Articolo 15 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 marzo 1958
Art. 15.
Ai fini della riversibilita' della pensione in favore delle vedove o degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate o che comunque abbiano fruito del particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni, si considera tempestivo il matrimonio contratto anteriormente alla data in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e nel ruolo di appartenenza, il normale limite di eta'.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958