TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/12/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 962/2023 promossa da:
in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Genova, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Paola Elisa Ceci,
C.F. nonché elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, C.F._1 in Genova, P.za Aprosio 18/4,
- Attrice -
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante, Avv. , C.F. , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dal medesimo e dall'Avv. Francesco Frixione, C.F.
, congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del primo, in Genova, Via A. Catalani 1/10, come da procura in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, condannare la
[...]
Parte_2
c.f. e P:Iva in persona del liquidatore con sede in Genova
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 al pagamento di € 26318,84 al netto di acconti, per lavori eseguiti a favore della stessa e/o nella somma meglio vista e ritenuta che emergerà in corso di causa.
In via istruttoria, nel caso l'ill.mo Giudice ritenesse non sufficiente la prova raggiunta ex art. 115 cpc , ammettersi per interpello e testi, l'Ing. l'Arch. il Sig. Controparte_3 Persona_1 Testimone_1 sui capitoli di prova già dedotti, al netto dei capitoli documentali, preceduti da Vero che”.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta.
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
In via preliminare, accertata l'inammissibilità e/o dichiarata la propria competenza/incompetenza.
1.In via principale e nel merito ritenere e dichiarare che il credito avanzato dalla ricorrente è inesistente, comunque prescritto e/o estinto;
2.Nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta nulla deve alla ricorrente, la quale è stata a suo tempo soddisfatta integralmente.
3.Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti della società resistente per lo svolgimento di lavori edili, con conseguente condanna della medesima al pagamento dell'importo di € 26.436,01. Si costituiva in giudizio la società resistente, contestando la domanda avversaria, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito e producendo due quietanze di pagamento rilasciate dalla società ricorrente a saldo dei lavori svolti. Tentata inutilmente la conciliazione delle parti ex art. 185 c.p.c., veniva disposta la trasformazione del rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., Quindi, considerato il fatto che il legale rappresentante della società attrice aveva disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte a una delle due quietanze prodotte in giudizio dalla convenuta e che quest'ultima ne aveva conseguentemente richiesto la verificazione, veniva disposta una perizia calligrafica, che confermava la paternità delle sottoscrizioni ivi apposte. All'esito, in accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, si procedeva all'escussione dei testi indicati da quest'ultima. Si procedeva a vari rinvii di udienza per l'escussione dell'ultimo teste di parte attrice, indisponibile per ragioni di salute, ma lo stesso purtroppo decedeva in corso di causa. Quindi, esaurita l'istruttoria e vista la richiesta congiunta delle parti, si provvedeva a fissare udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la circostanza che la società attrice abbia svolto la propria attività sul cantiere allestito per la realizzazione di un box interrato, come del resto risultante dalla documentazione prodotta in atti (integrazione di denuncia di opera in c.a. del 20/11/2013). Ma la convenuta ha puntualizzato che la società attrice si sarebbe limitata a svolgere delle semplici attività di manodopera e, soprattutto, ha prodotto in giudizio due quietanze di pagamento, sottoscritte dal legale rappresentante di quest'ultima. In particolare, dalla prima quietanza, datata 30/12/2014, risulta che quest'ultimo ha espressamente dichiarato di non avere null'altro a pretendere a titolo di compenso per
“finiture e muratoria” del predetto box interrato. La sottoscrizione apposta a tale documento non
è stata contestata dal legale rappresentante della società attrice, secondo il quale si sarebbe però trattato di un semplice acconto sul maggior dovuto. Dalla seconda quietanza, rilasciata in data
12/06/2015, risulta invece che l'importo ivi indicato è stato corrisposto e incassato a saldo delle prestazioni di manodopera effettuate nel medesimo cantiere. Il legale rappresentante della società attrice, come anticipato, ha disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte a tale ultima quietanza, ma il carattere autografo delle stesse è stato confermato dal CTU nominato a seguito dell'istanza di verificazione presentata dalla società convenuta ex art. 216 c.p.c., alle conclusioni del quale ci si riporta, risultando immuni da censure.
Si evidenzia, quindi, che la quietanza di pagamento rilasciata dal creditore al debitore della prestazione, come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, consiste in una vera e propria confessione stragiudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2735, comma 1, c.c., formando quindi piena prova contro colui che la ha resa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2733 c.c. (cfr.
Cass. civ., 28/02/2023, n. 5945). A fronte dei risultati della predetta CTU la difesa di parte attrice ha comunque contestato, in maniera peraltro del tutto generica e senza formulare specifiche istanze istruttorie in tal senso, il riempimento contro i patti del documento oggetto di verificazione. Parte attrice ha inoltre ribadito l'eccezione per cui le somme risultanti dalle predette quietanze costituissero solo dei meri acconti sul maggior dovuto e ha allegato che gli importi di cui alla seconda quietanza riguardassero i soli lavori di manodopera per la posa in opera dei blocchi prefabbricati del box.
In ragione di quanto sopra si è comunque provveduto ad ammettere le istanze istruttorie di prova orale richieste da parte attrice, essendo la stessa chiamata a provare tali assunti. Si è pertanto provveduto a escutere due dei tre testi da questa indicati, mentre non è stato possibile procedere all'escussione dell'ultimo teste - il Direttore dei lavori, Ing. - Controparte_3 in quanto deceduto in corso di causa.
Non può però dirsi che dall'escussione dei due testi sopra indicati sia emersa la prova di tali eccezioni. Invero il teste che aveva partecipato ai lavori per la costruzione del box Tes_1 interrato prima dell'intervento della società attrice, ha genericamente confermato che tutte le lavorazioni indicate nel capitolo n. 9 della seconda memoria di parte attrice sarebbero state realizzate. Tuttavia, interrogato sul perché fosse a conoscenza di tali circostanze, si è limitato a riferire che il Direttore dei lavori lo avrebbe invitato più volte sul cantiere, circostanza che appare però inverosimile, avendo questi già terminato da tempo di lavorarvi. La teste Ing.
che ha specificato di avere collaborato con il Direttore dei lavori nella preparazione e Per_1 nella gestione del cantiere in questione, ha confermato parzialmente la circostanza che la società attrice si sia occupata di tutti i lavori indicati nel predetto capitolo di prova, evidenziando però che le opere erano state iniziate da altre imprese, come del resto risulta documentalmente dalla relazione del Direttore dei lavori del 12/04/2016 agli atti di causa.
A questo proposito è d'uopo rilevare la falsità delle dichiarazioni rese dai legali di parte convenuta nelle note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 5/09/2025, non essendo ovviamente mai stato impedito ai legali di parte convenuta presenti alle udienze di escussione dei testi del 27/11/2024 e del 17/02/2025 di rivolgere ai medesimi pertinenti domande a chiarimento delle proprie deposizioni. Dai relativi verbali di udienza risultano infatti le risposte dei testi alle domande effettivamente poste a chiarimento in quella sede dai legali delle parti in causa che hanno partecipato alle rispettive udienze. Parimenti, le eccezioni di inattendibilità e incapacità dei predetti testi non sono state svolte dai predetti legali di parte convenuta né prima né nel corso delle citate udienze, ma soltanto, e per la prima volta, con le menzionate note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 5/09/2025. I motivi di inattendibilità e incapacità dei predetti testi non sono peraltro stati documentati. In ogni caso l'attendibilità dei predetti testi è stata naturalmente vagliata da questo Tribunale, come evidenziato in precedenza, mentre è noto ai più che l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. si configura soltanto laddove lo stesso abbia un interesse personale che ne giustifichi la partecipazione al giudizio, circostanza la cui ricorrenza nel caso di specie è platealmente smentita dalle stesse allegazioni di parte convenuta. Per quanto sopra, si ritiene quindi che parte attrice, a seguito dello svolgimento dell'istruttoria orale da questa richiesta, non abbia provato la fondatezza delle eccezioni sollevate avverso il contenuto delle predette quietanze, non avendo chiarito se e in quale misura le lavorazioni da essa svolte siano o meno state diverse e/o ulteriori rispetto a quelle oggetto delle quietanze in atti. Né parte attrice ha fornito la prova del corrispettivo pattuito e/o dovuto per tali lavorazioni, essendosi limitata a produrre in atti un computo metrico asseritamente redatto dal
Direttore Lavori, Ing. ma privo di qualsivoglia sottoscrizione, e non avendo svolto CP_3 ulteriori istanze istruttorie sul punto. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non vi sono nemmeno elementi testuali che provino la circostanza che dette quietanze siano relative a dei semplici acconti. Esse, infatti, come già evidenziato, fanno espresso riferimento a lavorazioni differenti. La prima quietanza, datata 30/12/2014, è relativa a “finiture
e muratoria” del box interrato, mentre la seconda quietanza, rilasciata in data 12/06/2015, è relativa a più generiche prestazioni di manodopera effettuate nel medesimo cantiere. Nella prima quietanza risulta poi che il legale rappresentante della società attrice ha espressamente dichiarato di non avere null'altro a pretendere a titolo di compenso per dette attività, mentre nella seconda il medesimo ha dichiarato che l'importo ivi indicato è stato corrisposto e incassato a saldo delle prestazioni.
Deve quindi conclusivamente ritenersi che le quietanze di pagamento rilasciate dalla società attrice alla società convenuta e da questa prodotte in atti provino, giusto il disposto degli artt.
2733 e 2735 c.c., che la prima abbia integralmente ricevuto dalla seconda il corrispettivo verosimilmente pattuito per lo svolgimento delle lavorazioni complessivamente svolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice, nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: - rigetta la domanda svolta dalla società attrice, in quanto infondata, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
corrispondere a , in persona del liquidatore Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano nell'importo di €
2.540,00, oltre accessori di legge, ove effettivamente dovuti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 13 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 962/2023 promossa da:
in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Genova, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Paola Elisa Ceci,
C.F. nonché elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, C.F._1 in Genova, P.za Aprosio 18/4,
- Attrice -
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante, Avv. , C.F. , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dal medesimo e dall'Avv. Francesco Frixione, C.F.
, congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del primo, in Genova, Via A. Catalani 1/10, come da procura in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, condannare la
[...]
Parte_2
c.f. e P:Iva in persona del liquidatore con sede in Genova
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 al pagamento di € 26318,84 al netto di acconti, per lavori eseguiti a favore della stessa e/o nella somma meglio vista e ritenuta che emergerà in corso di causa.
In via istruttoria, nel caso l'ill.mo Giudice ritenesse non sufficiente la prova raggiunta ex art. 115 cpc , ammettersi per interpello e testi, l'Ing. l'Arch. il Sig. Controparte_3 Persona_1 Testimone_1 sui capitoli di prova già dedotti, al netto dei capitoli documentali, preceduti da Vero che”.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta.
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
In via preliminare, accertata l'inammissibilità e/o dichiarata la propria competenza/incompetenza.
1.In via principale e nel merito ritenere e dichiarare che il credito avanzato dalla ricorrente è inesistente, comunque prescritto e/o estinto;
2.Nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta nulla deve alla ricorrente, la quale è stata a suo tempo soddisfatta integralmente.
3.Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti della società resistente per lo svolgimento di lavori edili, con conseguente condanna della medesima al pagamento dell'importo di € 26.436,01. Si costituiva in giudizio la società resistente, contestando la domanda avversaria, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito e producendo due quietanze di pagamento rilasciate dalla società ricorrente a saldo dei lavori svolti. Tentata inutilmente la conciliazione delle parti ex art. 185 c.p.c., veniva disposta la trasformazione del rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., Quindi, considerato il fatto che il legale rappresentante della società attrice aveva disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte a una delle due quietanze prodotte in giudizio dalla convenuta e che quest'ultima ne aveva conseguentemente richiesto la verificazione, veniva disposta una perizia calligrafica, che confermava la paternità delle sottoscrizioni ivi apposte. All'esito, in accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, si procedeva all'escussione dei testi indicati da quest'ultima. Si procedeva a vari rinvii di udienza per l'escussione dell'ultimo teste di parte attrice, indisponibile per ragioni di salute, ma lo stesso purtroppo decedeva in corso di causa. Quindi, esaurita l'istruttoria e vista la richiesta congiunta delle parti, si provvedeva a fissare udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la circostanza che la società attrice abbia svolto la propria attività sul cantiere allestito per la realizzazione di un box interrato, come del resto risultante dalla documentazione prodotta in atti (integrazione di denuncia di opera in c.a. del 20/11/2013). Ma la convenuta ha puntualizzato che la società attrice si sarebbe limitata a svolgere delle semplici attività di manodopera e, soprattutto, ha prodotto in giudizio due quietanze di pagamento, sottoscritte dal legale rappresentante di quest'ultima. In particolare, dalla prima quietanza, datata 30/12/2014, risulta che quest'ultimo ha espressamente dichiarato di non avere null'altro a pretendere a titolo di compenso per
“finiture e muratoria” del predetto box interrato. La sottoscrizione apposta a tale documento non
è stata contestata dal legale rappresentante della società attrice, secondo il quale si sarebbe però trattato di un semplice acconto sul maggior dovuto. Dalla seconda quietanza, rilasciata in data
12/06/2015, risulta invece che l'importo ivi indicato è stato corrisposto e incassato a saldo delle prestazioni di manodopera effettuate nel medesimo cantiere. Il legale rappresentante della società attrice, come anticipato, ha disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni apposte a tale ultima quietanza, ma il carattere autografo delle stesse è stato confermato dal CTU nominato a seguito dell'istanza di verificazione presentata dalla società convenuta ex art. 216 c.p.c., alle conclusioni del quale ci si riporta, risultando immuni da censure.
Si evidenzia, quindi, che la quietanza di pagamento rilasciata dal creditore al debitore della prestazione, come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, consiste in una vera e propria confessione stragiudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2735, comma 1, c.c., formando quindi piena prova contro colui che la ha resa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2733 c.c. (cfr.
Cass. civ., 28/02/2023, n. 5945). A fronte dei risultati della predetta CTU la difesa di parte attrice ha comunque contestato, in maniera peraltro del tutto generica e senza formulare specifiche istanze istruttorie in tal senso, il riempimento contro i patti del documento oggetto di verificazione. Parte attrice ha inoltre ribadito l'eccezione per cui le somme risultanti dalle predette quietanze costituissero solo dei meri acconti sul maggior dovuto e ha allegato che gli importi di cui alla seconda quietanza riguardassero i soli lavori di manodopera per la posa in opera dei blocchi prefabbricati del box.
In ragione di quanto sopra si è comunque provveduto ad ammettere le istanze istruttorie di prova orale richieste da parte attrice, essendo la stessa chiamata a provare tali assunti. Si è pertanto provveduto a escutere due dei tre testi da questa indicati, mentre non è stato possibile procedere all'escussione dell'ultimo teste - il Direttore dei lavori, Ing. - Controparte_3 in quanto deceduto in corso di causa.
Non può però dirsi che dall'escussione dei due testi sopra indicati sia emersa la prova di tali eccezioni. Invero il teste che aveva partecipato ai lavori per la costruzione del box Tes_1 interrato prima dell'intervento della società attrice, ha genericamente confermato che tutte le lavorazioni indicate nel capitolo n. 9 della seconda memoria di parte attrice sarebbero state realizzate. Tuttavia, interrogato sul perché fosse a conoscenza di tali circostanze, si è limitato a riferire che il Direttore dei lavori lo avrebbe invitato più volte sul cantiere, circostanza che appare però inverosimile, avendo questi già terminato da tempo di lavorarvi. La teste Ing.
che ha specificato di avere collaborato con il Direttore dei lavori nella preparazione e Per_1 nella gestione del cantiere in questione, ha confermato parzialmente la circostanza che la società attrice si sia occupata di tutti i lavori indicati nel predetto capitolo di prova, evidenziando però che le opere erano state iniziate da altre imprese, come del resto risulta documentalmente dalla relazione del Direttore dei lavori del 12/04/2016 agli atti di causa.
A questo proposito è d'uopo rilevare la falsità delle dichiarazioni rese dai legali di parte convenuta nelle note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 5/09/2025, non essendo ovviamente mai stato impedito ai legali di parte convenuta presenti alle udienze di escussione dei testi del 27/11/2024 e del 17/02/2025 di rivolgere ai medesimi pertinenti domande a chiarimento delle proprie deposizioni. Dai relativi verbali di udienza risultano infatti le risposte dei testi alle domande effettivamente poste a chiarimento in quella sede dai legali delle parti in causa che hanno partecipato alle rispettive udienze. Parimenti, le eccezioni di inattendibilità e incapacità dei predetti testi non sono state svolte dai predetti legali di parte convenuta né prima né nel corso delle citate udienze, ma soltanto, e per la prima volta, con le menzionate note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 5/09/2025. I motivi di inattendibilità e incapacità dei predetti testi non sono peraltro stati documentati. In ogni caso l'attendibilità dei predetti testi è stata naturalmente vagliata da questo Tribunale, come evidenziato in precedenza, mentre è noto ai più che l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. si configura soltanto laddove lo stesso abbia un interesse personale che ne giustifichi la partecipazione al giudizio, circostanza la cui ricorrenza nel caso di specie è platealmente smentita dalle stesse allegazioni di parte convenuta. Per quanto sopra, si ritiene quindi che parte attrice, a seguito dello svolgimento dell'istruttoria orale da questa richiesta, non abbia provato la fondatezza delle eccezioni sollevate avverso il contenuto delle predette quietanze, non avendo chiarito se e in quale misura le lavorazioni da essa svolte siano o meno state diverse e/o ulteriori rispetto a quelle oggetto delle quietanze in atti. Né parte attrice ha fornito la prova del corrispettivo pattuito e/o dovuto per tali lavorazioni, essendosi limitata a produrre in atti un computo metrico asseritamente redatto dal
Direttore Lavori, Ing. ma privo di qualsivoglia sottoscrizione, e non avendo svolto CP_3 ulteriori istanze istruttorie sul punto. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non vi sono nemmeno elementi testuali che provino la circostanza che dette quietanze siano relative a dei semplici acconti. Esse, infatti, come già evidenziato, fanno espresso riferimento a lavorazioni differenti. La prima quietanza, datata 30/12/2014, è relativa a “finiture
e muratoria” del box interrato, mentre la seconda quietanza, rilasciata in data 12/06/2015, è relativa a più generiche prestazioni di manodopera effettuate nel medesimo cantiere. Nella prima quietanza risulta poi che il legale rappresentante della società attrice ha espressamente dichiarato di non avere null'altro a pretendere a titolo di compenso per dette attività, mentre nella seconda il medesimo ha dichiarato che l'importo ivi indicato è stato corrisposto e incassato a saldo delle prestazioni.
Deve quindi conclusivamente ritenersi che le quietanze di pagamento rilasciate dalla società attrice alla società convenuta e da questa prodotte in atti provino, giusto il disposto degli artt.
2733 e 2735 c.c., che la prima abbia integralmente ricevuto dalla seconda il corrispettivo verosimilmente pattuito per lo svolgimento delle lavorazioni complessivamente svolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice, nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: - rigetta la domanda svolta dalla società attrice, in quanto infondata, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
corrispondere a , in persona del liquidatore Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano nell'importo di €
2.540,00, oltre accessori di legge, ove effettivamente dovuti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 13 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago