TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2095/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2095/2025 v.g., promossa da:
nata il [...] in [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PERRUCCI MARCO
e nato il [...] in [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PERRUCCI MARCO nonché nata il [...] a [...], Parte_2 assistita e difesa dall'avv. PERRUCCI MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essersi separati con Decreto di Omologa n. 6596/16 del
[...]
26.09.2016, emesso dal Tribunale di Chieti.
A seguito di ricorso ex art. 156 comma VI c.c., depositato dalle sig.re Parte_1
e (figlia dei predetti coniugi), il Tribunale di Pescara con
[...] Parte_2 decreto R.g. n. 2767/22 del 07.02.2023 statuiva, a modifica ed integrazione del decreto di omologa della separazione, il versamento diretto da parte del datore di lavoro del Sig. della somma di euro 500,00 in favore di Controparte_1
di euro 200,00 in favore di Parte_2 Parte_1
Successivamente, circostanze nuove richiedevano la revisione del contributo al mantenimento per la coniuge fermo restando il contributo in favore Parte_1 della figlia Parte_2
Tanto premesso, i ricorrenti adivano il Tribunale di Pescara per ottenere una nuova modifica delle condizioni di separazione.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, provvede come segue:
[...]
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di separazione, concordate e confermate dalle predette parti:
- è determinato in euro 500,00 mensili il contributo al mantenimento che il sig. verserà con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 coniuge ed è confermato l'ulteriore contributo di euro 500,00 Parte_1 mensili in favore della figlia Parte_2
- la (P.IVA con sede legale in Milano alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Tolmezzo n. 15 pagherà ogni mese, direttamente in favore di
[...]
(C.F. ), nata in [...] il [...], e di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata il [...], entrambe Parte_2 C.F._2 residenti in [...], con le modalità che queste comunicheranno al momento della notifica del presente provvedimento e con decorrenza da detta notifica, la somma mensile di € 1.000,00 (500,00 in favore di ciascuna), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, detraendola dalla retribuzione spettante ad nato a [...] il [...] Controparte_1
e residente in [...].
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2095/2025 v.g., promossa da:
nata il [...] in [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PERRUCCI MARCO
e nato il [...] in [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PERRUCCI MARCO nonché nata il [...] a [...], Parte_2 assistita e difesa dall'avv. PERRUCCI MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essersi separati con Decreto di Omologa n. 6596/16 del
[...]
26.09.2016, emesso dal Tribunale di Chieti.
A seguito di ricorso ex art. 156 comma VI c.c., depositato dalle sig.re Parte_1
e (figlia dei predetti coniugi), il Tribunale di Pescara con
[...] Parte_2 decreto R.g. n. 2767/22 del 07.02.2023 statuiva, a modifica ed integrazione del decreto di omologa della separazione, il versamento diretto da parte del datore di lavoro del Sig. della somma di euro 500,00 in favore di Controparte_1
di euro 200,00 in favore di Parte_2 Parte_1
Successivamente, circostanze nuove richiedevano la revisione del contributo al mantenimento per la coniuge fermo restando il contributo in favore Parte_1 della figlia Parte_2
Tanto premesso, i ricorrenti adivano il Tribunale di Pescara per ottenere una nuova modifica delle condizioni di separazione.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, provvede come segue:
[...]
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di separazione, concordate e confermate dalle predette parti:
- è determinato in euro 500,00 mensili il contributo al mantenimento che il sig. verserà con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 coniuge ed è confermato l'ulteriore contributo di euro 500,00 Parte_1 mensili in favore della figlia Parte_2
- la (P.IVA con sede legale in Milano alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Tolmezzo n. 15 pagherà ogni mese, direttamente in favore di
[...]
(C.F. ), nata in [...] il [...], e di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata il [...], entrambe Parte_2 C.F._2 residenti in [...], con le modalità che queste comunicheranno al momento della notifica del presente provvedimento e con decorrenza da detta notifica, la somma mensile di € 1.000,00 (500,00 in favore di ciascuna), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, detraendola dalla retribuzione spettante ad nato a [...] il [...] Controparte_1
e residente in [...].
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3