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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana Romeo Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1311/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MANCUSI Parte_1
SERGIO MASSIMO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CIOCCA IVANOE CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro,
n. 534 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato il 16.5.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe chiedendone la parziale riforma quanto al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, lamentando l'erronea parziale compensazione delle stesse.
2. Si è costituito l' con comparsa chiedendo il rigetto dell'appello e, in via CP_1 preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dello stesso per tardività, stante la decorrenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 5.4.2024.
3. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note (nelle quali l'appellante nulla ha dedotto in ordine alla avversa eccezione di tardività dell'impugnazione), la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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4. In via preliminare osserva la Corte come l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 325, primo comma cpc, termine di carattere perentorio che decorre - ex art. 326, primo comma cpc - dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il soggetto destinatario della notificazione.
5. Dalla documentazione prodotta dall' emerge, invero, che la sentenza di CP_1 primo grado è stata notificata dalla odierna parte appellante all'Istituto all'indirizzo PEC della sede legale di via Ciro il Grande in data 5.4.2024, indirizzo estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - ReGIndE (v. relata di notifica e PEC prodotta dall'Istituto appellato).
6. Si evidenzia, poi, che nel caso di contumacia (come nella fattispecie in esame, in cui l' è rimasto contumace nel giudizio di primo grado - v. CP_1 fascicolo in atti) la notifica della sentenza – non potendosi rispettare le modalità di notifica di cui all'art. 170 cpc, richiamate dall'art. 285 cpc – va fatta
2 alla parte personalmente, così come previsto dal terzo comma dell'art. 292 cpc, rubricato Notificazione e comunicazione degli atti al contumace (v. Cass. sent.
n. 3767 del 1998, sent. n. 9436 del 2000, sent. n. 25889 del 2023 e, in particolare, quanto alla contumacia dell' , Cass. sent. nn. 7787 del 1987 e CP_1
6019 del 1986).
9. Nel caso di specie, in particolare, la notifica della sentenza impugnata all' è stata correttamente effettuata con modalità telematica – alternativa CP_1 rispetto alla notifica presso il domicilio fisico ex art. 145 cpc (v. Cass. ord. n
5084 del 2024) – all'indirizzo PEC estratto dal Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE) gestito dal Giustizia, ai sensi dell'art. 3 Controparte_2 bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, il quale dispone che “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici che costituisce, altresì, un pubblico elenco, ai sensi dell'art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012 -rubricato Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni- ai sensi del quale: “1.A decorrere dal
15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”).
10. Consegue da tutto quanto sopra esposto l'inammissibilità del proposto appello, in quanto depositato in data 16.5.2024, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione della sentenza.
3 11. Le spese di lite del presente grado debbono essere dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al reddito familiare per l'anno 2021 (precedente a quello di istaurazione del giudizio) prodotta in atti dall'appellante.
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Dichiara l'appello inammissibile;
-Spese irripetibili;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Eliana Romeo
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