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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15899/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 0712024905073443000 DIRITTO ANNUALE 2010
- INTIMAZIONE n. 0712024905073443000 DIRITTO ANNUALE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato il 19 settembre 2025 ha impugnato, nei confronti di DE e camera di Commercio di Napoli ,l' intimazione di pagamento n. 071 2024 9050734430/000, notificata il
16 giugno 2025, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 323,33 portata dalla cartella di pagamento n. 07120140035620708/000 relativa a Diritto annuale Camera di Commercio anni 2010 e
2011,.
Ha dedotto a motivo della impugnazione l'omessa notifica degli atti presupposti , ha in ogni caso eccepito la prescrizione della pretesa azionata.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva il concessionario per la riscossione che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso posto che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Deduceva il difetto di legittimazione passiva quanto a censure afferenti la fase di formazione dell'atto impositivo, di competenza dell'ente impositore.
Contestava l'eccezione di prescrizione stante la sospensione del decorso del relativo termine per effetto della legislazione emergenziale.
Insisteva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente impositore Camera di Commercio che impugnava la domanda chiedendone il rigetto.
Evidenziava la ritualità della notifica della cartella impugnata contestava l'eccezione di prescrizione, avente durata decennale. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite, in subordine ove acclarato un difetto di notifica della cartella di pagamento, chiedeva di condannare al pagamento delle spese di lite solo l'Agente della Riscossione al quale solo è ascrivibile la negligenza.
la causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Suprema Corte , da ultimo con ordinanza del 17/06/2024 n. 16743, ha affermato che “In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Invero, la Corte ha spiegato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata. In sostanza la riferita pronuncia ( che richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 6163/2024; Cass. n.
1213/2023; Cass. n. 26523/2022; Cass. n. 21045/2007; Cass. n. 4513/2009; Cass., Sez. Un. n.
10672/2009; Cas, n. 2616/2015; Cass. n. 12150/2019; Cass. n. 1230/2020; Cass. n. 31259/2021) conferma che non cessa l'interesse ad impugnare per il contribuente, anche se non ha impugnato una intimazione che gli viene correttamente notificato. Può formulare, quindi, la stessa richiesta di annullamento dei tributi con l'impugnazione della successiva impugnazione (o preventiva iscrizione di ipoteca, di fermo).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che la cartella relativa ai tributi inevasi – diritti camerali per gli anni 2010 e 2011, è stata effettuata nell'anno 2014, sicchè la successiva notifica dell'odierna intimazione di pagamento, avvenuta in data 16 giugno 2025, è stata eseguita per oltre il termine di prescrizione ( decorrente dalla notifica della relativa cartella), che nel caso di specie è pacificamente quinquennale ( ex multis Cass. Sentenza n. 34890/2023).
Né assume rilievo la documentazione di avvenuta adesione alla cd rottamazione quater posto che la riferita definizione agevolata riguarda pretese tributarie relative a cartelle diverse da quella oggetto della presente controversia.
S impone quindi l'accoglimento del ricorso.
Le spese, considerata la non rilevante entità della pretesa tributaria e dell'assenza di significative questioni di diritto , devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15899/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 0712024905073443000 DIRITTO ANNUALE 2010
- INTIMAZIONE n. 0712024905073443000 DIRITTO ANNUALE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato il 19 settembre 2025 ha impugnato, nei confronti di DE e camera di Commercio di Napoli ,l' intimazione di pagamento n. 071 2024 9050734430/000, notificata il
16 giugno 2025, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 323,33 portata dalla cartella di pagamento n. 07120140035620708/000 relativa a Diritto annuale Camera di Commercio anni 2010 e
2011,.
Ha dedotto a motivo della impugnazione l'omessa notifica degli atti presupposti , ha in ogni caso eccepito la prescrizione della pretesa azionata.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva il concessionario per la riscossione che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso posto che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Deduceva il difetto di legittimazione passiva quanto a censure afferenti la fase di formazione dell'atto impositivo, di competenza dell'ente impositore.
Contestava l'eccezione di prescrizione stante la sospensione del decorso del relativo termine per effetto della legislazione emergenziale.
Insisteva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente impositore Camera di Commercio che impugnava la domanda chiedendone il rigetto.
Evidenziava la ritualità della notifica della cartella impugnata contestava l'eccezione di prescrizione, avente durata decennale. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite, in subordine ove acclarato un difetto di notifica della cartella di pagamento, chiedeva di condannare al pagamento delle spese di lite solo l'Agente della Riscossione al quale solo è ascrivibile la negligenza.
la causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Suprema Corte , da ultimo con ordinanza del 17/06/2024 n. 16743, ha affermato che “In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Invero, la Corte ha spiegato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata. In sostanza la riferita pronuncia ( che richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 6163/2024; Cass. n.
1213/2023; Cass. n. 26523/2022; Cass. n. 21045/2007; Cass. n. 4513/2009; Cass., Sez. Un. n.
10672/2009; Cas, n. 2616/2015; Cass. n. 12150/2019; Cass. n. 1230/2020; Cass. n. 31259/2021) conferma che non cessa l'interesse ad impugnare per il contribuente, anche se non ha impugnato una intimazione che gli viene correttamente notificato. Può formulare, quindi, la stessa richiesta di annullamento dei tributi con l'impugnazione della successiva impugnazione (o preventiva iscrizione di ipoteca, di fermo).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che la cartella relativa ai tributi inevasi – diritti camerali per gli anni 2010 e 2011, è stata effettuata nell'anno 2014, sicchè la successiva notifica dell'odierna intimazione di pagamento, avvenuta in data 16 giugno 2025, è stata eseguita per oltre il termine di prescrizione ( decorrente dalla notifica della relativa cartella), che nel caso di specie è pacificamente quinquennale ( ex multis Cass. Sentenza n. 34890/2023).
Né assume rilievo la documentazione di avvenuta adesione alla cd rottamazione quater posto che la riferita definizione agevolata riguarda pretese tributarie relative a cartelle diverse da quella oggetto della presente controversia.
S impone quindi l'accoglimento del ricorso.
Le spese, considerata la non rilevante entità della pretesa tributaria e dell'assenza di significative questioni di diritto , devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.