Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4448/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. ON Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 4448 dell'anno
2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
AVV. , C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa presso l'Avv. Vittorio Brindisi, C.F. , presso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 20;
- RICORRENTE
e
, C.F. , e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._4
Daniele Palumbo, C.F. , presso il cui studio C.F._5
elettivamente domiciliano in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano
n. 315;
- RESISTENTI
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti
1
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella
Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ex art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, depositato in data 30.5.2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione, l'Avv.
, nella qualità di cessionaria dei crediti professionali dovuti Parte_1
all'Avv. richiedeva il pagamento della somma per Controparte_3
prestazioni professionali pari ad € 47.502,25, in merito all' attività legale svolta dal cedente in favore dei sig.ri e Controparte_1 CP_2
[...]
Deduceva la ricorrente che: con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e , con il ministero dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Giovanni Terrano, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, i Sigg.ri , Parte_2 Controparte_4 CP_5
al fine di sentir
[...] Controparte_6 Controparte_7
accertare e dichiarare che i medesimi occupavano illegittimamente e senza alcun titolo l'immobile di proprietà dei Sigg.ri Parte_3
, sito in Afragola alla Via Dario Fiore, n. 84, piano rialzato, con
[...]
cortile, riportato nel NCEU alla Partita 7243, Foglio 10, Particella 6, sub 1,
Cat. A/2, classe 7, vani 6,5, Rendita € 604,25, ad essi comparenti pervenuto
2 con Atto di donazione per Notar Rep. N. 66217, Persona_1
Raccolta n. 14099, del 16/03/1995, Trascritto nei Registri Immobiliari di
Napoli II in data 11/04/1995, al n. R.G. 10075, Reg. Part. 7219, e registrato
All'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli il 5/4/1995, al n. 5964/V, e per l'effetto, condannarli all'immediato rilascio dell'immobile illegittimamente occupato almeno fin dal 16.03.1995 ininterrottamente, oltre al risarcimento di tutti i danni causati per l'illegittima occupazione dell'immobile di proprietà esclusiva, e corrispondenti all'ammontare delle indennità mensili non corrisposte dai convenuti dal 16/03/1995 alla domanda, per un importo di € 800,00 (ottocento) mensili, entro i limiti della prescrizione, oltre alle indennità mensili ulteriormente dovute dalla domanda alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile; in tale giudizio, che assumeva il n. di R.G. 7712/2018, con comparsa depositata in data 26.10.2018 si costituivano i convenuti eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D. Lgs.
28/2010, trattandosi di azione di rivendicazione di un bene occupato in assenza di un valido titolo contrattuale, rientrante dunque nella materia dei diritti reali, la carenza di legittimazione passiva di taluni convenuti, e segnatamente dei sig.ri , e dei figli Controparte_4 CP_5
e che non erano stati destinatari di alcuna CP_6 Controparte_7
precedente richiesta, formulavano eccezione di inadempimento, contestandosi altresì la ricostruzione dei fatti contenuta in citazione e assumendo che nel 1989 la sig.ra aveva ricevuto in Parte_2
comodato dai compianti genitori l'immobile, successivamente donato con atto del 16.03.1995 ad ON e con riserva di usufrutto Controparte_2
in favore del donante e, alla sua morte, in favore della coniuge
[...]
, e che all'esito del consolidamento della nuda proprietà con CP_8
l'usufrutto e, dunque, dal 24.04.2005, gli attori avevano consentito la
3 prosecuzione dell'utilizzo del bene alla germana che, a sua volta, Pt_2
avrebbe concesso in comodato gratuito ai fratelli, quattro unità immobiliari pervenutigli per successione testamentaria;
tra le parti vi sarebbero stati dunque reciproci rapporti di comodato aventi ad oggetto beni familiari che escluderebbero in radice l'occupazione sine titulo denunciata con la citazione;
sempre nel merito, i convenuti contestavano la decorrenza della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione a far data dal
16.03.1995, atteso che gli attori erano divenuti proprietari solo il 24 aprile
2005, eccependo, in subordine, la prescrizione del diritto azionato;
ancora, in via riconvenzionale i convenuti deducevano la nullità dell'atto di donazione del 16.03.1995, Rep. 66217, raccolta 14099, in quanto avente ad oggetto beni immobili privi del requisito della commerciabilità sostanziale ex art. 40
L. 47/85, perché totalmente ovvero parzialmente abusivi;
alla prima udienza il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, qualificava il rapporto in contestazione come comodato, rimettendo la controversia al Presidente della sezione che l'assegnava al Dott. il quale, con provvedimento del Pt_4
26.11.2018, visto l'art. 426 c.p.c., disponeva che la controversia proseguisse con le forme del rito locatizio, fissando l'udienza di comparizione delle parti e di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., con i termini perentori per il deposito di memorie integrative e documenti;
gli attori depositavano memoria integrativa, unitamente a documentazione probatoria, con cui contestavano le deduzioni svolte dai convenuti con la comparsa di costituzione;
all'udienza del 18.03.2019 il Giudice invitava le parti a svolgere il procedimento di mediazione rinviando l'udienza al 24.06.2019; in occasione dell'introduzione del disposto procedimento di mediazione, gli attori conferivano incarico anche all'Avv. che provvedeva Controparte_3
ad assisterli fino alla conclusione, con esito negativo;
venivano quindi svolti
2 procedimenti di mediazione ad istanza degli attori e dei convenuti nn.
4 167/2019 e 170/2019; esauriti i procedimenti di mediazione sulle domande proposte dalle parti con verbali negativi del 17.06.2019, i medesimi conferivano al predetto Avv. anche l'incarico di Controparte_3
rappresentarli e difenderli nel giudizio civile pendente, sottoscrivendo la relativa procura;
l'avv. , pertanto, si costituiva in giudizio in Controparte_3
aggiunta all'Avv. Giovanni Terrano, reiterando tutte le difese eccezioni e deduzioni svolte nell'atto di citazione e nella memoria integrativa e depositando ulteriore documentazione;
in via preliminare, il predetto professionista contestava il decreto reso in data 26.11.2018, perché nella controversia risultavano proposte domande soggette a riti diversi, e segnatamente, da un lato, domande proposte dai resistenti e in via riconvenzionale dai convenuti, aventi ad oggetto rapporti di comodato, soggette al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., dall'altro, una domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, che nel decreto non è stata considerata, di nullità dell'atto di donazione del 16.03.1995, soggetta al rito ordinario, richiedendo, pertanto, il mutamento del rito in ordinario;
con provvedimento reso all'udienza del 26.09.2019, il Giudice, in accoglimento delle deduzioni difensive dell'avv. , rilevato che la causa Controparte_3
riguardava un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409 e 442 c.p.c., ai sensi dell'art. 40 comma 3 c.p.c. disponeva il mutamento del rito da locatizio ad ordinario concedendo, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c.; le parti depositavano nei termini le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., producendo documentazione probatoria ed articolando i mezzi istruttori;
assegnata la causa al GOP Dr. ON Caradonna, in data
5.06.2023 veniva reso l'interrogatorio formale di alcuni convenuti all'esito del quale il GOP “dato atto della presenza dei testi sigg. e CP_9 [...]
rinvia al 18.9.2023 ore 12,30 ordinando la comparizione Tes_1
personale di parte attrice e della convenuta anche ai fini Parte_2
5 dell'emissione di proposta ex art. 185 bis cpc., con termine fino al giorno
13.9.2023 per il deposito di istanze contenenti proposte transattive, riservandosi ogni altro provvedimento all'esito”; all'udienza del 4.12.2023 il
GOP formulava la seguente proposta conciliativa: “1- Riconoscimento da parte di e , in favore della sig. Controparte_1 Controparte_2 [...]
del comodato relativo all'immobile di proprietà dei Parte_2
germani ON e e già destinato dai convenuti ad abitazione CP_2
familiare, sino al 31.12.2025. Decorso tale termine, gli attori rientreranno nella piena ed esclusiva proprietà del bene concesso in comodato.
2- I sigg. e garantiranno Controparte_1 Controparte_2
al solo il parcheggio a tempo indeterminato di nr. 2 Parte_5
auto all'interno del cortile condominiale, nei pressi degli appartamenti di proprietà di (lato sinistro del cortile).
3- Rinuncia dei Parte_2
Sigg.ri e al risarcimento di tutti i Controparte_1 Controparte_2
danni subiti per l'illegittima occupazione dell'immobile di loro proprietà esclusiva;
4- Rinuncia dei convenuti alle eccezioni e domande riconvenzionali formulate;
5- Partecipazione da parte di Parte_2
ai costi per la sostituzione del cancello condominiale, previa condivisione della spesa e approvazione del miglior preventivo di ciascuna delle parti vorrà fornire. Contribuzione da parte di alle spese Parte_2
relative all'utenza acqua previa apposizione sulla propria Conduttura di apposito automatismo della verifica del consumo (sottolettore) 6- Le spese ed i compensi di giudizio restano compensate tra le parti”; in data 5.02.2024 comparivano personalmente in giudizio tutte le parti che approvavano la proposta conciliativa concludendo la controversia con il verbale di conciliazione della controversia, all'esito del quale il GOP dichiarava cessata la materia del contendere e l'estinzione del procedimento;
con atto sottoscritto digitalmente, l'Avv. ha ceduto all'Avv. Controparte_3 Pt_1
6 i propri crediti professionali maturati nei Procedimenti di Pt_1
mediazione nn. 167/2019 e 170/2019 e nel Giudizio R.G. 7712/2018 svoltisi tra i Sigg.ri e e i Sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
i resistenti non corrispondevano i compensi CP_6 Controparte_7
dovuti per i procedimenti di mediazione ed il giudizio conclusosi con il verbale di conciliazione, ad eccezione di un acconto di €. 4.112,19, oltre spese generali e C.P. corrisposto dalla Sig.ra all'Avv. Controparte_2
, che, a fronte di tale pagamento, emetteva la fattura n. 3/FE Parte_1
del 2.04.2024.
Si costituivano in giudizio i sig.ri eccependo l'inesistenza del Parte_2
credito avendo gli stessi regolarmente pagato le prestazioni professionali espletate a loro favore, mediante n. 2 bonifici bancari intestati, per volontà dello stesso , alla moglie Avv. , di cui uno del CP_3 Parte_1
04.03.2024 e un altro del 02.04.2024 per un importo totale di € 4.918,16, la totale assenza di un accordo in forma scritta che prevedesse l'ammontare degli onorari spettanti al professionista per l'attività svolta, la nullità e inefficacia della cessione del credito, e da ultimo contestando nel quantum il compenso richiesto dal professionista.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di cessione.
Invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità
“Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad
7 indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”
(cfr. Cass. 12611/2021).
Inoltre, la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 cod. civ. «non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale»: fermo l'onere di «dare la prova del negozio di cessione», è sufficiente al riguardo qualunque «comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio – come nel caso di specie)», quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti «idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio» (cfr. Cass., 18 ottobre 2005, n. 20143, n.
12734/2021).
Inoltre, la ricorrente ha prodotto in giudizio l'atto di cessione del credito intercorso tra cedente e cessionario.
Pertanto, è evidente che la cessione del credito, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, ha determinato il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisce al solo cessionario (avv.
) la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la Pt_1
prestazione dovuta (cfr. Cass. 11436/2021).
Si osserva, altresì, che nelle more del presente giudizio, in data 21.102024, è deceduto il cedente, Avv. , e che, in data 25.11.2024, è stato Controparte_3
pubblicato il testamento olografo per predetto Avv. , le cui Controparte_3
ultime volontà sono state accettate dagli eredi;
il predetto de cuius ha attribuito alla moglie, Avv. , tutti i suoi crediti, anche quelli Parte_1
derivanti dalla propria attività professionale, come si evince dalla lettura del capo 6) del predetto testamento.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Come è noto, in materia di pagamento dei compensi professionali, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la
8 prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre ricade sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere.
In particolare, è stato precisato, a più riprese, dalla giurisprudenza che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico, ed in secondo luogo l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
La ricorrente ha, indubbiamente, assolto l'onere probatorio su di sé incombente fornendo piena prova del conferimento dell'incarico e dello svolgimento dell'attività professionale mediante la produzione dei documenti relativi ai procedimenti di mediazione nn. 167/2019 e 170/2019,
e gli atti del giudizio recante Rg n. 7712/2018
Peraltro, i predetti fatti costitutivi del diritto al compenso devono ritenersi provati ai sensi dell'art 115 c.p.c. alla luce del comportamento processuale di non contestazione tenuto dal resistente, il quale lungi dal sollevare eccezioni relative all'an della pretesa si è limitato a contestare unicamente la quantificazione degli onorari.
A fronte degli univoci dati documentali prodotti dall'istante, nessuna contestazione il resistente ha ritenuto di dover sollevare, se non quelle relative alla quantificazione della pretesa, né lo stesso (sul quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha d'altro canto, provato di aver integralmente adempiuto l'obbligazione di pagamento a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, deve rilevarsi come l'art. 2233 cod. civ. stabilisca un ordine preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla
9 determinazione del giudice (cfr. in giurisprudenza Cass, Sez. 2, Sentenza n.
1223 del 28/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17222 del 11/08/2011).
Nello stesso senso, anche l'art 1 del vigente D.m. 10 marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) prevede che“ il regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato in luogo delle abrogate tariffe professionali, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.
Senonché, il chiaro disposto del comma 3 dell'art 2233 c.c. prevede che gli accordi tra avvocato e cliente che stabiliscono il compenso richiedono la forma scritta a pena di nullità (“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi professionali”).
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del compenso, deve osservarsi che in mancanza di accordo tra le parti in ordine all'entità del compenso, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato
10 speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 11 marzo 2005, n.5426).
Nella specie, in difetto di un valido accordo tra le parti sulla quantificazione del compenso, per la liquidazione va applicata la tabella per l'attività giudiziale di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, dal momento che l'attività professionale, relativamente al giudizio recante rg n. 7712/2018, è stata completata dopo l'entrata in vigore dei suddetti parametri.
In merito poi alla determinazione del valore della controversia, ai fini della determinazione del compenso dovuto per l'attività svolta nel giudizio recante RG n. 7712/2018, parte ricorrente ha rilevato che occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva: la citazione attorea conteneva due domande, di cui la prima era volta alla restituzione di un immobile e la seconda a conseguire il risarcimento del danno, da commisurare a indennità di occupazione, di
€.800,00 mensili, dal 16.3.1995 alla data di notifica dell'atto introduttivo;
orbene la prima domanda, considerato che la rendita catastale dell'immobile era di €. 604,25, è di valore pari ad €. 120.850,00, calcolato con i criteri di cui all'art.15 c.p.c. (€. 604,25 X 200), la domanda di risarcimento (€. 800,00 al mese a partire dal 16.03.1995 alla notifica del 13/06/2018), invece, ha un valore di €. 220.000,00; la domanda riconvenzionale, contenuta nella comparsa di costituzione, reclamava la nullità dell'atto di donazione immobiliare, avente ad oggetto ben 9 unità immobiliari, rogato dal notaio il 16.03.1995, per incommerciabilità dei medesimi, per cui il valore Per_1
11 della medesima, calcolato sempre con i criteri di cui all'art.15 c.p.c., è di €.
775.614,00, considerato che le rendite catastali delle nove unità immobiliari assommavano ad €. 3.878,07.
Pertanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente applicando il criterio di cui all'art.10 cpc (cumulo delle domande) il valore della controversia è di
€.1.116.464,00 (€. 3.878,07 X 200).
A tal proposito si osserva che l'ammontare della domanda riconvenzionale non si somma con quello della principale, non ricorrendo nell'ipotesi considerata il presupposto comune agli artt. 10 e 104 c.p.c., che è dato dalla
“unidirezionalità” delle domande.
Ciò poiché la domanda riconvenzionale non si aggiunge bensì si contrappone alla domanda principale.
Del resto, qualora se ne ammettesse la sommatoria, il convenuto si vedrebbe disincentivato all'esercizio del potere di proporre la domanda riconvenzionale atteso che la condanna alle spese, nel caso di soccombenza, risulterebbe più gravosa, parametrandosi anche al valore delle domande dell'attore, rispetto a quella derivante dall'esperimento della medesima azione in separato giudizio, in spregio al principio di economia dell'attività giudiziale sotteso al disposto di cui all'art. 36 c.p.c.
Nonostante ciò, l'iniziativa così assunta dal convenuto non pare essere priva di conseguenze sotto il profilo della liquidazione dei compensi dell'avvocato.
La proposizione della domanda riconvenzionale può comportare l'applicazione dello scaglione tariffario superiore qualora sia di valore maggiore rispetto alla domanda principale, in considerazione della sua attitudine ad ampliare il thema decidendum e ad imporre al difensore
(dell'una e dell'altra parte) una più onerosa attività.
12 La prestazione dell'avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali – così ha affermato la suprema Corte con riferimento all'art. 6 del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 – ben può essere tenuta in conto in sede giudiziale attraverso il “parametro correttivo” del valore effettivo della controversia, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto in applicazione dei criteri previsti dal codice di rito e degli interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Dunque, al fine della determinazione del valore della causa la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma solo se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il “thema decidendum” ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile (cfr., tra le altre, Cass. 14691/2015 e, da ultimo, Cass. n.
23406/2023).
Ebbene, in applicazione dei richiamati principi e parametri, considerato il valore della causa, le questioni trattate e l'attività concretamente svolta e documentata risulta congruo l'importo corrispondente ai valori minimi di
Euro 18.777,05 (prendendo in considerazione il superiore scaglione da €
520.001 a € 1.000.000, oltre che comprensivo di aumento per conciliazione giudiziale o transazione della controversia) per compensi professionali cui vanno aggiunti spese generali e CPA.
Passando all'esame della ulteriore domanda proposta dal ricorrente di pagamento dei compensi per l'attività svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione nn. 167/2019 e 170/2019, la stessa deve ritenersi fondata nei limiti delle considerazioni che seguono.
13 Atteso che le prestazioni professionali cessavano in data 17.6.2019 (incontro di mediazione), si applica il D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018, a tale data vigente.
Pertanto, considerato il valore della causa e l'attività non particolarmente complessa risulta congruo l'importo corrispondente ai valori minimi di €
5.091,00 (fase unica) per ciascun procedimento di mediazione, cui vanno aggiunti spese generali e CPA.
In definitiva, tenuto conto i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
per le prestazioni professioni espletate in loro favore, hanno già versato, mediante n. 2 bonifici bancari, intestati per volontà dello stesso alla CP_3
moglie Avv. (cessionaria), di cui uno del 04.03.2024 e un Parte_1
altro del 02.04.2024, l'importo di € 4.918,16, va liquidato in favore della ricorrente l'importo di € 24.040,89 (28.959,05 – 4.918,16) per compenso relativo all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta, e su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Invero, in caso di controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale del debito, sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. 2005/11777: Cass.l999/5240; conf. Cass. nn. 3995/1988,13586/1991, 5004/1993 e da ultimo Cass., n.22678/2014).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al
D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
14 SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
P.Q.M.
1) liquida in favore dell'avv. ed a carico dei resistenti, per Parte_1
l'attività professionale svolta la complessiva somma di euro 24.040,89, oltre
Iva e Cpa, ed interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento, in favore dell'avv. delle spese Parte_1
del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 3.085,00, di cui euro 545,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 9.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. ON Caradonna
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