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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 05/02/2026, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1726/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA IT PE, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1499/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 CONTR INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 894/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Fatto e Diritto Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, impugnando l'avviso di accertamento n. TK501F402262/2024, notificato in data 17 ottobre 2024 a mezzo del servizio postale. L'atto impugnato, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, concerne l'omessa dichiarazione, nel Modello Redditi 2019, di un reddito di lavoro autonomo riferito all'anno d'imposta 2018. Il ricorrente espone che l'avviso di accertamento trae origine da indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Roma, su delega del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale n.
Procedimento_1. Nell'ambito di tali indagini sarebbero stati rilevati, a carico del ricorrente, numerosi movimenti finanziari in entrata, qualificati dagli inquirenti come conferimenti di capitali su un presunto fondo sovrano gestito dalla società di diritto elvetico Società_1 S.A., ritenuta riconducibile allo stesso ricorrente. Dagli atti emergerebbe altresì che parte delle somme raccolte sarebbe stata successivamente restituita ai soggetti conferenti. Sulla base di tali risultanze, la Guardia di Finanza ha ipotizzato la configurazione, a carico del ricorrente, dei reati di abusivismo finanziario, per l'esercizio di attività di consulenza finanziaria in assenza di iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore, nonché di truffa ex art. 640 c.p., per aver indotto in errore i soggetti investitori, cagionando loro un danno patrimoniale e conseguendo un ingiusto profitto.
In esito alle attività istruttorie, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto di attribuire al ricorrente la qualifica di intermediario finanziario, procedendo all'apertura d'ufficio di una posizione IVA e imputandogli un reddito di lavoro autonomo pari a euro 300.557,00.
Il ricorrente contesta tale qualificazione, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente ricondotto i proventi oggetto di accertamento alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, facendo applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. A suo avviso, trattandosi di somme derivanti da una presunta attività illecita, segnatamente da un'ipotizzata truffa, i relativi proventi avrebbero dovuto essere eventualmente inquadrati, se del caso, tra i redditi diversi, e non già tra i redditi di lavoro autonomo.
Il ricorrente critica, in particolare, l'orientamento volto ad assoggettare a imposizione fiscale i proventi derivanti da attività illecite anche quando essi non siano riconducibili ad alcuna delle categorie tipiche di reddito individuate dall'art. 6 del T.U.I.R., osservando che ciò condurrebbe alla creazione di una sorta di categoria atipica di redditi diversi, non espressamente prevista dall'art. 67 del T.U.I.R., in contrasto con i principi di legalità e di capacità contributiva.
Secondo la prospettazione difensiva, sarebbe invece maggiormente conforme al dettato costituzionale un'interpretazione dell'art. 34-bis del D.L. n. 223/2006 secondo cui il provento da attività illecita non sarebbe imponibile qualora non risulti riferibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del T.U.I.R. e non presenti una causa, giuridica ed economica, idonea a qualificarlo come reddito imponibile, neppure in via astratta.
Il ricorrente ha infine chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992.
Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate, che ha contestato integralmente le doglianze avversarie. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto che la ricondotta qualificazione dei proventi nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 4, del
T.U.I.R., trova fondamento nell'art. 34-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, il quale dispone che i proventi illeciti, qualora non siano classificabili in una delle categorie di reddito di cui all'art. 6 del T.U.I.R., sono comunque considerati redditi diversi, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità di ricondurli a una categoria tipica ove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, secondo l'Amministrazione, i proventi accertati presenterebbero i caratteri propri del reddito di lavoro autonomo, in quanto derivanti da un'attività di raccolta di capitali e di successiva retrocessione di somme ai conferenti a titolo di rendimento, attività riconducibile, sul piano economico-funzionale, a quella svolta dai consulenti finanziari.
L'Agenzia delle Entrate ha infine eccepito l'assenza di elementi idonei a giustificare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, ribadendo le argomentazioni già svolte e precisando che la qualificazione dell'attività come illecita sarebbe incompatibile con l'inquadramento dei relativi proventi tra i redditi di lavoro autonomo, atteso che il consulente finanziario assoggetta a tassazione le provvigioni percepite e non già l'intera massa delle somme intermediate. Ne conseguirebbe, secondo la difesa, l'erroneità anche dell'apertura d'ufficio di una posizione IVA.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 dispone che: “Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento”. Il caso in esame ricade dunque nella fattispecie in cui fatti qualificabili come illeciti – esercizio abusivo della professione e associazione per delinquere – hanno dato origine, secondo la Guardia di Finanza, a redditi da sottoporre ad accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'accertamento in questione, qui impugnato, ha collocato tali proventi nella categoria dei redditi da lavoro autonomo. Tale qualificazione appare corretta. Nel caso in esame, la contestazione formulata dalla Guardia di Finanza riguarda, come sopra esposto, l'abusivismo finanziario, per avere il ricorrente esercitato, in assenza della prescritta iscrizione all'albo, un'attività sostanzialmente riconducibile a quella di consulente finanziario, consistente nella raccolta di capitali da soggetti terzi, nella loro gestione e nella successiva restituzione delle somme conferite, anche con corresponsione di importi qualificabili come rendimento del capitale investito. Al di là degli esiti del procedimento penale – che non rilevano in questa sede – dalla documentazione in atti emerge che l'attività accertata presenta i connotati tipici dell'attività professionale svolta in forma autonoma, caratterizzata dall'esercizio abituale di un'attività economica diretta alla prestazione di servizi, ancorché in violazione delle norme che ne disciplinano l'accesso e l'esercizio.
Ne consegue che la riconduzione fiscale dei proventi accertati alla categoria dei redditi di lavoro autonomo risulta conforme al dettato normativo, atteso che l'illecito consiste proprio nell'esercizio non autorizzato di un'attività che, se svolta lecitamente, sarebbe pacificamente inquadrabile in tale categoria reddituale.
Non è condivisibile, pertanto, la tesi del ricorrente secondo cui i proventi in questione dovrebbero essere esclusi dall'imposizione o, comunque, qualificati come redditi diversi in quanto derivanti da attività illecita. L'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 impone, infatti, una valutazione prioritaria della classificabilità del provento nelle categorie tipiche di cui all'art. 6 del T.U.I.R., relegando la qualificazione come redditi diversi all'ipotesi residuale in cui tale classificazione non sia possibile. Nel caso di specie, tale impossibilità non ricorre.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato, nella parte in cui qualifica i proventi accertati come redditi di lavoro autonomo, è legittimo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in €. 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA IT PE, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1499/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 CONTR INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4022622024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 894/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Fatto e Diritto Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, impugnando l'avviso di accertamento n. TK501F402262/2024, notificato in data 17 ottobre 2024 a mezzo del servizio postale. L'atto impugnato, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, concerne l'omessa dichiarazione, nel Modello Redditi 2019, di un reddito di lavoro autonomo riferito all'anno d'imposta 2018. Il ricorrente espone che l'avviso di accertamento trae origine da indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Roma, su delega del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale n.
Procedimento_1. Nell'ambito di tali indagini sarebbero stati rilevati, a carico del ricorrente, numerosi movimenti finanziari in entrata, qualificati dagli inquirenti come conferimenti di capitali su un presunto fondo sovrano gestito dalla società di diritto elvetico Società_1 S.A., ritenuta riconducibile allo stesso ricorrente. Dagli atti emergerebbe altresì che parte delle somme raccolte sarebbe stata successivamente restituita ai soggetti conferenti. Sulla base di tali risultanze, la Guardia di Finanza ha ipotizzato la configurazione, a carico del ricorrente, dei reati di abusivismo finanziario, per l'esercizio di attività di consulenza finanziaria in assenza di iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore, nonché di truffa ex art. 640 c.p., per aver indotto in errore i soggetti investitori, cagionando loro un danno patrimoniale e conseguendo un ingiusto profitto.
In esito alle attività istruttorie, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto di attribuire al ricorrente la qualifica di intermediario finanziario, procedendo all'apertura d'ufficio di una posizione IVA e imputandogli un reddito di lavoro autonomo pari a euro 300.557,00.
Il ricorrente contesta tale qualificazione, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente ricondotto i proventi oggetto di accertamento alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, facendo applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. A suo avviso, trattandosi di somme derivanti da una presunta attività illecita, segnatamente da un'ipotizzata truffa, i relativi proventi avrebbero dovuto essere eventualmente inquadrati, se del caso, tra i redditi diversi, e non già tra i redditi di lavoro autonomo.
Il ricorrente critica, in particolare, l'orientamento volto ad assoggettare a imposizione fiscale i proventi derivanti da attività illecite anche quando essi non siano riconducibili ad alcuna delle categorie tipiche di reddito individuate dall'art. 6 del T.U.I.R., osservando che ciò condurrebbe alla creazione di una sorta di categoria atipica di redditi diversi, non espressamente prevista dall'art. 67 del T.U.I.R., in contrasto con i principi di legalità e di capacità contributiva.
Secondo la prospettazione difensiva, sarebbe invece maggiormente conforme al dettato costituzionale un'interpretazione dell'art. 34-bis del D.L. n. 223/2006 secondo cui il provento da attività illecita non sarebbe imponibile qualora non risulti riferibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del T.U.I.R. e non presenti una causa, giuridica ed economica, idonea a qualificarlo come reddito imponibile, neppure in via astratta.
Il ricorrente ha infine chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992.
Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate, che ha contestato integralmente le doglianze avversarie. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto che la ricondotta qualificazione dei proventi nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 4, del
T.U.I.R., trova fondamento nell'art. 34-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, il quale dispone che i proventi illeciti, qualora non siano classificabili in una delle categorie di reddito di cui all'art. 6 del T.U.I.R., sono comunque considerati redditi diversi, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità di ricondurli a una categoria tipica ove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, secondo l'Amministrazione, i proventi accertati presenterebbero i caratteri propri del reddito di lavoro autonomo, in quanto derivanti da un'attività di raccolta di capitali e di successiva retrocessione di somme ai conferenti a titolo di rendimento, attività riconducibile, sul piano economico-funzionale, a quella svolta dai consulenti finanziari.
L'Agenzia delle Entrate ha infine eccepito l'assenza di elementi idonei a giustificare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, ribadendo le argomentazioni già svolte e precisando che la qualificazione dell'attività come illecita sarebbe incompatibile con l'inquadramento dei relativi proventi tra i redditi di lavoro autonomo, atteso che il consulente finanziario assoggetta a tassazione le provvigioni percepite e non già l'intera massa delle somme intermediate. Ne conseguirebbe, secondo la difesa, l'erroneità anche dell'apertura d'ufficio di una posizione IVA.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 dispone che: “Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento”. Il caso in esame ricade dunque nella fattispecie in cui fatti qualificabili come illeciti – esercizio abusivo della professione e associazione per delinquere – hanno dato origine, secondo la Guardia di Finanza, a redditi da sottoporre ad accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'accertamento in questione, qui impugnato, ha collocato tali proventi nella categoria dei redditi da lavoro autonomo. Tale qualificazione appare corretta. Nel caso in esame, la contestazione formulata dalla Guardia di Finanza riguarda, come sopra esposto, l'abusivismo finanziario, per avere il ricorrente esercitato, in assenza della prescritta iscrizione all'albo, un'attività sostanzialmente riconducibile a quella di consulente finanziario, consistente nella raccolta di capitali da soggetti terzi, nella loro gestione e nella successiva restituzione delle somme conferite, anche con corresponsione di importi qualificabili come rendimento del capitale investito. Al di là degli esiti del procedimento penale – che non rilevano in questa sede – dalla documentazione in atti emerge che l'attività accertata presenta i connotati tipici dell'attività professionale svolta in forma autonoma, caratterizzata dall'esercizio abituale di un'attività economica diretta alla prestazione di servizi, ancorché in violazione delle norme che ne disciplinano l'accesso e l'esercizio.
Ne consegue che la riconduzione fiscale dei proventi accertati alla categoria dei redditi di lavoro autonomo risulta conforme al dettato normativo, atteso che l'illecito consiste proprio nell'esercizio non autorizzato di un'attività che, se svolta lecitamente, sarebbe pacificamente inquadrabile in tale categoria reddituale.
Non è condivisibile, pertanto, la tesi del ricorrente secondo cui i proventi in questione dovrebbero essere esclusi dall'imposizione o, comunque, qualificati come redditi diversi in quanto derivanti da attività illecita. L'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 impone, infatti, una valutazione prioritaria della classificabilità del provento nelle categorie tipiche di cui all'art. 6 del T.U.I.R., relegando la qualificazione come redditi diversi all'ipotesi residuale in cui tale classificazione non sia possibile. Nel caso di specie, tale impossibilità non ricorre.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato, nella parte in cui qualifica i proventi accertati come redditi di lavoro autonomo, è legittimo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in €. 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti