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Articolo 3 della Legge 7 agosto 1987, n. 332
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Legge 7 agosto 1987, n. 332
Articolo 3 della Legge 7 agosto 1987, n. 332
Versione
7 agosto 1987
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 7 agosto 1987
Vedi fonte istituzionale
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