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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 826/2019
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 826 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con l'Avv. ANGELO MURGESE e l'Avv. C.F._2
COPPOLA GIOVANNI, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
( ), con l'Avv. DOMENICO FORMICA, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
( ) a mezzo della mandataria Controparte_2 P.IVA_2
con l'Avv. ANDREA ANDREANI, giusta procura CP_3
allegata all'atto di intrvento;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Attori: “L'avv.to Murgese, ribadite le deduzioni di cui al verbale del
07.04.2022, conclude come all'atto di citazione così come integrato nella prima memoria 183 VI comma del 18.10.2019”
Intervenuta: “L'avv.to Orsili precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e impugna le avverse deduzioni.”
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
opponendo tempestivamente il decreto ingiuntivo n. 97/2019 del
20.02.2019 emesso dal Tribunale di Fermo.
Il decreto ingiuntivo, dell'importo di € 109.353,91, era stato contro di loro emesso in quanto debitori, quali fideiussori di nei Parte_3
confronti di per il rapporto di conto corrente n. Controparte_1
500030616 nonché per i finanziamenti chirografari del 03/02/2017 (n.
7682494) e del 14/02/2015 (n. 4713118).
A sostegno della domanda, deducevano:
- nullità del decreto ingiuntivo per inidoneità a provare il credito dei documenti prodotti in sede monitoria dalla controparte (saldaconto e certificazione proveniente dalla Banca);
- assenza di documentazione relativa alle linee di credito affluite sul conto corrente n. 500030616, con conseguente illiquidità ed inesigibilità del credito;
- applicazione di condizioni mai pattuite e/o illegittime con conseguente non debenza degli importi indebiti che avevano gravato il conto corrente: - pattuizione nel conto corrente del solo tasso di sconfinamento e non anche del tasso di affidamento con conseguente diritto ex art. 117 tub allo scomputo degli interessi ultralegali applicati dalla CP_4
- applicazione nel conto corrente, nonostante la mancata pattuizione, se non a partire dal 03/02/2017, della commissione di disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce, nonché della commissione di massimo scoperto;
- nullità, per difetto o illiceità della causa, dei contratti di finanziamento, essendo stati gli stessi impiegati al fine di ripianare l'esposizione solo apparentemente negativa del conto corrente n. 500030616, il quale era gravato da applicazione di interessi ultralegali, spese, oneri, commissioni e valute mai pattuite;
- indeterminatezza e mancata prova delle somme richieste per i contratti di finanziamento oggetto di ingiunzione atteso, tra l'altro, che per il finanziamento del 2015 era dovuta una somma minore a quella richiesta, posto che il tasso di interesse base, rispetto al quale era prevista l'applicazione di uno spread, era negativo durante il periodo di ammortamento;
- Il finanziamento del 2015 era garantito dal Medicredito Centrale per l'80 % e non poteva escludersi che la Banca fosse stata già ristorata per detta quota.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversa domanda ed eccependo, per quanto di ragione, la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dagli attori nonché deducendo l'improponibilità da parte degli attori delle eccezioni relative ai rapporti garantiti trattandosi il contratto da loro stipulato di un contratto autonomo di garanzia e non già di una fideiussione. In data 31/03/2022 interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e deducendo di aver acquisito il credito per cui è causa in forza di contratto di cessione di credito, Controparte_2
All'udienza del 07.04.2022 parte attrice contestava la mancanza di titolarità del credito in capo a Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante l'ammissione di consulenza tecnica contabile.
All'udienza del 06.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata soltanto nei limiti di seguito illustrati.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione della convenuta di improponibilità da parte degli attori delle eccezioni relative ai rapporti garantiti.
Invero, l'obbligazione degli attori consisteva nella dazione alla creditrice di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi ed ogni altro accessorio (cfr. documenti 2 fascicolo parte convenuta, art. 1 fideiussioni: “Oggetto della garanzia”), determinazione dalla quale, presupponendo un accertamento avente ad oggetto i rapporti garantiti, deriva giocoforza, pena un'inammissibile esclusione del diritto di difesa del garante, la possibilità di avanzare eccezioni con riferimento a detti rapporti.
Va, ancora, rigettata l'eccezione della convenuta di prescrizione della domanda di ripetizione avanzata dall'attrice atteso, da un lato, che, diversamente da quanto affermato dalla convenuta, il termine di prescrizione applicabile per il caso di pagamenti indebiti è quello ordinario di dieci anni e non già quello breve di cinque anni previsto per il pagamento degli interessi, da altro lato che l'azione di ripetizione avanzata nell'aprile del 2019, ad eccezione di alcuni mesi nel 2009 (in cui, peraltro, come osservato dal CTU, le rimesse ammontano a soli € 202,10: cfr. pag. 38 relazione di CTU), concerne esclusivamente rimesse per la ripetizione delle quali non risulta ancora maturata la prescrizione decennale.
Ciò premesso, si osserva che non può essere condiviso quanto sostenuto dagli attori in ordine all'indeterminatezza e alla mancata prova del credito in ragione della assenza in atti della documentazione (estratti conto e documenti contrattuali) relativa ad alcuni conti anticipi le cui poste affluivano sul conto corrente n. 500030616.
Ed invero, i saldi dei predetti rapporti anticipi non hanno formato oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, il quale ha invece riguardato, oltre che due finanziamenti, il solo conto corrente n. 500030616 rispetto al quale, peraltro, risulta depistata una serie continua di estratti conto sino alla chiusura del rapporto, estratti conto non specificamente contestati dagli attori con riferimento alle singole operazioni evidenziate riferibili ai conti anticipi in essere tra le parti, tanto che il CTU ha rappresentato di essere stato “messo in condizione di analizzare compiutamente le condizioni economiche del rapporto di conto oggetto di decreto ingiuntivo” (cfr. pag.
33 relazione CTU).
Neppure, ancora, appare fondato quanto sostenuto dagli attori con riferimento alla mancanza di documentazione, e dunque di prova, con riferimento alla domanda della convenuta concernente il pagamento di quanto dovuto in relazione ai contratti di finanziamento del 03/02/2017
(n. 7682494) e del 14/02/2015 (n. 4713118).
Invero, rispetto a tali rapporti, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, non è necessaria la produzione in giudizio degli estratti conto, non trattandosi invero di rapporti di conto corrente, essendo per contro sufficiente la produzione, in effetti avvenuta con il deposito dei relativi contratti (cfr. documenti 7 e 9 fascicolo parte convenuta), dei fatti costitutivi del diritto, spettando invece agli attori provare di aver adempito alle obbligazioni derivanti dai suddetti contratti o, ancora, l'inefficacia dei fatti costitutivi del diritto della Banca. A tale ultimo riguardo, peraltro, si osserva che neppure è fondata l'eccezione, avanzata dagli attori, di nullità dei contratti di finanziamento motivata sulla base del difetto o della illiceità della causa dei suddetti contratti per essere stati stipulati al fine di estinguere indebite esposizioni creditorie della relative al contratto CP_4
di conto corrente n. 500030616. Ed invero, si osserva al riguardo, da un lato, che non risulta minimante provata l'asserzione degli attori secondo cui causa dei suddetti contratti di finanziamento sarebbe stata quella di estinguere l'esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 500030616, da altro lato, ancora, che neppure risulta provato che, al momento della stipulazione dei contratti di finanziamento, non sussistesse alcuna esposizione debitoria del correntista con riferimento al rapporto di conto corrente n. 500030616. Infine, del tutto irrilevante è pure la circostanza, sempre dedotta dagli attori, secondo cui, con riferimento al finanziamento n. 4713118 del 14/02/2015 era stata prestata garanzia da parte del
Medicredito Centrale per l'80 %, atteso che non risulta neppure allegata l'escussione della garanzia da parte della creditrice, avendo gli attori dedotto tale circostanza in via del tutto dubitativa.
Le domande degli attori, in ragione della documentazione in atti come peraltro dato conto anche dal CTU, sono, invece, fondate, con riferimento alle doglianze relative, quanto al rapporto di conto corrente garantito n.
500030616, alla mancata pattuizione di interessi intra fido sino al
03.02.2017, alla mancata pattuizione di commissione di massimo scoperto, alla mancata pattuizione di commissione di disponibilità fondi sino al 03.02.2017 e, quanto al contratto di finanziamento n. 4713118 del
14.12.2015, all'applicazione di interessi in misura superiore a quelli contrattualmente pattuiti. Quanto a quest'ultimo profilo, peraltro, si osserva che gli interessi dovuti devono essere ricalcolati non già, come nella prima ipotesi di calcolo effettuata dal CTU, mediante applicazione degli interessi ex art. 117 TUB, non trovandosi invero al cospetto di una mancata determinazione in forma scritta di interessi, bensì facendo applicazione degli interessi contrattualmente pattuiti, ossia applicando lo spread contrattuale del 2,750% ridotto dal valore dell'Euribor vigente durante l'ammortamento del finanziamento.
Ebbene, con valutazione del consulente tecnico a cui questo Giudice dichiara di aderire in ragione della scrupolosità dell'indagine, l'ausiliare del magistrato ha ricalcolato il saldo dei rapporti di cui al decreto ingiuntivo in € 8.673,16 quanto al conto corrente n. 500030616, in €
50.988,16 quanto al finanziamento n. 4713118 del 14.12.2015, ed in €
34.106,17 quanto al finanziamento n. 7682494 del 03.02.2017, per un totale di € 93.771,70, in luogo di quello di € 109.354,91 di cui al decreto ingiuntivo.
Nessuna usura, come peraltro evidenziato anche dal CTU, risulta, per contro, diversamente da quanto invece sostenuto dagli attori, con riferimento alle operazioni di anticipo di cui ai documenti n. 19a e 19b di parte convenuta, atteso che il TAEG del 14,99 % e del 14,85 rispettivamente indicato nei suddetti documenti, superiore al tasso soglia dell'operazione, come non contestato tra le parti, è espressamente indicato quale TAEG esemplificativo destinato a differire in relazione delle caratteristiche dei singoli finanziamenti, essendo per contro il tasso contrattuale rispettivamente del 10, 25000% e del 3,50%, inferiore ai tassi soglia vigenti.
Ne risulta, da tutto quanto detto, che il debito degli attori con riferimento ai rapporti bancari dagli stessi garantiti, ammonta ad € 93.771,70, oltre ad interessi legali dal 16.03.2018.
Va, infine, osservato che la parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.,
[...]
mentre ha dedotto di aver acquistato il credito per cui è causa, CP_2
non ha altresì ritualmente avanzato, in armonia con il dedotto intervento, proprie conclusioni (cfr. atto di intervento del 31.03.2022), con la conseguenza che, accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo nei limiti sopra precisati, la statuizione di condanna degli attori deve essere rivolta a favore della originaria titolare del credito fatto valere in via monitoria e convenuta nel presente giudizio conformemente alla Controparte_1
domanda subordinata dalla stessa convenuta formulata.
Le spese di lite devono essere compensate per metà tra le parti e poste, per la restante parte, a carico degli attori, liquidate ai sensi del D.M. 55 del
2014, facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento con riferimento alle fasi del giudizio espletate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 97/2019 del 20.02.2019 emesso dal
Tribunale di Fermo e condanna e , Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento di € 93.771,70, oltre ad interessi legali dal 16.03.2018, in favore di Controparte_1
2. compensa per metà le spese di lite tra le parti;
3. condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite in favore di che liquida, già operata Controparte_1 la compensazione, in € 2462, 50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite in favore di che liquida, già Controparte_2
operata la compensazione, in € 2481,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
28/05/2025 Il Giudice
Francesco De Perna