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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI ON, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 139/2021 depositato il 09/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestu
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 332/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 07/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 26885 TARI 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 0024808 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava in primo grado gli avvisi di liquidazione TARI per le annualità 2017 e 2018, nonché il diniego di rimborso per l'anno 2017, emessi dal Comune di Sestu. La Ricorrente, attuale
Appellante, sosteneva l'intassabilità dell'intera superficie del proprio compendio commerciale (un emporio di circa 3.000 mq), sostenendo che in tali aree venissero prodotti esclusivamente imballaggi terziari non assimilati ai rifiuti urbani e, come tali, non soggetti al tributo comunale.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con sentenza 332/2020 rigettava il ricorso. I giudici di prime cure osservavano che la società non aveva fornito prova puntuale del trattamento autonomo dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti per le annualità in questione, né aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per le riduzioni previste dal regolamento comunale, limitandosi a un'astratta contestazione del presupposto impositivo.
Appella la società contribuente, riproponendo sostanzialmente le doglianze del primo grado.
In particolare, l'Appellante lamenta l'errata interpretazione dei presupposti della TARI, insistendo sulla circostanza che la natura dell'attività svolta comporterebbe la produzione di rifiuti speciali non soggetti a tassazione e contestando la motivazione della sentenza impugnata.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugna e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Comune di Sestu, chiedendo il rigetto del gravame. La difesa dell'Ente rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (limitandosi l'appellante a una mera riproposizione del ricorso introduttivo) e, nel merito, ribadisce la correttezza della decisione impugnata, evidenziando come la società non abbia mai documentato l'effettivo avvio a recupero/ smaltimento dei rifiuti prodotti.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente osservare che la sentenza di primo grado appare correttamente motivata e fondata su una precisa analisi delle risultanze documentali.
La CTP ha giustamente rilevato che il presupposto per l'esenzione o la riduzione della TARI non può fondarsi su una generica autodichiarazione di "non tassabilità" dell'intera superficie di vendita, ma richiede la prova rigorosa dell'effettivo trattamento dei rifiuti come speciali e della loro consegna a soggetti autorizzati. Nel caso di specie, Ricorrente_1 s.r.l. non ha assolto l'onere probatorio a suo carico. Come correttamente evidenziato dal Comune e confermato dai giudici di primo grado, la società non ha prodotto formulari di trasporto o contratti di smaltimento riferibili specificamente alle annualità 2017 e 2018 che attestino lo smaltimento in proprio di rifiuti non assimilati per l'intero compendio commerciale.
Inoltre, la tesi dell'Appellante — secondo cui la superficie di un negozio di vendita al dettaglio (ferramenta, arredo, bricolage) sarebbe totalmente esente perché produce solo imballaggi terziari — risulta giuridicamente insostenibile. La normativa prevede che l'esenzione operi solo per le aree dove si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati, mentre per le aree di vendita e i relativi magazzini permane la presunzione di produzione di rifiuti urbani o assimilati (imballaggi secondari, carta, plastica, ecc.) soggetti al tributo.
Per quanto sopra, Lle censure mosse dall'Appellante non scalfiscono l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, risolvendosi in una mera riproposizione delle tesi già correttamente disattese. Ne consegue la conferma integrale della decisione impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Sestu, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI ON, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 139/2021 depositato il 09/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestu
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 332/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 07/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 26885 TARI 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 0024808 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava in primo grado gli avvisi di liquidazione TARI per le annualità 2017 e 2018, nonché il diniego di rimborso per l'anno 2017, emessi dal Comune di Sestu. La Ricorrente, attuale
Appellante, sosteneva l'intassabilità dell'intera superficie del proprio compendio commerciale (un emporio di circa 3.000 mq), sostenendo che in tali aree venissero prodotti esclusivamente imballaggi terziari non assimilati ai rifiuti urbani e, come tali, non soggetti al tributo comunale.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con sentenza 332/2020 rigettava il ricorso. I giudici di prime cure osservavano che la società non aveva fornito prova puntuale del trattamento autonomo dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti per le annualità in questione, né aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per le riduzioni previste dal regolamento comunale, limitandosi a un'astratta contestazione del presupposto impositivo.
Appella la società contribuente, riproponendo sostanzialmente le doglianze del primo grado.
In particolare, l'Appellante lamenta l'errata interpretazione dei presupposti della TARI, insistendo sulla circostanza che la natura dell'attività svolta comporterebbe la produzione di rifiuti speciali non soggetti a tassazione e contestando la motivazione della sentenza impugnata.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugna e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Comune di Sestu, chiedendo il rigetto del gravame. La difesa dell'Ente rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (limitandosi l'appellante a una mera riproposizione del ricorso introduttivo) e, nel merito, ribadisce la correttezza della decisione impugnata, evidenziando come la società non abbia mai documentato l'effettivo avvio a recupero/ smaltimento dei rifiuti prodotti.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente osservare che la sentenza di primo grado appare correttamente motivata e fondata su una precisa analisi delle risultanze documentali.
La CTP ha giustamente rilevato che il presupposto per l'esenzione o la riduzione della TARI non può fondarsi su una generica autodichiarazione di "non tassabilità" dell'intera superficie di vendita, ma richiede la prova rigorosa dell'effettivo trattamento dei rifiuti come speciali e della loro consegna a soggetti autorizzati. Nel caso di specie, Ricorrente_1 s.r.l. non ha assolto l'onere probatorio a suo carico. Come correttamente evidenziato dal Comune e confermato dai giudici di primo grado, la società non ha prodotto formulari di trasporto o contratti di smaltimento riferibili specificamente alle annualità 2017 e 2018 che attestino lo smaltimento in proprio di rifiuti non assimilati per l'intero compendio commerciale.
Inoltre, la tesi dell'Appellante — secondo cui la superficie di un negozio di vendita al dettaglio (ferramenta, arredo, bricolage) sarebbe totalmente esente perché produce solo imballaggi terziari — risulta giuridicamente insostenibile. La normativa prevede che l'esenzione operi solo per le aree dove si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati, mentre per le aree di vendita e i relativi magazzini permane la presunzione di produzione di rifiuti urbani o assimilati (imballaggi secondari, carta, plastica, ecc.) soggetti al tributo.
Per quanto sopra, Lle censure mosse dall'Appellante non scalfiscono l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, risolvendosi in una mera riproposizione delle tesi già correttamente disattese. Ne consegue la conferma integrale della decisione impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Sestu, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.