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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 602 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 25/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 602 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 25/6/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. GALA Parte_1 C.F._1
DOMENICA
e
NA ER LE (C.F. , in giudizio con l'avv. POGGI C.F._2
GIOVANNA MARIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso congiunto per modifica delle condizioni patrimoniali della separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e NA ER LE hanno congiuntamente adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria deducendo: di aver ottenuto la separazione consensuale con decreto di omologa n. 12/09 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 8/10/2009; che il decreto di omologa prevedeva le seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2)l'immobile di proprietà della , sito in Arzachena in loc. Pt_1
Monticanaglia snc costituito da due unità indipendenti, resterà nella disponibilità dei coniugi in virtù della seguente ripartizione: all'Inzaina, l'appartamento al piano terreno;
alla , Pt_1
l'appartamento sito al primo piano, già adibito ad abitazione coniugale;
3) L'Inzaina si obbliga a corrispondere, entro il 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento della moglie. Importo da adeguare annualmente sulla scorta dei rilevamenti ISTAT;
4) I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto economico con reciproca soddisfazione”; che al momento della separazione NA IE EO lavorava come dipendente quale muratore e giardiniere e percepiva un reddito lordo di € 20.278,00 nel 2023 e di € 25.963,00 nel
2024, con un reddito medio mensile di € 1582,00; che attualmente le condizioni economiche dell'NA sono mutate in quanto dal 1/1/2025 percepisce la pensione per l'importo mensile lordo di € 853,19 (al netto € 801,95); che è interesse delle parti ottenere consensualmente la modifica delle condizioni economiche della separazione, mediante una riduzione del contributo mensile per il mantenimento di Parte_1
a carico di NA IE EO a € 150,00.
[...]
***
Nel merito, risulta dagli atti il decreto di omologa n. 212/09 del 8/10/2009 emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania, le condizioni reddituali di NA IE EO del 2002, del 2023 e del
2024, nonché le condizioni patrimoniali attuali del medesimo (v. lettera approvazione pensione
INPS).
Tali circostanze, di per sé stesse ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che effettivamente l'equilibrio reddituale esistente al momento della separazione dei coniugi e posto alla base del decreto di omologa sopra indicato, sono ad oggi mutate.
Anche alla luce della richiesta congiunta dei coniugi, non vi sono ostacoli alla modifica delle suddette condizioni, recependo quanto in accordo tra le parti deciso.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
a parziale modifica delle condizioni patrimoniali di cui al decreto di omologa n. 212/09 del
8/10/2009 di questo Tribunale,
DISPONE che NA IE EO corrisponda, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ., da Parte_1
adeguarsi sulla base degli indici ISTAT.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 25/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 602 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 25/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 602 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 25/6/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. GALA Parte_1 C.F._1
DOMENICA
e
NA ER LE (C.F. , in giudizio con l'avv. POGGI C.F._2
GIOVANNA MARIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso congiunto per modifica delle condizioni patrimoniali della separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e NA ER LE hanno congiuntamente adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria deducendo: di aver ottenuto la separazione consensuale con decreto di omologa n. 12/09 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 8/10/2009; che il decreto di omologa prevedeva le seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2)l'immobile di proprietà della , sito in Arzachena in loc. Pt_1
Monticanaglia snc costituito da due unità indipendenti, resterà nella disponibilità dei coniugi in virtù della seguente ripartizione: all'Inzaina, l'appartamento al piano terreno;
alla , Pt_1
l'appartamento sito al primo piano, già adibito ad abitazione coniugale;
3) L'Inzaina si obbliga a corrispondere, entro il 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento della moglie. Importo da adeguare annualmente sulla scorta dei rilevamenti ISTAT;
4) I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto economico con reciproca soddisfazione”; che al momento della separazione NA IE EO lavorava come dipendente quale muratore e giardiniere e percepiva un reddito lordo di € 20.278,00 nel 2023 e di € 25.963,00 nel
2024, con un reddito medio mensile di € 1582,00; che attualmente le condizioni economiche dell'NA sono mutate in quanto dal 1/1/2025 percepisce la pensione per l'importo mensile lordo di € 853,19 (al netto € 801,95); che è interesse delle parti ottenere consensualmente la modifica delle condizioni economiche della separazione, mediante una riduzione del contributo mensile per il mantenimento di Parte_1
a carico di NA IE EO a € 150,00.
[...]
***
Nel merito, risulta dagli atti il decreto di omologa n. 212/09 del 8/10/2009 emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania, le condizioni reddituali di NA IE EO del 2002, del 2023 e del
2024, nonché le condizioni patrimoniali attuali del medesimo (v. lettera approvazione pensione
INPS).
Tali circostanze, di per sé stesse ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che effettivamente l'equilibrio reddituale esistente al momento della separazione dei coniugi e posto alla base del decreto di omologa sopra indicato, sono ad oggi mutate.
Anche alla luce della richiesta congiunta dei coniugi, non vi sono ostacoli alla modifica delle suddette condizioni, recependo quanto in accordo tra le parti deciso.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
a parziale modifica delle condizioni patrimoniali di cui al decreto di omologa n. 212/09 del
8/10/2009 di questo Tribunale,
DISPONE che NA IE EO corrisponda, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ., da Parte_1
adeguarsi sulla base degli indici ISTAT.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 25/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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