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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/11/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4115/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4115/2020 rg promosso da:
(nella qualità di moglie) c.f. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2
(madre) c.f. ; (padre), c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(sorella) c.f. e (fratello) c.f. , tutti nella C.F._4 Parte_5 C.F._5
qualità di eredi legittimi del de cuius nato a [...], il [...] c.f. Persona_1
e deceduto in IT (FR) il 29/05/2016, rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._6
GI TI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piedimonte di Sessa Aurunca
(CE), via Vico II Rivoli, n. 4…………………………………….………………………..……….. Attori
contro c.f. in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AS Di IA ed elettivamente domiciliata in Piazza Gramsci n. 13 presso la sede del CP_1
Palazzo Provinciale………………………………………………………...…………………. Convenuta
e
(già c.f. in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta e Patrizio Maria Raimondi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 21………………...………..Convenuta
e pagina 1 di 17 c.f. in qualità di società incorporante per fusione di Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
c.f. , in persona della sua procuratrice p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
[...] P.IVA_4
AO CA e dall'Avv. Furio De Palma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del Prof. Avv.
Massimiano Sciascia in Viale Medaglie D'Oro 23 Caserta…………………….. Convenuta
e c.f. in persona del l.p.r.t. ed Controparte_6 P.IVA_5
elettivamente domiciliato a Milano in via M. e G. Savarè 1, presso lo studio dell' avv. Salvatore Penza
che la rappresenta e difende………………………………..………………Chiamata in causa e
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini, ed Controparte_7 P.IVA_6
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49.Chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 28 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno evocato i convenuti e hanno esposto che in data 29 maggio 2016, intorno alle ore 11:20, nel territorio del Comune di IT (FR), il loro congiunto
, alla guida del motociclo Harley Davidson targato DK40274, di sua proprietà, mentre Persona_1
percorreva la Strada Provinciale n. 94 in direzione IT, giunto al chilometro 1+700, rimase coinvolto in un grave incidente stradale che ne causò il decesso. Gli attori hanno riferito che dalla ricostruzione dei fatti emerse che il loro congiunto, mentre procedeva a velocità moderata, affrontò una curva a destra non preceduta da alcuna segnaletica di preavviso e nel tentativo di mantenere il controllo del mezzo, frenò improvvisamente ma perse l'assetto del motociclo, rovinando a terra. Gli attori hanno anche specificato che, a seguito dello scarrocciamento, il veicolo si arrestò sul margine sinistro della carreggiata, mentre il conducente, pur indossando regolarmente il casco protettivo, impattò con la testa pagina 2 di 17 prima contro i tiranti di un palo della — collocato a distanza non conforme dalla sede stradale CP_3
— e successivamente contro una colonnina del gas, in muratura, appartenente alla società 2i ReteGas e a seguito di ciò il corpo del motociclista precipitò infine, oltre la scarpata stradale. Gli attori hanno osservato che l'urto contro i due ostacoli provocò gravissimi traumi cranici, come risultò dal verbale dell'incidente, esiti che determinarono il decesso. Gli attori hanno pure riferito che il tratto di strada in cui si verificò il sinistro era costituito da un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, priva di linea di mezzeria e di margini laterali e fu accertato che, in violazione delle disposizioni del Codice della
Strada e del D.M. n. 223/1992, la sede stradale era sprovvista sia di barriere di protezione (guard-rail),
sia di segnaletica orizzontale sia verticale. Da tali esiti gli attori hanno esposto che tali carenze fecero emergere profili di responsabilità a carico della , quale ente proprietario della Controparte_1
strada, anche perché in mancanza di segnaletica verticale, risultò applicabile il limite di velocità di 90
km/h previsto per le strade extraurbane secondarie e dalla perizia tecnica redatta dall'ing.
[...]
si accertò che il motociclo procedeva, prima della frenata, a una velocità di circa 78 km/h, Per_2
inferiore dunque al limite di legge stabilito dall'art. 142 del Codice della Strada.
Infine, i congiunti hanno dichiarato che sul luogo dell'incidente intervennero i Carabinieri della
Stazione di IT, che constatarono il decesso del loro congiunto. Sul fondamento di tali presupposti essi hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ … Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e
diversa istanza, eccezione e documentazione che sarà prodotta in atti dalle parti convenute e previa
declaratoria di responsabilità della convenuta unitamente alla Soc. Tim oggi CP_1 CP_1
per le omissioni e per le causali di cui in premessa: - Controparte_8 Controparte_9
Co condannare la , in solido alla Soc. oggi e Controparte_1 Controparte_3 CP_9
al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli eredi del defunto , oltre al danno
[...] Persona_1
patrimoniale da quantificarsi, in corso di giudizio, a mezzo di Ctu che sin da ora si richiede;
-
condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
pagina 3 di 17 Si è costituita la sostituita poi dalla che ha impugnato e contestato le Controparte_5 CP_4
avverse deduzioni e ha eccepito la propria carenza di legittimazione poiché la parte attrice non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la società convenuta sia responsabile, a qualunque titolo,
della realizzazione, manutenzione o custodia del manufatto contro cui il motociclista ha urtato. Essa ha riferito che in qualità di concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas nel Comune di
IT, in forza del Contratto di Concessione n. 68 del 24 maggio 1996 e del relativo Regolamento di
Utenza, è proprietaria e responsabile esclusivamente della rete di distribuzione fino al punto di derivazione del contatore. La costruzione dell'alloggiamento del contatore, invece, è rimasta a carico dell'utente, che ne ha assunto la proprietà e la responsabilità per quanto riguarda gestione e manutenzione. La società ha pure riferito che nel luogo del sinistro, all'interno dell'armadietto in questione, non è mai stato installato alcun contatore da parte di Ne consegue perciò Controparte_5
che essa ha avuto competenza soltanto sul tratto di rete relativo alla derivazione d'utenza e alcun titolo di proprietà o custodia sul manufatto contro cui si è verificato l'impatto è ad essa ascrivibile, con conseguente assenza di legittimazione passiva nel presente giudizio. Nel merito la società ha riferito che il defunto risulta essere l'unico responsabile del verificarsi dell'incidente stradale: Persona_1
gli stessi attori hanno riconosciuto che egli ha perso il controllo del proprio motociclo a seguito di una brusca e improvvisa frenata effettuata in curva e non hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alla dinamica dell'evento, limitandosi ad affermare che il proprio congiunto si è schiantato prima contro i tiranti in acciaio di un palo della luce e poi contro un manufatto — risultato privo di contatore — per terminare la corsa al di fuori della carreggiata, a circa tre metri dal basamento. Invece, la società al riguardo ha dedotto che gli attori non hanno evidenziato che , giunto all'imbocco di Parte_6
una curva destrorsa regolarmente segnalata da apposita cartellonistica verticale, ha eseguito una frenata obliqua e virante verso sinistra, lunga circa otto metri, perdendo il controllo del mezzo: il motociclo si
è, quindi, rovesciato, scarrocciando per circa venti metri fino a impattare prima contro un palo della luce e poi contro la colonnina presente sul margine stradale. Pertanto, la società ha rilevato che se il pagina 4 di 17 conducente avesse mantenuto una velocità moderata e una condotta di guida prudente, adeguata all'approssimarsi della curva, non avrebbe avuto necessità di frenare bruscamente, avrebbe potuto controllare il mezzo ed evitare la caduta, scongiurando così l'impatto con i manufatti presenti all'esterno della carreggiata. Da tali argomenti la società ha dedotto che l'incidente è stato determinato esclusivamente dalla condotta imprudente del defunto e che il decesso sia conseguito al forte Per_1
impatto causato dalla velocità e dalla perdita di controllo del mezzo, con interruzione di ogni possibile nesso causale tra l'evento letale e la presenza degli ostacoli fissi, i quali hanno costituito mera occasione del danno. Sul fondamento di tali presupposti la ha rassegnato le seguenti Controparte_4
conclusioni: “…in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - rigettare le domande formulate dagli CP_5
odierni Attori nei confronti della stessa. Nel merito rigettare le domande formulate dagli odierni Attori
nei confronti di poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum Controparte_5
debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con il favore delle spese processuali”.
Si è costituita la che in via preliminare, ha eccepito la nullità della notifica con Controparte_1
cui è stato instaurato il presente giudizio, poiché nella relata il procuratore attoreo ha dichiarato di agire per conto di un soggetto — il sig. — del tutto estraneo all'atto di citazione e non CP_10
individuabile tra le parti effettive. La Provincia ha osservato che tale errore integra una violazione dell'art.
3-bis della Legge n. 53/1994, che impone l'esatta indicazione del nome e del codice fiscale della parte rappresentata nella relazione di notificazione. Nel merito la al pari della società CP_1
ha esposto che la responsabilità dell'evento deve essere ricondotta unicamente al conducente CP_5
del motociclo, il quale, verosimilmente a causa di una velocità non adeguata alle condizioni della strada o per effetto di una manovra errata, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di carreggiata e procurandosi le lesioni che ne hanno determinato il decesso. Circa la lamentata mancata apposizione di segnaletica e guard rail l'Ente ha riferito che nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, lungo la direttrice San Donato Val Comino – IT e nel medesimo senso di marcia del motociclo, è stata pagina 5 di 17 accertata la presenza, circa duecento metri prima del punto dell'impatto, di segnaletica verticale di pericolo, indicante sia un'intersezione con precedenza a destra sia una curva destrorsa. Inoltre, la
Provincia ha riferito che è stata riscontrata la presenza di segnaletica orizzontale, costituita da strisce di margine longitudinali continue, in buone condizioni e chiaramente visibili, anche in considerazione della piena luminosità diurna (l'incidente è avvenuto il 29 maggio, alle ore 11:20). Pertanto, l'Ente h dedotto che, alla luce di tali elementi, non è ravvisabile alcuna condotta omissiva da parte dell'Amministrazione provinciale, che ha regolarmente adempiuto agli obblighi di segnalazione previsti dal Codice della Strada. Per quanto riguarda, invece, la asserita mancanza di barriere di protezione (guard rail), la ha osservato che la loro eventuale presenza non avrebbe potuto CP_1
evitare l'evento, né attenuarne le conseguenze, considerata la repentinità della perdita di controllo del mezzo e la traiettoria del motociclo. Inoltre, non sussisteva — né al momento del sinistro né
attualmente — alcun obbligo giuridico in capo all'Amministrazione di installare barriere laterali in quel tratto. L'Ente al riguardo ha chiaramente specificato che, come evidenziato dal Settore Viabilità della
Provincia di nel relativo sopralluogo, “per le strade esistenti, che non sono oggetto di CP_1
interventi di adeguamento o di ricostruzione, non vige l'obbligo di applicare il D.M. 223/1992”. Tale
interpretazione trova conferma anche nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
3065 del 25 agosto 2004, richiamata dalla stessa consulenza tecnica di parte attrice, la quale precisa che l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni del D.M. 223/1992 riguarda unicamente le nuove costruzioni o i tratti di strada oggetto di interventi significativi di adeguamento. Nel caso di specie, la
S.P. 94 risulta progettata e realizzata ben prima dell'entrata in vigore del citato decreto, e il tratto interessato dal sinistro presenta caratteristiche tali da non rendere necessaria la presenza di protezioni laterali: carreggiata di sei metri, raggio di curvatura di circa 120 metri, ubicazione extraurbana e traffico veicolare scarso, soprattutto nei giorni festivi.
Alla luce di ciò, la ha, pertanto, dedotto che non può configurarsi alcun obbligo a suo carico CP_1
di “sigillare” la strada mediante l'installazione di guard rail lungo l'intera rete viaria, anche nei tratti pagina 6 di 17 non pericolosi, al solo fine di neutralizzare condotte di guida imprudenti degli utenti. Pertanto, la
Provincia ha osservato che la condotta di guida del defunto ha integrato gli estremi dell'art. Pt_6
1227, comma 2, c.c., in quanto il suo comportamento ha costituito la causa efficiente ed esclusiva del danno subito, determinando direttamente l'evento morte e interrompendo ogni possibile nesso causale tra eventuali condotte omissive e il danno stesso. Infine, l' ha Parte_7 Controparte_11
chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia, la compagnia assicurativa
[...]
, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_12
qualsiasi obbligo di risarcimento del danno, qualora venisse anche solo parzialmente accolta la domanda attorea. Sul fondamento di tali presupposti l'Ente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così provvedere : - in rito, autorizzare
la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_12
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano in Via Della Chiusa n. 2 (p.i. ), con la
[...] P.IVA_7
quale ha stipulato la polizza assicurativa n. ILIE000143 (CIG 5660057AC9) per il periodo 30.09.2015
– 30.09.2016, differendo l'udienza già fissata per il 24.03.2021 ; - nel merito ed in via principale,
rigettare la domanda proposta dagli attori perché infondata e non provata, per tutti i motivi esposti;
-
sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche
solo parziale delle domande promosse nei confronti dell' , Parte_8
dichiarare il terzo chiamato compagnia assicurativa Controparte_12
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano in Via Della Chiusa n. 2 (p.i. ), con
[...] P.IVA_7
la quale ha stipulato la polizza assicurativa n. ILIE000143 (CIG 5660057AC9) tenuto a manlevare la
da ogni pretesa, e per l'effetto condannarlo a risarcire quanto Controparte_1
l' sarà stata in eventualità condannata a pagare. Con vittoria di spese e Parte_8
competenze di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/14”.
Si è costituita la che ha impugnato le avverse ricostruzioni e ha esposto che le pretese CP_2
risarcitorie avanzate dagli attori risultano manifestamente infondate poiché il decesso del loro pagina 7 di 17 congiunto è da ritenersi conseguenza esclusiva di errori da lui commessi alla guida del motociclo, della conseguente perdita di controllo del mezzo e della caduta a terra, culminata nell'impatto con la colonnina in cemento del gas, evento che ha determinato l'esito mortale: per la società tale dinamica appare autonoma e sufficiente a spiegare l'incidente, escludendo qualsiasi responsabilità di terzi, e in
Co Co particolare della società . L'asserito urto contro i tiranti di un palo della , peraltro smentito dal verbale dei Carabinieri di IT e non altrimenti documentabile in assenza di testimoni, risulta del tutto irrilevante ai fini della causalità dell'evento, trattandosi di un oggetto inerte incapace di produrre il
Co decesso. Sul punto la ha specificato che, contrariamente a quanto riferito dagli attori, deve
Co escludersi in maniera assoluta che il montante del palo della abbia avuto alcun ruolo causale nel decesso di e ha rilevato che il palo non era collocato sulla carreggiata e non Persona_1
rappresentava alcun ostacolo alla circolazione, essendo situato lateralmente rispetto alla sede stradale,
trovandosi a distanza legale dalla carreggiata, precisamente a 3,70 metri, su una carreggiata larga 5,90
Co metri. Su tali presupposti la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'adito Tribunale,
respinta ogni avversa istanza, domanda e conclusione: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in
causa di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 P.IVA_8
con sede legale in (31021) Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, e disporre il differimento
dell'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
termini dell'art. 163 bis c.p.c., autorizzando la a notificare la chiamata in causa e, per CP_2
l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori,
condannare la a manlevare e/o tenere indenne la da quanto Controparte_7 CP_2
quest'ultima fosse tenuta a versare agli attori;
- in via principale, rigettare le pretese degli attori per
tutte le ragioni innanzi esposte;
- in ogni caso, condannare gli attori o chi di ragione, in solido tra di
Co loro o ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, a rifondere alla le spese ed i compensi
professionali di lite”.
pagina 8 di 17 Si è costituita l' che ha impugnato e contestato le domande attoree riportando gli stessi CP_12
argomenti dell'ente e ha riferito di aver stipulato con la la polizza IFL0007771, Controparte_1
che assicura la responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti dall'esercizio delle attività
istituzionali dell'Ente. La polizza prevede una s.i.r. (self insurance retention) di 15.000 euro, un massimale di 10 milioni di euro e la copertura delle spese necessarie a difendersi in giudizio, che è
applicabile esclusivamente nel caso in cui la gestione della controversia avvenga direttamente con la nomina di legali e tecnici di fiducia della compagnia assicurativa. La compagnia ha così concluso: “…
voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così
giudicare: - in via principale, accertato e dichiarato che la non ha CP_1 CP_1
responsabilità per la morte di , respingere l'azione perché infondata in fatto ed in Persona_1
diritto, e per l'effetto disporre che non sussistono i presupposti per l'attivazione della polizza stipulata
con e quindi per la relativa insorgenza delle obbligazioni ivi previste;
- in subordine, nella CP_12
denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1
e disposta la condanna al risarcimento dei danni, accertato e dichiarato il prevalente
[...]
concorso di colpa di , liquidare i danni in misura inversamente proporzionale in favore Persona_1
dei congiunti che ne hanno diritto, con obbligo di manleva per nei limiti del massimale e CP_12
delle s.i.r., franchigie e scoperti previsti dalla polizza;
(…) - col favore delle spese processuali “.
Con verbale di udienza virtuale del 13 ottobre 2021 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc.
Nelle more si è costituita che ha contestato e domande attoree formulate nei Controparte_7
Co confronti della riportandosi agli stessi argomenti addotti dalla sua assicurata e ha così concluso: “
… Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , CP_2
estrometterla dal giudizio, con caducazione della domanda di manleva spiegata nei confronti di
. Nel merito, respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e Controparte_7
pagina 9 di 17 non provate, ovvero, in caso di accoglimento, ridurre l'eventuale importo nei limiti del giusto e del
provato con applicazione dell'art. 1227 c.c. . Vittoria di spese”.
Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Giudice ha ritenuto di non ammettere l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute, come richiesto dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., in quanto tale misura era inidonea a produrre una confessione sui fatti oggetto del giudizio,
essendo i rappresentanti estranei e non presenti al momento del verificarsi degli eventi e ha ammesso le altre prove orali richieste: sono stati ascoltati i testimoni.
All'udienza virtuale del 28 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate le stesse si ritengono superabili in ossequio al principio della ragione più liquida, venendo in rilievo nella fattispecie in esame, questioni assorbenti riguardanti il merito, come di seguito verrà esposto.
Le azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2043 e 2051 c.c. si fondano su presupposti causali e probatori differenti, che implicano accertamenti distinti. L'azione ex art. 2043 c.c. richiede la verifica dell'esistenza di un comportamento – attivo od omissivo – idoneo a causare un danno a terzi.
Diversamente, nell'azione ex art. 2051 c.c. il comportamento del custode non rileva, poiché la responsabilità deriva dal rischio insito nella custodia della cosa, salvo il caso fortuito. L'art. 2051 c.c.
configura infatti una responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi elemento soggettivo di colpa.
Al danneggiato spetta solo dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche della cosa stessa. La giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente provare il rapporto causale tra la cosa e il danno;
spetta invece al custode dimostrare l'esistenza del caso fortuito,
inteso come fattore idoneo a interrompere il nesso eziologico, comprensivo anche della condotta imprudente della vittima (Cass. n. 5808/2019). Le modalità di accertamento della colpa sono differenti:
eventuali omissioni o violazioni di obblighi di legge o di regole tecniche rilevano solo nell'ambito pagina 10 di 17 dell'art. 2043 c.c., salvo che tali elementi servano a dimostrare lo stato della cosa e la sua idoneità a produrre danno, contribuendo così a provare il nesso causale tra cosa ed evento. Nel contesto dei sinistri stradali, la colpa si manifesta spesso attraverso la cosiddetta “insidia”, la cui presenza costituisce indice di comportamento colposo e, pertanto, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043
cc: nella fattispecie mancano elementi di prova circa le modalità dell'accaduto e i rilievi tecnici dedotti a posteriori dagli attori sono inidonei a sostenere le loro ragioni.
I testi indicati da parte attrice hanno dichiarato di non aver assistito al fatto storico: sul luogo del sinistro al momento dell'incidente non erano presenti testimoni così come dichiarato anche dai
Carabinieri della stazione di IT, sopraggiunti dopo l'evento che hanno attestato l'assenza di testimoni al momento del sinistro.
Il teste ha dichiarato che non si trovò sul luogo dell'incidente e che era stato Persona_2
incaricato, in qualità di consulente di parte, di effettuare una ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base della documentazione ufficiale e degli atti redatti dalla Polizia Giudiziaria. Il teste ha riferito pure che la curva a destra, teatro del sinistro, risultava priva di barriera di protezione tipo guard-rail e che lungo il suo sviluppo era presente una scarpata con un dislivello superiore ai due metri. Ha inoltre,
precisato che lungo la strada provinciale SP 94, in direzione San Donato Val di Comino – IT, era presente, prima del punto del sinistro, segnaletica verticale indicante un'intersezione e una curva a destra, smentendo così l'ipotesi di un'assenza totale di segnaletica stradale. Per quanto riguarda la velocità del motociclista, il teste ha dichiarato che, in base alle risultanze della propria perizia, il veicolo procedeva a circa 78 km/h, valore inferiore al limite massimo previsto di 90 km/h, e che il conducente indossava regolarmente il casco di protezione. Nel descrivere la dinamica dell'impatto, il teste ha riferito di aver rilevato sul posto la presenza di una base in calcestruzzo recante un armadietto di protezione della rete gas, nonché di un palo di illuminazione pubblica sostenuto da un tirante in acciaio ancorato al terreno. Dalle verifiche effettuate, l'urto del motociclista sarebbe avvenuto contro il basamento in calcestruzzo e non contro il cavo di acciaio, non risultando, peraltro, evidenze pagina 11 di 17 documentali di danni a quest'ultimo elemento. Il ha poi confermato che a seguito Per_2
dell'impatto contro il manufatto in cemento, il motociclista, ormai privo di vita, precipitava nella scarpata sottostante, specificando che questa presentava un andamento in pendenza verso il basso. Il
teste ha aggiunto di non ricordare il contenuto della cassetta della rete gas, precisando però che la curva, essendo scoperta, garantiva un'adeguata visibilità, e che la distanza tra la scarpata e la sede stradale è riportata nella perizia da lui redatta.
L'altro testimone ascoltato all'udienza del giorno 11 ottobre 2022 il Maresciallo ha Controparte_13
dichiarato che, secondo la sua ricostruzione, l'impatto del motociclo è avvenuto contro la cabina in cemento dell'utenza del gas, mentre non è stato in grado di riferire con certezza se vi sia stato anche un urto con i cavi della rete . Ha inoltre precisato che il palo di sostegno risultava collocato a una CP_3
distanza superiore ai tre metri dal margine della carreggiata, mentre il cavo di ancoraggio si trovava a una distanza inferiore, stimata tra 1,5 e 2 metri. Ha aggiunto che il secondo tirante, posizionato in direzione IT, si trovava dietro la cabina del gas e, per tale ragione, ritiene che non sia stato urtato dal motociclista. Relativamente al primo tirante, il teste ha dichiarato di non aver riscontrato segni di danneggiamento, ritenendo pertanto improbabile che fosse stato colpito. Ha invece osservato che sullo spigolo sinistro della cabina del gas erano visibili tracce di scorrimento compatibili con l'impatto del motociclo. Il teste ha riferito di essersi recato sul luogo del sinistro circa quindici minuti dopo il primo intervento, effettuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Donato Val di Comino,
precisando che lo stato dei luoghi non risultava alterato tra il primo sopralluogo e il suo arrivo. Il teste ha inoltre confermato che l'incidente è avvenuto in una domenica mattina, intorno alle ore 11:00, in condizioni meteorologiche ottimali. Ha descritto il manto stradale come asfaltato e asciutto, rilevando tuttavia la presenza di sabbietta su entrambe le corsie, probabilmente trascinata dalle acque piovane, ma assente in prossimità del punto di frenata. Il teste ha anche precisato che non vi era traffico al momento del sinistro e che l'intersezione di riferimento si trovava a circa 100 metri più avanti rispetto al punto dell'impatto, confermando infine la correttezza della misura di oltre tre metri relativa alla distanza del pagina 12 di 17 palo dalla sede stradale. Ha altresì ribadito l'assenza di guard-rail lungo la curva e la presenza di una scarpata sul lato sinistro rispetto al senso di marcia. Successivamente ha chiarito che la scarpata non presentava un profilo a strapiombo, ma piuttosto una lieve pendenza discendente verso un'abitazione situata più in basso. Ha ribadito che la direzione di marcia percorsa dal motociclo era dotata di segnaletica stradale verticale, la quale segnalava il pericolo di curva. In merito alla velocità, ha precisato che si riteneva fosse conforme ai limiti di legge, pur specificando che non era stata eseguita una prova cinematica per determinarla in modo analitico. Ha infine confermato che il conducente del motociclo indossava regolarmente il casco di protezione.
Il teste indicato dalla Provincia di ha confermato che a circa 200 metri CP_1 Testimone_1
prima del punto del sinistro, lungo la medesima direzione di marcia percorsa dal motociclista, era presente segnaletica verticale triangolare di pericolo, indicante un'intersezione con precedenza a destra.
Egli ha inoltre, dichiarato che il tratto stradale interessato dal sinistro si presentava, al momento dell'evento, in buone condizioni manutentive e privo di irregolarità del manto. Ha aggiunto che non sono stati successivamente eseguiti interventi di sistemazione o manutenzione, precisando di conoscere lo stato dei luoghi da circa quindici anni e di non essere a conoscenza di altri incidenti verificatisi nella medesima zona.
I testi ascoltati non hanno fornito elementi diversi rispetto a quanto riportato dai militari nel rapporto di incidente stradale: dall'informativa di reato si evince che il de cuius dopo aver affrontato la curva verso destra frenava bruscamente perdendo il controllo del suo veicolo che lo ha scaraventato a terra e per effetto dello scarrocciamento la motocicletta si è fermata a margine della carreggiata a più di trenta metri dall'inizio della frenata. A seguito di ciò il motociclista ha impattato con la testa contro la colonnina del gas cadendo al di sotto della sede stradale;
fra l'altro, anche l'affermazione secondo cui il motociclista avrebbe impattato contro la cabina del gas è ipotetica non avendo nessuno dei testi assistito allo svolgimento dell'incidente. Ad ogni buon conto, l'informativa, indica chiaramente che non vi è responsabilità da parte di terzi. Assume invece, rilevanza nel caso in esame la condotta di pagina 13 di 17 guida del motociclo che pur nell'ipotetico rispetto dei limiti di velocità ha affrontato la curva con velocità non adeguata ai luoghi: prova certa di ciò si rinviene nelle tracce di frenata e tale circostanza non è da trascurare vista l'acclarata presenza in loco di segnaletica stradale che invitava alla prudenza,
come confermato anche dal CTP di parte attorea.
Alla luce delle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti -indipendentemente dall'applicazione nel caso di specie della disciplina di cui all'art 2043 cc o 2051 cc- emerge che parte attrice non ha assolto all'onere su di essa incombente di provare le effettive modalità di svolgimento del fatto storico IO rammentare che -prevedendo l'art 2051 cc una responsabilità piuttosto onerosa per il custode in quanto di natura oggettiva, era necessario che il danneggiato provasse con stringente puntualità che la dinamica del sinistro esposta era da attribuire alle circostanze lamentate: prova nel caso specifico del tutto assente. Del resto, anche volendo qualificare la fattispecie concreta entro il perimetro applicativo dell'art. 2043 c.c., l'onere della prova dell'anomalia del bene (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare in via presuntiva il comportamento colposo della P.A. grava sul danneggiato. Non vi è nessuna prova certa nel caso di specie, circa la sussistenza delle insidie dedotte e che esse siano state causa dell'evento, il che impedisce di ritenere dimostrata, sebbene in via indiziaria, una condotta colposa dell' Parte_7
e degli altri Enti citati.
Il consulente di parte attorea ha ritenuto che la mancanza dei guard rail è stato il fattore causale che ha determinato il sinistro;
tuttavia, lo stesso consulente premette che tali manufatti sono obbligatori solo per le strade di nuova costruzione come indicato nel D.M. del 18 febbraio 1992. Tale ultima affermazione è stata fra l'altro ampiamente documentata dal CTP della provincia di , che CP_1
dopo aver esaminato copiosa normativa ha riferito che la , viste le condizioni della strada, CP_1
valutati i rilievi di traffico ed altri elementi, non aveva alcun obbligo di installare le barriere di protezione sui luoghi di causa. Allo stesso modo non può ritenersi provata quale concausa dell'evento
Con la presenza del palo della o il manufatto della né lo era la presenza del manufatto o del CP_5
pagina 14 di 17 Co palo della che erano posti ai margini della carreggiata e comunque non sono stati ritenuti pericolosi neanche dal consulente di parte attrice che non ha attribuito la causa del sinistro alla presenza di tali
Co manufatti. D'altronde non è chiaro se il palo della sia stato davvero impattato e non è certa la
Cont modalità dell'impatto con il manufatto della rete lo stesso consulente di parte attrice ha riferito che la curva, essendo scoperta, garantiva un'adeguata visibilità e nessuno dei testi ha riferito che la strada fosse in cattivo stato di manutenzione, lo stesso attore ha concordato in tal senso. La presenza della sabbiolina trasportata dalle acque piovane, che avrebbe provocato lo scarrocciamento, come invocato dagli attori solo nelle note conclusionali non poteva determinare l'evento né rappresentava un'anomalia della strada per il fatto che la via era circondata da alberi e terreno, e il militare non ha descritto cumuli di sabbia che impedivano la visibilità, la sabbiolina non poteva costituire un'insidia,
anche perché non quantificata nella sua misura. Infine, non è da trascurare la circostanza indicata dal teste della circa la sua ultradecennale conoscenza dei luoghi e l'assenza di incidenti CP_1
denunciati, a conferma che la strada non si presenta pericolosa per la circolazione.
La CTU non poteva essere ammessa perché essa si sarebbe fondata su ipotesi non suffragate da alcun elemento certo;
la parte attrice non ha fornito prova adeguata della dinamica del fatto storico, così
come allegata in atto di citazione, e del rapporto di causalità tra l'evento ed i danni lamentati: il nesso di causalità rappresenta uno dei fatti costituitivi del diritto al risarcimento del danno, il cui onere della prova incombe appunto sulla parte richiedente il risarcimento: difettano agli atti elementi che possano assurgere a dignità di prova a sostegno di quanto da parte attrice rappresentato. La produzione documentale versata agli atti a sostegno e unico fondamento della propria pretesa, poco dimostrando in ordine all' ”an debeatur” si appalesa fragile e del tutto inadeguata a sostenere in giudizio la richiesta di condanna delle convenute e ad ogni buon conto le affermazioni contenute nei documenti sono state smentite dalle difese dei convenuti e dalla loro documentazione;
in breve, la CTU sarebbe stata puramente esplorativa.
pagina 15 di 17 Circa il procedimento penale, non sono stati prodotti i relativi atti ma le stesse parti ne hanno parlato diffusamente e l'esito è stato ben descritto dalla stessa parte attorea, ossia l'archiviazione: ciò corrobora le argomentazioni contrarie a quest'ultima, come elemento indiretto di riscontro.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al tabella n. 2 del D.M. 55 del
Co 2012 e al valore dichiarato, indeterminato : per quanto riguarda i convenuti , Controparte_1
e può applicarsi lo scaglione “indeterminabile-complessità media”; per quanto concerne i CP_4
chiamati in causa lo scaglione “indeterminabile – complessità bassa” per il limitato apporto e ruolo avuto in questo processo.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da (nella qualità di moglie) (madre) Parte_1 Parte_2
(padre), (sorella) (fratello) Parte_3 Parte_4 Parte_5
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge a favore della Provincia di CP_1
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore della CP_2
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
pagina 16 di 17 complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore della . Controparte_4
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore di Controparte_6
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore di . Controparte_7
Cassino, 14 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 17 di 17
TRIBUNALE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4115/2020 rg promosso da:
(nella qualità di moglie) c.f. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2
(madre) c.f. ; (padre), c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(sorella) c.f. e (fratello) c.f. , tutti nella C.F._4 Parte_5 C.F._5
qualità di eredi legittimi del de cuius nato a [...], il [...] c.f. Persona_1
e deceduto in IT (FR) il 29/05/2016, rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._6
GI TI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piedimonte di Sessa Aurunca
(CE), via Vico II Rivoli, n. 4…………………………………….………………………..……….. Attori
contro c.f. in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AS Di IA ed elettivamente domiciliata in Piazza Gramsci n. 13 presso la sede del CP_1
Palazzo Provinciale………………………………………………………...…………………. Convenuta
e
(già c.f. in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta e Patrizio Maria Raimondi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 21………………...………..Convenuta
e pagina 1 di 17 c.f. in qualità di società incorporante per fusione di Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
c.f. , in persona della sua procuratrice p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
[...] P.IVA_4
AO CA e dall'Avv. Furio De Palma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del Prof. Avv.
Massimiano Sciascia in Viale Medaglie D'Oro 23 Caserta…………………….. Convenuta
e c.f. in persona del l.p.r.t. ed Controparte_6 P.IVA_5
elettivamente domiciliato a Milano in via M. e G. Savarè 1, presso lo studio dell' avv. Salvatore Penza
che la rappresenta e difende………………………………..………………Chiamata in causa e
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini, ed Controparte_7 P.IVA_6
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49.Chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 28 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno evocato i convenuti e hanno esposto che in data 29 maggio 2016, intorno alle ore 11:20, nel territorio del Comune di IT (FR), il loro congiunto
, alla guida del motociclo Harley Davidson targato DK40274, di sua proprietà, mentre Persona_1
percorreva la Strada Provinciale n. 94 in direzione IT, giunto al chilometro 1+700, rimase coinvolto in un grave incidente stradale che ne causò il decesso. Gli attori hanno riferito che dalla ricostruzione dei fatti emerse che il loro congiunto, mentre procedeva a velocità moderata, affrontò una curva a destra non preceduta da alcuna segnaletica di preavviso e nel tentativo di mantenere il controllo del mezzo, frenò improvvisamente ma perse l'assetto del motociclo, rovinando a terra. Gli attori hanno anche specificato che, a seguito dello scarrocciamento, il veicolo si arrestò sul margine sinistro della carreggiata, mentre il conducente, pur indossando regolarmente il casco protettivo, impattò con la testa pagina 2 di 17 prima contro i tiranti di un palo della — collocato a distanza non conforme dalla sede stradale CP_3
— e successivamente contro una colonnina del gas, in muratura, appartenente alla società 2i ReteGas e a seguito di ciò il corpo del motociclista precipitò infine, oltre la scarpata stradale. Gli attori hanno osservato che l'urto contro i due ostacoli provocò gravissimi traumi cranici, come risultò dal verbale dell'incidente, esiti che determinarono il decesso. Gli attori hanno pure riferito che il tratto di strada in cui si verificò il sinistro era costituito da un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, priva di linea di mezzeria e di margini laterali e fu accertato che, in violazione delle disposizioni del Codice della
Strada e del D.M. n. 223/1992, la sede stradale era sprovvista sia di barriere di protezione (guard-rail),
sia di segnaletica orizzontale sia verticale. Da tali esiti gli attori hanno esposto che tali carenze fecero emergere profili di responsabilità a carico della , quale ente proprietario della Controparte_1
strada, anche perché in mancanza di segnaletica verticale, risultò applicabile il limite di velocità di 90
km/h previsto per le strade extraurbane secondarie e dalla perizia tecnica redatta dall'ing.
[...]
si accertò che il motociclo procedeva, prima della frenata, a una velocità di circa 78 km/h, Per_2
inferiore dunque al limite di legge stabilito dall'art. 142 del Codice della Strada.
Infine, i congiunti hanno dichiarato che sul luogo dell'incidente intervennero i Carabinieri della
Stazione di IT, che constatarono il decesso del loro congiunto. Sul fondamento di tali presupposti essi hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ … Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e
diversa istanza, eccezione e documentazione che sarà prodotta in atti dalle parti convenute e previa
declaratoria di responsabilità della convenuta unitamente alla Soc. Tim oggi CP_1 CP_1
per le omissioni e per le causali di cui in premessa: - Controparte_8 Controparte_9
Co condannare la , in solido alla Soc. oggi e Controparte_1 Controparte_3 CP_9
al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli eredi del defunto , oltre al danno
[...] Persona_1
patrimoniale da quantificarsi, in corso di giudizio, a mezzo di Ctu che sin da ora si richiede;
-
condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
pagina 3 di 17 Si è costituita la sostituita poi dalla che ha impugnato e contestato le Controparte_5 CP_4
avverse deduzioni e ha eccepito la propria carenza di legittimazione poiché la parte attrice non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la società convenuta sia responsabile, a qualunque titolo,
della realizzazione, manutenzione o custodia del manufatto contro cui il motociclista ha urtato. Essa ha riferito che in qualità di concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas nel Comune di
IT, in forza del Contratto di Concessione n. 68 del 24 maggio 1996 e del relativo Regolamento di
Utenza, è proprietaria e responsabile esclusivamente della rete di distribuzione fino al punto di derivazione del contatore. La costruzione dell'alloggiamento del contatore, invece, è rimasta a carico dell'utente, che ne ha assunto la proprietà e la responsabilità per quanto riguarda gestione e manutenzione. La società ha pure riferito che nel luogo del sinistro, all'interno dell'armadietto in questione, non è mai stato installato alcun contatore da parte di Ne consegue perciò Controparte_5
che essa ha avuto competenza soltanto sul tratto di rete relativo alla derivazione d'utenza e alcun titolo di proprietà o custodia sul manufatto contro cui si è verificato l'impatto è ad essa ascrivibile, con conseguente assenza di legittimazione passiva nel presente giudizio. Nel merito la società ha riferito che il defunto risulta essere l'unico responsabile del verificarsi dell'incidente stradale: Persona_1
gli stessi attori hanno riconosciuto che egli ha perso il controllo del proprio motociclo a seguito di una brusca e improvvisa frenata effettuata in curva e non hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alla dinamica dell'evento, limitandosi ad affermare che il proprio congiunto si è schiantato prima contro i tiranti in acciaio di un palo della luce e poi contro un manufatto — risultato privo di contatore — per terminare la corsa al di fuori della carreggiata, a circa tre metri dal basamento. Invece, la società al riguardo ha dedotto che gli attori non hanno evidenziato che , giunto all'imbocco di Parte_6
una curva destrorsa regolarmente segnalata da apposita cartellonistica verticale, ha eseguito una frenata obliqua e virante verso sinistra, lunga circa otto metri, perdendo il controllo del mezzo: il motociclo si
è, quindi, rovesciato, scarrocciando per circa venti metri fino a impattare prima contro un palo della luce e poi contro la colonnina presente sul margine stradale. Pertanto, la società ha rilevato che se il pagina 4 di 17 conducente avesse mantenuto una velocità moderata e una condotta di guida prudente, adeguata all'approssimarsi della curva, non avrebbe avuto necessità di frenare bruscamente, avrebbe potuto controllare il mezzo ed evitare la caduta, scongiurando così l'impatto con i manufatti presenti all'esterno della carreggiata. Da tali argomenti la società ha dedotto che l'incidente è stato determinato esclusivamente dalla condotta imprudente del defunto e che il decesso sia conseguito al forte Per_1
impatto causato dalla velocità e dalla perdita di controllo del mezzo, con interruzione di ogni possibile nesso causale tra l'evento letale e la presenza degli ostacoli fissi, i quali hanno costituito mera occasione del danno. Sul fondamento di tali presupposti la ha rassegnato le seguenti Controparte_4
conclusioni: “…in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - rigettare le domande formulate dagli CP_5
odierni Attori nei confronti della stessa. Nel merito rigettare le domande formulate dagli odierni Attori
nei confronti di poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum Controparte_5
debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con il favore delle spese processuali”.
Si è costituita la che in via preliminare, ha eccepito la nullità della notifica con Controparte_1
cui è stato instaurato il presente giudizio, poiché nella relata il procuratore attoreo ha dichiarato di agire per conto di un soggetto — il sig. — del tutto estraneo all'atto di citazione e non CP_10
individuabile tra le parti effettive. La Provincia ha osservato che tale errore integra una violazione dell'art.
3-bis della Legge n. 53/1994, che impone l'esatta indicazione del nome e del codice fiscale della parte rappresentata nella relazione di notificazione. Nel merito la al pari della società CP_1
ha esposto che la responsabilità dell'evento deve essere ricondotta unicamente al conducente CP_5
del motociclo, il quale, verosimilmente a causa di una velocità non adeguata alle condizioni della strada o per effetto di una manovra errata, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di carreggiata e procurandosi le lesioni che ne hanno determinato il decesso. Circa la lamentata mancata apposizione di segnaletica e guard rail l'Ente ha riferito che nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, lungo la direttrice San Donato Val Comino – IT e nel medesimo senso di marcia del motociclo, è stata pagina 5 di 17 accertata la presenza, circa duecento metri prima del punto dell'impatto, di segnaletica verticale di pericolo, indicante sia un'intersezione con precedenza a destra sia una curva destrorsa. Inoltre, la
Provincia ha riferito che è stata riscontrata la presenza di segnaletica orizzontale, costituita da strisce di margine longitudinali continue, in buone condizioni e chiaramente visibili, anche in considerazione della piena luminosità diurna (l'incidente è avvenuto il 29 maggio, alle ore 11:20). Pertanto, l'Ente h dedotto che, alla luce di tali elementi, non è ravvisabile alcuna condotta omissiva da parte dell'Amministrazione provinciale, che ha regolarmente adempiuto agli obblighi di segnalazione previsti dal Codice della Strada. Per quanto riguarda, invece, la asserita mancanza di barriere di protezione (guard rail), la ha osservato che la loro eventuale presenza non avrebbe potuto CP_1
evitare l'evento, né attenuarne le conseguenze, considerata la repentinità della perdita di controllo del mezzo e la traiettoria del motociclo. Inoltre, non sussisteva — né al momento del sinistro né
attualmente — alcun obbligo giuridico in capo all'Amministrazione di installare barriere laterali in quel tratto. L'Ente al riguardo ha chiaramente specificato che, come evidenziato dal Settore Viabilità della
Provincia di nel relativo sopralluogo, “per le strade esistenti, che non sono oggetto di CP_1
interventi di adeguamento o di ricostruzione, non vige l'obbligo di applicare il D.M. 223/1992”. Tale
interpretazione trova conferma anche nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
3065 del 25 agosto 2004, richiamata dalla stessa consulenza tecnica di parte attrice, la quale precisa che l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni del D.M. 223/1992 riguarda unicamente le nuove costruzioni o i tratti di strada oggetto di interventi significativi di adeguamento. Nel caso di specie, la
S.P. 94 risulta progettata e realizzata ben prima dell'entrata in vigore del citato decreto, e il tratto interessato dal sinistro presenta caratteristiche tali da non rendere necessaria la presenza di protezioni laterali: carreggiata di sei metri, raggio di curvatura di circa 120 metri, ubicazione extraurbana e traffico veicolare scarso, soprattutto nei giorni festivi.
Alla luce di ciò, la ha, pertanto, dedotto che non può configurarsi alcun obbligo a suo carico CP_1
di “sigillare” la strada mediante l'installazione di guard rail lungo l'intera rete viaria, anche nei tratti pagina 6 di 17 non pericolosi, al solo fine di neutralizzare condotte di guida imprudenti degli utenti. Pertanto, la
Provincia ha osservato che la condotta di guida del defunto ha integrato gli estremi dell'art. Pt_6
1227, comma 2, c.c., in quanto il suo comportamento ha costituito la causa efficiente ed esclusiva del danno subito, determinando direttamente l'evento morte e interrompendo ogni possibile nesso causale tra eventuali condotte omissive e il danno stesso. Infine, l' ha Parte_7 Controparte_11
chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia, la compagnia assicurativa
[...]
, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_12
qualsiasi obbligo di risarcimento del danno, qualora venisse anche solo parzialmente accolta la domanda attorea. Sul fondamento di tali presupposti l'Ente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così provvedere : - in rito, autorizzare
la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_12
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano in Via Della Chiusa n. 2 (p.i. ), con la
[...] P.IVA_7
quale ha stipulato la polizza assicurativa n. ILIE000143 (CIG 5660057AC9) per il periodo 30.09.2015
– 30.09.2016, differendo l'udienza già fissata per il 24.03.2021 ; - nel merito ed in via principale,
rigettare la domanda proposta dagli attori perché infondata e non provata, per tutti i motivi esposti;
-
sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche
solo parziale delle domande promosse nei confronti dell' , Parte_8
dichiarare il terzo chiamato compagnia assicurativa Controparte_12
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano in Via Della Chiusa n. 2 (p.i. ), con
[...] P.IVA_7
la quale ha stipulato la polizza assicurativa n. ILIE000143 (CIG 5660057AC9) tenuto a manlevare la
da ogni pretesa, e per l'effetto condannarlo a risarcire quanto Controparte_1
l' sarà stata in eventualità condannata a pagare. Con vittoria di spese e Parte_8
competenze di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/14”.
Si è costituita la che ha impugnato le avverse ricostruzioni e ha esposto che le pretese CP_2
risarcitorie avanzate dagli attori risultano manifestamente infondate poiché il decesso del loro pagina 7 di 17 congiunto è da ritenersi conseguenza esclusiva di errori da lui commessi alla guida del motociclo, della conseguente perdita di controllo del mezzo e della caduta a terra, culminata nell'impatto con la colonnina in cemento del gas, evento che ha determinato l'esito mortale: per la società tale dinamica appare autonoma e sufficiente a spiegare l'incidente, escludendo qualsiasi responsabilità di terzi, e in
Co Co particolare della società . L'asserito urto contro i tiranti di un palo della , peraltro smentito dal verbale dei Carabinieri di IT e non altrimenti documentabile in assenza di testimoni, risulta del tutto irrilevante ai fini della causalità dell'evento, trattandosi di un oggetto inerte incapace di produrre il
Co decesso. Sul punto la ha specificato che, contrariamente a quanto riferito dagli attori, deve
Co escludersi in maniera assoluta che il montante del palo della abbia avuto alcun ruolo causale nel decesso di e ha rilevato che il palo non era collocato sulla carreggiata e non Persona_1
rappresentava alcun ostacolo alla circolazione, essendo situato lateralmente rispetto alla sede stradale,
trovandosi a distanza legale dalla carreggiata, precisamente a 3,70 metri, su una carreggiata larga 5,90
Co metri. Su tali presupposti la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'adito Tribunale,
respinta ogni avversa istanza, domanda e conclusione: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in
causa di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 P.IVA_8
con sede legale in (31021) Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, e disporre il differimento
dell'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
termini dell'art. 163 bis c.p.c., autorizzando la a notificare la chiamata in causa e, per CP_2
l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori,
condannare la a manlevare e/o tenere indenne la da quanto Controparte_7 CP_2
quest'ultima fosse tenuta a versare agli attori;
- in via principale, rigettare le pretese degli attori per
tutte le ragioni innanzi esposte;
- in ogni caso, condannare gli attori o chi di ragione, in solido tra di
Co loro o ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, a rifondere alla le spese ed i compensi
professionali di lite”.
pagina 8 di 17 Si è costituita l' che ha impugnato e contestato le domande attoree riportando gli stessi CP_12
argomenti dell'ente e ha riferito di aver stipulato con la la polizza IFL0007771, Controparte_1
che assicura la responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti dall'esercizio delle attività
istituzionali dell'Ente. La polizza prevede una s.i.r. (self insurance retention) di 15.000 euro, un massimale di 10 milioni di euro e la copertura delle spese necessarie a difendersi in giudizio, che è
applicabile esclusivamente nel caso in cui la gestione della controversia avvenga direttamente con la nomina di legali e tecnici di fiducia della compagnia assicurativa. La compagnia ha così concluso: “…
voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così
giudicare: - in via principale, accertato e dichiarato che la non ha CP_1 CP_1
responsabilità per la morte di , respingere l'azione perché infondata in fatto ed in Persona_1
diritto, e per l'effetto disporre che non sussistono i presupposti per l'attivazione della polizza stipulata
con e quindi per la relativa insorgenza delle obbligazioni ivi previste;
- in subordine, nella CP_12
denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1
e disposta la condanna al risarcimento dei danni, accertato e dichiarato il prevalente
[...]
concorso di colpa di , liquidare i danni in misura inversamente proporzionale in favore Persona_1
dei congiunti che ne hanno diritto, con obbligo di manleva per nei limiti del massimale e CP_12
delle s.i.r., franchigie e scoperti previsti dalla polizza;
(…) - col favore delle spese processuali “.
Con verbale di udienza virtuale del 13 ottobre 2021 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc.
Nelle more si è costituita che ha contestato e domande attoree formulate nei Controparte_7
Co confronti della riportandosi agli stessi argomenti addotti dalla sua assicurata e ha così concluso: “
… Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , CP_2
estrometterla dal giudizio, con caducazione della domanda di manleva spiegata nei confronti di
. Nel merito, respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e Controparte_7
pagina 9 di 17 non provate, ovvero, in caso di accoglimento, ridurre l'eventuale importo nei limiti del giusto e del
provato con applicazione dell'art. 1227 c.c. . Vittoria di spese”.
Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Giudice ha ritenuto di non ammettere l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute, come richiesto dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., in quanto tale misura era inidonea a produrre una confessione sui fatti oggetto del giudizio,
essendo i rappresentanti estranei e non presenti al momento del verificarsi degli eventi e ha ammesso le altre prove orali richieste: sono stati ascoltati i testimoni.
All'udienza virtuale del 28 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate le stesse si ritengono superabili in ossequio al principio della ragione più liquida, venendo in rilievo nella fattispecie in esame, questioni assorbenti riguardanti il merito, come di seguito verrà esposto.
Le azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2043 e 2051 c.c. si fondano su presupposti causali e probatori differenti, che implicano accertamenti distinti. L'azione ex art. 2043 c.c. richiede la verifica dell'esistenza di un comportamento – attivo od omissivo – idoneo a causare un danno a terzi.
Diversamente, nell'azione ex art. 2051 c.c. il comportamento del custode non rileva, poiché la responsabilità deriva dal rischio insito nella custodia della cosa, salvo il caso fortuito. L'art. 2051 c.c.
configura infatti una responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi elemento soggettivo di colpa.
Al danneggiato spetta solo dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche della cosa stessa. La giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente provare il rapporto causale tra la cosa e il danno;
spetta invece al custode dimostrare l'esistenza del caso fortuito,
inteso come fattore idoneo a interrompere il nesso eziologico, comprensivo anche della condotta imprudente della vittima (Cass. n. 5808/2019). Le modalità di accertamento della colpa sono differenti:
eventuali omissioni o violazioni di obblighi di legge o di regole tecniche rilevano solo nell'ambito pagina 10 di 17 dell'art. 2043 c.c., salvo che tali elementi servano a dimostrare lo stato della cosa e la sua idoneità a produrre danno, contribuendo così a provare il nesso causale tra cosa ed evento. Nel contesto dei sinistri stradali, la colpa si manifesta spesso attraverso la cosiddetta “insidia”, la cui presenza costituisce indice di comportamento colposo e, pertanto, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043
cc: nella fattispecie mancano elementi di prova circa le modalità dell'accaduto e i rilievi tecnici dedotti a posteriori dagli attori sono inidonei a sostenere le loro ragioni.
I testi indicati da parte attrice hanno dichiarato di non aver assistito al fatto storico: sul luogo del sinistro al momento dell'incidente non erano presenti testimoni così come dichiarato anche dai
Carabinieri della stazione di IT, sopraggiunti dopo l'evento che hanno attestato l'assenza di testimoni al momento del sinistro.
Il teste ha dichiarato che non si trovò sul luogo dell'incidente e che era stato Persona_2
incaricato, in qualità di consulente di parte, di effettuare una ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base della documentazione ufficiale e degli atti redatti dalla Polizia Giudiziaria. Il teste ha riferito pure che la curva a destra, teatro del sinistro, risultava priva di barriera di protezione tipo guard-rail e che lungo il suo sviluppo era presente una scarpata con un dislivello superiore ai due metri. Ha inoltre,
precisato che lungo la strada provinciale SP 94, in direzione San Donato Val di Comino – IT, era presente, prima del punto del sinistro, segnaletica verticale indicante un'intersezione e una curva a destra, smentendo così l'ipotesi di un'assenza totale di segnaletica stradale. Per quanto riguarda la velocità del motociclista, il teste ha dichiarato che, in base alle risultanze della propria perizia, il veicolo procedeva a circa 78 km/h, valore inferiore al limite massimo previsto di 90 km/h, e che il conducente indossava regolarmente il casco di protezione. Nel descrivere la dinamica dell'impatto, il teste ha riferito di aver rilevato sul posto la presenza di una base in calcestruzzo recante un armadietto di protezione della rete gas, nonché di un palo di illuminazione pubblica sostenuto da un tirante in acciaio ancorato al terreno. Dalle verifiche effettuate, l'urto del motociclista sarebbe avvenuto contro il basamento in calcestruzzo e non contro il cavo di acciaio, non risultando, peraltro, evidenze pagina 11 di 17 documentali di danni a quest'ultimo elemento. Il ha poi confermato che a seguito Per_2
dell'impatto contro il manufatto in cemento, il motociclista, ormai privo di vita, precipitava nella scarpata sottostante, specificando che questa presentava un andamento in pendenza verso il basso. Il
teste ha aggiunto di non ricordare il contenuto della cassetta della rete gas, precisando però che la curva, essendo scoperta, garantiva un'adeguata visibilità, e che la distanza tra la scarpata e la sede stradale è riportata nella perizia da lui redatta.
L'altro testimone ascoltato all'udienza del giorno 11 ottobre 2022 il Maresciallo ha Controparte_13
dichiarato che, secondo la sua ricostruzione, l'impatto del motociclo è avvenuto contro la cabina in cemento dell'utenza del gas, mentre non è stato in grado di riferire con certezza se vi sia stato anche un urto con i cavi della rete . Ha inoltre precisato che il palo di sostegno risultava collocato a una CP_3
distanza superiore ai tre metri dal margine della carreggiata, mentre il cavo di ancoraggio si trovava a una distanza inferiore, stimata tra 1,5 e 2 metri. Ha aggiunto che il secondo tirante, posizionato in direzione IT, si trovava dietro la cabina del gas e, per tale ragione, ritiene che non sia stato urtato dal motociclista. Relativamente al primo tirante, il teste ha dichiarato di non aver riscontrato segni di danneggiamento, ritenendo pertanto improbabile che fosse stato colpito. Ha invece osservato che sullo spigolo sinistro della cabina del gas erano visibili tracce di scorrimento compatibili con l'impatto del motociclo. Il teste ha riferito di essersi recato sul luogo del sinistro circa quindici minuti dopo il primo intervento, effettuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Donato Val di Comino,
precisando che lo stato dei luoghi non risultava alterato tra il primo sopralluogo e il suo arrivo. Il teste ha inoltre confermato che l'incidente è avvenuto in una domenica mattina, intorno alle ore 11:00, in condizioni meteorologiche ottimali. Ha descritto il manto stradale come asfaltato e asciutto, rilevando tuttavia la presenza di sabbietta su entrambe le corsie, probabilmente trascinata dalle acque piovane, ma assente in prossimità del punto di frenata. Il teste ha anche precisato che non vi era traffico al momento del sinistro e che l'intersezione di riferimento si trovava a circa 100 metri più avanti rispetto al punto dell'impatto, confermando infine la correttezza della misura di oltre tre metri relativa alla distanza del pagina 12 di 17 palo dalla sede stradale. Ha altresì ribadito l'assenza di guard-rail lungo la curva e la presenza di una scarpata sul lato sinistro rispetto al senso di marcia. Successivamente ha chiarito che la scarpata non presentava un profilo a strapiombo, ma piuttosto una lieve pendenza discendente verso un'abitazione situata più in basso. Ha ribadito che la direzione di marcia percorsa dal motociclo era dotata di segnaletica stradale verticale, la quale segnalava il pericolo di curva. In merito alla velocità, ha precisato che si riteneva fosse conforme ai limiti di legge, pur specificando che non era stata eseguita una prova cinematica per determinarla in modo analitico. Ha infine confermato che il conducente del motociclo indossava regolarmente il casco di protezione.
Il teste indicato dalla Provincia di ha confermato che a circa 200 metri CP_1 Testimone_1
prima del punto del sinistro, lungo la medesima direzione di marcia percorsa dal motociclista, era presente segnaletica verticale triangolare di pericolo, indicante un'intersezione con precedenza a destra.
Egli ha inoltre, dichiarato che il tratto stradale interessato dal sinistro si presentava, al momento dell'evento, in buone condizioni manutentive e privo di irregolarità del manto. Ha aggiunto che non sono stati successivamente eseguiti interventi di sistemazione o manutenzione, precisando di conoscere lo stato dei luoghi da circa quindici anni e di non essere a conoscenza di altri incidenti verificatisi nella medesima zona.
I testi ascoltati non hanno fornito elementi diversi rispetto a quanto riportato dai militari nel rapporto di incidente stradale: dall'informativa di reato si evince che il de cuius dopo aver affrontato la curva verso destra frenava bruscamente perdendo il controllo del suo veicolo che lo ha scaraventato a terra e per effetto dello scarrocciamento la motocicletta si è fermata a margine della carreggiata a più di trenta metri dall'inizio della frenata. A seguito di ciò il motociclista ha impattato con la testa contro la colonnina del gas cadendo al di sotto della sede stradale;
fra l'altro, anche l'affermazione secondo cui il motociclista avrebbe impattato contro la cabina del gas è ipotetica non avendo nessuno dei testi assistito allo svolgimento dell'incidente. Ad ogni buon conto, l'informativa, indica chiaramente che non vi è responsabilità da parte di terzi. Assume invece, rilevanza nel caso in esame la condotta di pagina 13 di 17 guida del motociclo che pur nell'ipotetico rispetto dei limiti di velocità ha affrontato la curva con velocità non adeguata ai luoghi: prova certa di ciò si rinviene nelle tracce di frenata e tale circostanza non è da trascurare vista l'acclarata presenza in loco di segnaletica stradale che invitava alla prudenza,
come confermato anche dal CTP di parte attorea.
Alla luce delle risultanze istruttorie e dalla documentazione in atti -indipendentemente dall'applicazione nel caso di specie della disciplina di cui all'art 2043 cc o 2051 cc- emerge che parte attrice non ha assolto all'onere su di essa incombente di provare le effettive modalità di svolgimento del fatto storico IO rammentare che -prevedendo l'art 2051 cc una responsabilità piuttosto onerosa per il custode in quanto di natura oggettiva, era necessario che il danneggiato provasse con stringente puntualità che la dinamica del sinistro esposta era da attribuire alle circostanze lamentate: prova nel caso specifico del tutto assente. Del resto, anche volendo qualificare la fattispecie concreta entro il perimetro applicativo dell'art. 2043 c.c., l'onere della prova dell'anomalia del bene (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare in via presuntiva il comportamento colposo della P.A. grava sul danneggiato. Non vi è nessuna prova certa nel caso di specie, circa la sussistenza delle insidie dedotte e che esse siano state causa dell'evento, il che impedisce di ritenere dimostrata, sebbene in via indiziaria, una condotta colposa dell' Parte_7
e degli altri Enti citati.
Il consulente di parte attorea ha ritenuto che la mancanza dei guard rail è stato il fattore causale che ha determinato il sinistro;
tuttavia, lo stesso consulente premette che tali manufatti sono obbligatori solo per le strade di nuova costruzione come indicato nel D.M. del 18 febbraio 1992. Tale ultima affermazione è stata fra l'altro ampiamente documentata dal CTP della provincia di , che CP_1
dopo aver esaminato copiosa normativa ha riferito che la , viste le condizioni della strada, CP_1
valutati i rilievi di traffico ed altri elementi, non aveva alcun obbligo di installare le barriere di protezione sui luoghi di causa. Allo stesso modo non può ritenersi provata quale concausa dell'evento
Con la presenza del palo della o il manufatto della né lo era la presenza del manufatto o del CP_5
pagina 14 di 17 Co palo della che erano posti ai margini della carreggiata e comunque non sono stati ritenuti pericolosi neanche dal consulente di parte attrice che non ha attribuito la causa del sinistro alla presenza di tali
Co manufatti. D'altronde non è chiaro se il palo della sia stato davvero impattato e non è certa la
Cont modalità dell'impatto con il manufatto della rete lo stesso consulente di parte attrice ha riferito che la curva, essendo scoperta, garantiva un'adeguata visibilità e nessuno dei testi ha riferito che la strada fosse in cattivo stato di manutenzione, lo stesso attore ha concordato in tal senso. La presenza della sabbiolina trasportata dalle acque piovane, che avrebbe provocato lo scarrocciamento, come invocato dagli attori solo nelle note conclusionali non poteva determinare l'evento né rappresentava un'anomalia della strada per il fatto che la via era circondata da alberi e terreno, e il militare non ha descritto cumuli di sabbia che impedivano la visibilità, la sabbiolina non poteva costituire un'insidia,
anche perché non quantificata nella sua misura. Infine, non è da trascurare la circostanza indicata dal teste della circa la sua ultradecennale conoscenza dei luoghi e l'assenza di incidenti CP_1
denunciati, a conferma che la strada non si presenta pericolosa per la circolazione.
La CTU non poteva essere ammessa perché essa si sarebbe fondata su ipotesi non suffragate da alcun elemento certo;
la parte attrice non ha fornito prova adeguata della dinamica del fatto storico, così
come allegata in atto di citazione, e del rapporto di causalità tra l'evento ed i danni lamentati: il nesso di causalità rappresenta uno dei fatti costituitivi del diritto al risarcimento del danno, il cui onere della prova incombe appunto sulla parte richiedente il risarcimento: difettano agli atti elementi che possano assurgere a dignità di prova a sostegno di quanto da parte attrice rappresentato. La produzione documentale versata agli atti a sostegno e unico fondamento della propria pretesa, poco dimostrando in ordine all' ”an debeatur” si appalesa fragile e del tutto inadeguata a sostenere in giudizio la richiesta di condanna delle convenute e ad ogni buon conto le affermazioni contenute nei documenti sono state smentite dalle difese dei convenuti e dalla loro documentazione;
in breve, la CTU sarebbe stata puramente esplorativa.
pagina 15 di 17 Circa il procedimento penale, non sono stati prodotti i relativi atti ma le stesse parti ne hanno parlato diffusamente e l'esito è stato ben descritto dalla stessa parte attorea, ossia l'archiviazione: ciò corrobora le argomentazioni contrarie a quest'ultima, come elemento indiretto di riscontro.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al tabella n. 2 del D.M. 55 del
Co 2012 e al valore dichiarato, indeterminato : per quanto riguarda i convenuti , Controparte_1
e può applicarsi lo scaglione “indeterminabile-complessità media”; per quanto concerne i CP_4
chiamati in causa lo scaglione “indeterminabile – complessità bassa” per il limitato apporto e ruolo avuto in questo processo.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da (nella qualità di moglie) (madre) Parte_1 Parte_2
(padre), (sorella) (fratello) Parte_3 Parte_4 Parte_5
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge a favore della Provincia di CP_1
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore della CP_2
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
pagina 16 di 17 complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore della . Controparte_4
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore di Controparte_6
NA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
(fratello), in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in
[...]
complessivi € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, a favore di . Controparte_7
Cassino, 14 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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