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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 912/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA VE;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LO RI;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 29.12.1989 ha contratto in Cutro matrimonio Parte_1 concordatario con (trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune al n. 130, Controparte_1 parte II, Serie A, anno 1989), dalla cui unione sono nate due figlie, ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati come da sentenza del
Tribunale di Crotone del 31.10.2024 e depositata in data 06.11.2024 e che dal momento della
1 separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
La convenuta ha aderito alla domanda di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di
Crotone del 31.10.2024 e depositata in data 06.11.2024.
È inoltre pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo decorso dalla separazione e la volontà delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
In data 17.11.2025 le parti hanno depositato un accordo, sottoscritto da entrambe, sulle condizioni accessorie, chiedendone il recepimento.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 17.11.2025, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Tenuto conto del circoscritto ambito del thema decidendum e dell'accordo tra le parti, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 29.12.1989 in Cutro (trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune al n. CP_1
130, parte II, Serie A, anno 1989), alle condizioni di cui alla scrittura depositata in corso di causa in data 17.11.2025;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 912/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA VE;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LO RI;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 29.12.1989 ha contratto in Cutro matrimonio Parte_1 concordatario con (trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune al n. 130, Controparte_1 parte II, Serie A, anno 1989), dalla cui unione sono nate due figlie, ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati come da sentenza del
Tribunale di Crotone del 31.10.2024 e depositata in data 06.11.2024 e che dal momento della
1 separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
La convenuta ha aderito alla domanda di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di
Crotone del 31.10.2024 e depositata in data 06.11.2024.
È inoltre pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo decorso dalla separazione e la volontà delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
In data 17.11.2025 le parti hanno depositato un accordo, sottoscritto da entrambe, sulle condizioni accessorie, chiedendone il recepimento.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 17.11.2025, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Tenuto conto del circoscritto ambito del thema decidendum e dell'accordo tra le parti, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 29.12.1989 in Cutro (trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune al n. CP_1
130, parte II, Serie A, anno 1989), alle condizioni di cui alla scrittura depositata in corso di causa in data 17.11.2025;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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