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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1913 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 870 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2160/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe emessi dal Comune di Porto Cesareo, inerenti l'IMU (€ 1.296,00) e la TASI (€ 216,00) per l'anno d'imposta 2019, in relazione a due immobili di proprietà, identificati nell'atto impugnato.
La ricorrente ha eccepito l'erronea determinazione dell'uso degli immobili e conseguente erroneità nell'applicazione dell'aliquota d'imposta; vizio di motivazione;
mancato assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. n. 546/1992.
L'ente accertatore si è ritualmente costituito ed ha contestato, preliminarmente, che la ricorrente ha ricevuto notifica degli avvisi in data 20.12.2024 e che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 20/02/2025, in violazione del termine di cui all'art. 21 D.Lgs 543/92. Ha controdedotto nel resto ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto dello stesso anche nel merito, vinte le spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre la contribuente si è limitata a glissare sulla questione, non deducendo in merito. È comunque documentata la tardività della produzione del ricorso introduttivo del giudizio: gli avvisi impugnati sono stati notificati il 20.12.2024, pertanto il termine di sessanta giorni, statuito a pena di inammissibilità dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992, è scaduto il 18/02/2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 20.02.2025.
Il ricorso è pertanto inammissibile a norma del citato art. 21.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore dell'ente convenuto, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1913 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 870 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2160/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe emessi dal Comune di Porto Cesareo, inerenti l'IMU (€ 1.296,00) e la TASI (€ 216,00) per l'anno d'imposta 2019, in relazione a due immobili di proprietà, identificati nell'atto impugnato.
La ricorrente ha eccepito l'erronea determinazione dell'uso degli immobili e conseguente erroneità nell'applicazione dell'aliquota d'imposta; vizio di motivazione;
mancato assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. n. 546/1992.
L'ente accertatore si è ritualmente costituito ed ha contestato, preliminarmente, che la ricorrente ha ricevuto notifica degli avvisi in data 20.12.2024 e che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 20/02/2025, in violazione del termine di cui all'art. 21 D.Lgs 543/92. Ha controdedotto nel resto ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto dello stesso anche nel merito, vinte le spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre la contribuente si è limitata a glissare sulla questione, non deducendo in merito. È comunque documentata la tardività della produzione del ricorso introduttivo del giudizio: gli avvisi impugnati sono stati notificati il 20.12.2024, pertanto il termine di sessanta giorni, statuito a pena di inammissibilità dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992, è scaduto il 18/02/2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 20.02.2025.
Il ricorso è pertanto inammissibile a norma del citato art. 21.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore dell'ente convenuto, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025