Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Antonella Cozzi - Presidente
dott.ssa Ilaria Gentile - Giudice
dott. Marcello Piscopo - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella cause riunite iscritte ai nn. 7432/2022 + 14036/2023 nel ruolo generale affari contenziosi civili, aventi per oggetto: impugnazione di testamenti olografi e altri istituti relativi alle successioni, vertenti
TRA
codice fiscale: , con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
M. Antonia Poggi e Filippo Carimati
-ATTRICE-
E
codice fiscale: , con Parte_2 C.F._2
l'avv. Miriam Iesusa Pasquariello
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei testamenti olografi redatti
1
conseguentemente:
-dichiarare aperte le successioni legittime dei predetti SIg.ri e Parte_3
; CP_1
-accertare il credito vantato dalla SI.ra nei confronti della massa Parte_1 ereditaria ed attribuire alla stessa la somma di € 12.589,78 per spese effettuate in favore dei genitori, oltre ad € 1.205,84 per la sostituzione delle serrature di cui agli immobili sottoposti a sequestro giudiziario, oltre a tutte le spese di custodia dei beni sequestrati resesi necessarie, in prededuzione rispetto alle operazioni di riparto tra le coeredi;
-accertare il debito a carico della SI.ra nei confronti Parte_2 della massa ereditaria per i prelevamenti ingiustificati dal loro conto corrente e conseguentemente ridurre la quota a lei spettante per un valore di € 5.666,57 corrispondente all'importo del debito;
-accertare altresì che la convenuta ha occupato ed occupa Parte_2 in via esclusiva, anche nella attualità, gli immobili ereditari siti in Milano ed in
San Bartolomeo al mare (Imperia) dalla data della apertura di entrambe le successioni, occupazione esclusiva che, per la quota di metà spettante alla coerede , è pari ad € 36.224,00, secondo la valutazione espressa Parte_1 dal CTU;
-conseguentemente attribuire in prededuzione a favore della coerede Pt_1
i saldi dei conti correnti e conto titoli facenti parte il compendio
[...] ereditario per un totale pari ad euro 46.892,53 e tenere obbligata la convenuta al pagamento in favore della sorella della differenza pari Parte_2 ad euro 8.793,66;
-disporre lo scioglimento della comunione ereditaria apertasi dapprima in morte alla signora (26/5/2021) nonché della successiva comunione CP_1 ereditaria in morte al signor (24/7/2021) tra le due figlie, uniche Parte_3 eredi di entrambi i genitori, comproprietari pro quota degli immobili tutti caduti nelle successioni e disporre la divisione in ragione della quota di metà spettante a ciascuna di loro e, conseguentemente, assegnare a due boxes in Milano, abitazione e box in Parte_1
San Bartolomeo al Mare (IM), immobili in Altopascio, terreno in Ponte
Buggianese; assegnare a appartamento in Milano, beni ed arredi Parte_2 collocati all'interno della abitazione.
In via rigorosamente subordinata: nella denegata ipotesi in cui i testamenti dei genitori venissero ritenuti validi ed efficaci, disporre le operazioni divisionali in essi previste mediante estrazione a sorte dei due lotti e, nel caso in cui venga assegnato all'odierna attrice il lotto di minor valore, accertare l'esistenza della
2 lesione della quota di legittima riservata alla SI.ra previa Parte_1 determinazione della quota di legittima in concreto a lei spettante mediante ricostruzione ex art. 556 c.c. della massa di tutti i beni appartenenti ai de cuius
SIg.ri e inclusi quelli di cui i testatori non Parte_3 CP_1 hanno inteso disporne, e disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie attribuite alla convenuta SI.ra ; Parte_2
-quindi disporre la reintegrazione della SI.ra nella quota ad essa
Parte_1 spettante per legge, ferme restando le attribuzioni in prededuzione di cui sopra, e per l'effetto condannare la SI.ra a pagare in favore Parte_2 della SI.ra , a titolo di integrazione della quota di legittima a lei
Parte_1 spettante, la differenza pari alla lesione accertata, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo, conseguentemente disporre la divisione dei residui beni caduti in successione in morte ai SIg.ri e , Parte_3 CP_1 previo l'accertamento dei crediti vantati da nei confronti della
Parte_1 massa ereditaria ed i debiti maturati dalla coerede nei Parte_2 confronti della stessa come sopra precisati, disporre la determinazione delle porzioni e degli eventuali conguagli e rimborsi, e quindi assegnare o attribuire le porzioni a ciascuna delle coeredi SI.ra e SI.ra
Parte_1 Parte_2
in proporzione alla quota di loro spettanza.
[...]
Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della coerede e da questa ritualmente opposto. Parte_1
Con condanna della convenuta alle spese tutte di giudizio ivi comprese le spese di custodia dei beni sottoposti a sequestro giudiziario.
Per la parte convenuta
Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda istanza ed eccezione così giudicare: in via principale: accertarsi e dichiararsi la validità dei testamenti redatti da e , non ritenendosi sussistenti i presupposti di Parte_3 CP_1 nullità per violazione del divieto di reciprocità, non trattandosi di testamenti contenuti in un'unica scheda testamentaria, né in nessuno dei due testamenti l'istituzione di erede è condizionata a che il beneficiario esprima analoga volontà nel proprio testamento;
per l'effetto, quindi, dichiararsi aperta la successione testamentaria, procedendo all'assegnazione dei beni ereditari secondo le modalità presenti nei testamenti ritenuti validi, con esclusione del sorteggio;
nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga che i testamenti non siano ritenuti validi, dichiarare aperta la successione legittima dei SIg. Pt_3
e ;
[...] CP_1
3 assegnare alla concludente la quota dei beni che le spetta per legge, nella sua qualità di figlia dei de cuius, in assenza di testamento;
ove si ritenga che i testamenti comportino la lesione della quota di riserva spettante alla concludente, riconvenzionalmente giudicando, reintegrare ex art. 735 2° comma c.c. e/o 533 e segg. c.c. e/o come per legge, la concludente nella quota di riserva ad essa, come figlia e coerede previa determinazione della massa ereditaria, della quota disponibile di cui i de cuius potevano disporre ex art. 536 c.c. e di quella di riserva spettante all'esponente, quale figlia e coerede di entrambi i de cuius; per l'effetto condannare
[...]
a pagare in favore di a titolo di integrazione Pt_1 Parte_2 della quota legittima a lei spettante, la differenza pari alla lesione accertata, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
attribuire il credito vantato dalla SInora in forza del Parte_2 decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Caterina Spinnler in data 16.12.2022, oltre le spese successivamente sostenute per il mantenimento del compendio ereditario, per un importo di € 27.000 euro per il pagamento delle imposte fiscali dovute per la mole ereditaria;
accertarsi e dichiararsi non dovuta l'indennità pari ad € 36.224,00 per occupazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, in quanto oggetto di sequestro e, pertanto, non nella disponibilità della convenuta Parte_2
;
[...] accertarsi e dichiararsi non dovuto l'importo di € 12.589,78 richiesto per le spese sostenute per i genitori in quanto non provato dalla medesima, nonché non dovute le spese sostenute per il cambio delle serrature di € 1.205,84 da non addebitarsi alla mole ereditaria;
accertarsi e dichiararsi non dovuta la somma di € 5.666,57, in quanto non è provato che abbia effettuato prelievi dal conto corrente Parte_2 del padre;
Parte_3 attribuire in prededuzione a favore della coerede la Parte_2 somma di € 27.000,00, comprensivo di quanto indicato con il decreto ingiuntivo nonché anche in ragione delle spese di imposte sostenute dalla convenuta successivamente al decesso dei genitori.
Nella denegata ipotesi in cui non fossero ritenuti validi i testamenti, attribuire in proprietà a , abitazione e box sita in San Bartolomeo al Parte_2 Mare (Imperia), l'abitazione e un box sito in Milano, il compendio immobiliare Per_ sito in Altopascio composto da con tre appartamenti, nonché, l'auto modello Mercedes;
attribuire a entrambi i fondi commerciali siti Parte_1 in Altopascio, nonché il terreno sito in Altopascio e quello sito in Ponte
Buggianese provincia di Pistoia, in ragione della riconosciuta edificabilità di 650 mq da parte del Comune di Ponte Buggianese come da documentazione dell'Ufficio Urbanistico che si allega;
sei box siti in Altopascio e 1 box sito a Milano.
Con condanna di parte attrice per il pagamento di tutte le spese Parte_1 di giudizio ivi comprese di custodia dei beni sottoposti a sequestro giudiziario.
Con vittoria delle spese legali oltre oneri e accessori di legge.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la sorella , per Parte_1 Parte_2
sentir dichiarare la nullità dei testamenti olografi redatti dai comuni genitori nata a [...] il [...] e deceduta a Segrate CP_1
il 26/05/2021 e nato ad [...] il [...] e deceduto a Parte_3
Milano il 24/07/2021, datati entrambi 19/03/2016 e pubblicati con verbali ricevuti il 02/09/2021 dal dott. , Notaio in Cologno Monzese, Persona_2
rep. n. 640/478 e n. 641/479, assumendo che tali testamenti sono stati redatti dai genitori in esecuzione di un reciproco patto successorio e perciò in violazione dell'art. 458 del codice civile.
La stessa ha poi dato avvio al giudizio iscritto al n. 14036/2023 Parte_1
al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 20464/2022 pubblicato il 23/12/2022,
nelle more notificatole ad istanza della sorella con il Parte_2
quale questa ha chiesto il rimborso della complessiva somma di Euro 8.434,26
per spese asseritamente sostenute in relazione ai beni ereditari, in particolare a titolo di IMU, manutenzione, utenze e oneri condominiali.
Si è costituita la convenuta in entrambi i giudizi chiedendo di respingere le domande con vittoria di spese.
Indi, accolta la richiesta di sequestro giudiziario avanzata dall'attrice in corso di causa con riferimento agli immobili e alle autovetture caduti in successione,
espletata anche una consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare il valore di tali beni, le cause - poi riunite - sono state poste in decisione all'udienza del 17/10/2024 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito è fondata e deve essere accolta la domanda principale promossa dall'attrice, intesa alla declaratoria di nullità dei due
5 menzionati testamenti.
La vicenda è del tutto sovrapponibile a quella giudicata dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18197/2020 richiamata dall'attrice, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito”.
Ebbene nella fattispecie risulta che i due testamenti sono stati redatti nello stesso giorno (il 19/03/2016), nella stessa forma olografa e sono pacificamente identici, parola per parola, ad eccezione della persona istituita erede, che in quello del marito è la moglie e in quello della sig.ra è il marito CP_1
. Parte_3
Non può esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che tali testamenti, peraltro recanti pure disposizioni reciproche, sono stati redatti in esecuzione di un accordo tra i testatori in ordine alle rispettive successioni, in quanto tale nullo per violazione del divieto di patti successori sancito dall'art. 458 del codice civile.
Infatti non solo l'identità di forma e di data, ma soprattutto di contenuto, oltretutto estremamente lungo e minuzioso così come l'identità
lessicale, non essendovi una sola parola diversa tra le due schede, rendono palese che i due coniugi hanno concordato le rispettive disposizioni di ultima volontà e con ogni probabilità le hanno scritte insieme, o comunque uno dei due ha ricopiato il testamento dell'altro.
La nullità del patto successorio, ovviamente, si riverbera sui testamenti
6 attraverso i quali lo stesso è stato attuato, di cui va pertanto dichiarata la nullità.
Ne consegue l'apertura della successione legittima di e di Parte_3
in favore delle due figlie e , CP_1 Parte_1 Parte_2
per quote uguali della metà ciascuna e ciò a norma dell'art. 566 del codice civile.
Le cause vanno quindi rimesse sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza, al fine di procedere alle necessarie operazioni divisionali delle due masse.
Nell'ambito di tali operazioni saranno poi definiti i rapporti di dare e avere tra le parti in dipendenza della gestione dei beni comuni fino allo scioglimento della comunione, come previsto dall'art. 723 del codice civile;
in tale contesto sarà perciò decisa anche la vertenza di cui al riunito giudizio n. 14036/2023
R.G., avente ad oggetto proprio una richiesta di rimborso di alcune spese che la convenuta sostiene di avere anticipato a beneficio della massa.
Non si deve provvedere sulle spese di lite trattandosi di sentenza che non definisce il giudizio (art. 91 c.p.c.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1
dichiara la nullità dei due impugnati testamenti olografi datati 19/03/2016 e pubblicati con verbali ricevuti il 02/09/2021 dal dott. , Persona_2
Notaio in Cologno Monzese, rep. n. 640/478 e n. 641/479;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, dichiara aperte le successioni legittime di e di , ciascuna per Parte_3 Controparte_1
7 quote uguali della metà in favore delle due figlie e Parte_1
; Parte_2
3)dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Milano, 4 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Marcello Piscopo
LA PRESIDENTE
dott.ssa Antonella Cozzi
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