Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 7 agosto 1987, n. 332
Articolo 2
- Legge 7 agosto 1987, n. 332
Articolo 3 della Legge 7 agosto 1987, n. 332
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7 agosto 1987
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