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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1793/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7221/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151426647000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1065/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 CO propone alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120240151426647000 notificata in data 17.1.25 relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2017 per una somma complessiva di euro
99,91, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'atto è illegittimo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
In assenza della costituzione della Regione e dalla mancata produzione della notifica dell'avviso di accertamento, confrontando l'annualità dell'imposta dovuta e la natura della stessa con la data di notifica della cartella risulta che sono decorsi tre anni dal momento in cui la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere corrisposta.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7221/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151426647000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1065/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 CO propone alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120240151426647000 notificata in data 17.1.25 relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2017 per una somma complessiva di euro
99,91, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'atto è illegittimo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
In assenza della costituzione della Regione e dalla mancata produzione della notifica dell'avviso di accertamento, confrontando l'annualità dell'imposta dovuta e la natura della stessa con la data di notifica della cartella risulta che sono decorsi tre anni dal momento in cui la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere corrisposta.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese