Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2017, proposto da
CA Di SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola del Liri, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del parere paesaggistico del Comune di Isola del Liri, 4° Servizio, Aree Tecniche, n. 21 del 04.09.2017, notificato in data 07.09.2017 e del presupposto parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, prot. n. 9041 del 25.07.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna la determina del Comune di Isola di Liri n. n. 21 del 04.09.2017, recante diniego del parere paesaggistico sulla domanda di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003, per opere realizzate su un fabbricato in via Selva n. 348, nonché il presupposto parere negativo della Soprintendenza ai beni paesaggistici per le province di Frosinone, Latina e Rieti prot. n. 9041 del 25.07.2017.
Deduce i seguenti motivi d’illegittimità:
1) l’avere il Comune di Isola di Liri attribuito carattere vincolante al parere della Soprintendenza, sebbene intervenuto oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti di cui all’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004;
2) la pregressa formazione del silenzio assenso, per inutile decorso del termine di cui all’art. 35 della legge n. 47/1985;
3) l’irragionevolezza della decisione sfavorevole, vertendosi su un piccolo locale tecnologico (caldaia) e su un porticato.
Resiste il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Riguardo al primo motivo di doglianza, occorre precisare che l’art. 32 della legge n. 47/1985, applicabile alle sanatorie di cui alla legge n. 724/94, prevede che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto”.
Il termine per pronunciarsi, pertanto, non è quello di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, ex art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004, ma quello di centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, scaduto il quale il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Quanto alla pretesa formazione del silenzio assenso, la stessa è da escludersi in carenza del parere dell’autorità tutoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985.
Il silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, infatti, unicamente in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di assenza di parere o di parere negativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2025, n. 4769).
Infine, l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, esclude la sanabilità degli abusi realizzati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico prima della realizzazione delle opere stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2026, n. 1815).
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante il carattere formale delle difese della P.A. resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO