulla impedisce che nel naturale svolgersi del confronto negoziale i valori dell’indennità vengano perequati e innalzati in futuro, a tacitazione delle rivendicazioni salariali della categoria. ”.
14. Al lume delle considerazioni svolte dalla citata giurisprudenza, condivisa e fatta propria dal Collegio, il ricorso e gli atti di motivi aggiunti devono essere respinti, perché infondati.
15. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite, considerata la novità e la peculiarità, all’epoca della proposizione del ricorso, della questione che ha interessato, contemporaneamente, diversi Tribunali amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore
Michele Menestrina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alda Dellantonio | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO