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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2108/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica, alla C.da Lonia, n. 3, presso lo studio dell'Avv. ROSSI ROSARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MINICUCCI
MASSIMILIANO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48;
resistente
OGGETTO: opposizione ATP. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che l' non le riconosceva la sussistenza dello status di cui CP_1 CP_1
all'art. 3, c. 3 l. 104/92.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (1586/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 24.5.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 24.6.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato, atteso che il 23.6.2024 cadeva nella giornata di domenica.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate. In particolare, rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti non siano state correttamente valutate e che il generale quadro patologico riscontrato sarebbe stato sottostimato.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti al fine di valutare l'eventuale sussistenza del requisito sanitario rivendicato. In particolare, il consulente, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente tali patologie (cfr. elaborato peritale in cui si procede ad un'attenta considerazione di tutte le patologie documentate in termini della loro incidenza sull'autonomia della ricorrente in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione). Secondo la definizione fornita dall'art. 3, c. 3, l. 104/92, nel testo ratione temporis vigente, difatti, si riteneva sussistente l'invocato requisito nelle ipotesi in cui “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”; definizione che peraltro veniva riconfermata anche a seguito della modifica intervenuta con il
D.L. 202/24, conv. con mod. dalla L. 15/25.
Il CTU nella propria consulenza dà specificamente atto che la ricorrente, presentatasi da sola alla visita peritale, seppur affetta da patologie che comportano per la periziata maggiori difficoltà rispetto ad altri nel realizzare i propri legittimi obiettivi di inserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa e di autonomia personale, non presenta un quadro a tal punto grave da ridurre l'autonomia personale della ricorrente in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La stessa, all'esito della visita obiettiva, è risultata di fatti in grado di “Deambulazione e passaggi posturali autonomi, senza necessità di sostegno e/o appoggio e senza necessità di aiuto di terzi”, nonché “sufficientemente lucida, ben orientata nel tempo, nello spazio e verso la propria e l'altrui persona, collaborante con l'esaminatore”.
Peraltro, in risposta alle osservazioni avanzate dalla parte in sede di ATP il
Consulente ha chiarito esaustivamente che “In merito alla cardiopatia ipertensiva, il certificato citato dal Legale che ci scrive, rilasciato in data 24.11.2022, a firma della dott.ssa , bisogna precisare in primis che non è un certificato che proviene Per_1
da struttura pubblica, ma rilasciato in attività libero professionale;
inoltre, la classificazione NYHA è basata sul riferito della paziente, la quale appunto riferisce al medico di avere cardiopalmo e dispnea sia da sforzo che a riposo e rialzi pressori malgrado la terapia, con parametri elettrocardiografici nella norma e senza riscontro di alterazioni ecocardiografiche oggettive, a sostegno di una depressione della funzione cardiaca e/o di danno d'organo. In merito alla patologia psichiatrica, ovvero al disturbo bipolare con necessità di terapia continua (da non identificare con la necessità di assistenza continua, come sembra insinuare chi ci scrive!), si precisa che non è stata affatto sottovalutata, né ridimensionata, né trattata in maniera riduttiva dallo scrivente CTU, come sembra leggersi nelle osservazioni ricevute, ma è stata collocata e valutata nella corretta misura all'interno del perimetro delle altre infermità che costituiscono il complesso invalidante riscontrato sulla persona di . Parte_1
Le infermità lamentate, documentate ed obiettivate, globalmente valutate non hanno dimostrato di avere carattere di gravità tale da ridurre l'autonomia personale della ricorrente in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per come richiesto dalla norma (e, pertanto, la condizione non assume connotazione di gravità). Come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale già trasmesso alle parti, una volta accertata la sussistenza delle menomazioni, si è fatto riferimento alle loro caratteristiche quali-quantitative per valutare la loro capacità di produrre disabilità, ossia se e qual effetto esse esercitano sugli atti e le funzioni proprie del vivere quotidiano, cioè su quelle abilità pertinenti alla vita individuale, familiare e sociale che permettono a ciascuno di realizzare i compiti propri del modello di vita ritenuto normale e di assicurarsi un ruolo all'interno del gruppo sociale.
In particolare, nel caso concreto, si è dato precipuo rilievo all'esame delle funzioni la cui compromissione sta alla base dell'handicap, quali l'orientamento (cioè la percezione sensoriale, i rapporti ed i movimenti della persona nello spazio), la motilità (cioè la capacità di assumere nello spazio posizioni finalizzate al personale progetto di vita), l'integrazione sociale (cioè la potenzialità di instaurare relazioni interpersonali attraverso la partecipazione ad attività sociali e di contribuire alla realizzazione di un ambiente idoneo alle necessità del gruppo sociale di appartenenza), l'indipendenza fisica (la cui compromissione può essere sostenuta da difetti dell'orientamento e della motilità, ma anche da fattori ambientali e legati all'età), l'autosufficienza economica (legata maggiormente ai fattori ambientali e che può realizzarsi anche indipendentemente da difetti delle altre funzioni), la occupabilità del proprio tempo (cioè la possibilità di fruire del tempo disponibile per espletare attività consone con la propria realizzazione e con l'interesse collettivo).
Dalla disamina di tutta la documentazione esaminata e presente in atti, nonché all'esito della obbiettività riscontrata nel corso della visita medica peritale, ho avuto modo di constatare che le patologie espresse in diagnosi non hanno carattere di gravità tale da ridurre l'autonomia personale della ricorrente in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ovvero la condizione non assume connotazione di gravità)”. Appare da ultimo necessario evidenziare che il CTU, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente ha inserito in diagnosi la fibromialgia, ma ha al contempo escluso che la stessa incidesse gravemente sull'autonomia della paziente.
L'elemento decisivo, dunque, del giudizio espresso dal CTU è che all'atto della visita obiettiva la perizianda è risultata essere pienamente autonoma e ben orientata. Nulla al riguardo di specifico è stato dedotto nel ricorso, limitandosi la parte a ribadire la gravità delle proprie patologie e al fatto che le stesse sarebbero state sottostimate da parte del consulente.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie né allega documentazione medica di formazione successiva che possa comportare la necessità di una riconvocazione del consulente al fine di poter procedere ad una riconsiderazione del quadro patologico dell'istante.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di consulenza tecnica si liquidano come da separato decreto emesso in pari data e, per le stesse ragioni di cui sopra, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2108/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica, alla C.da Lonia, n. 3, presso lo studio dell'Avv. ROSSI ROSARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MINICUCCI
MASSIMILIANO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48;
resistente
OGGETTO: opposizione ATP. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che l' non le riconosceva la sussistenza dello status di cui CP_1 CP_1
all'art. 3, c. 3 l. 104/92.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (1586/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 24.5.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 24.6.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato, atteso che il 23.6.2024 cadeva nella giornata di domenica.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate. In particolare, rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti non siano state correttamente valutate e che il generale quadro patologico riscontrato sarebbe stato sottostimato.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti al fine di valutare l'eventuale sussistenza del requisito sanitario rivendicato. In particolare, il consulente, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente tali patologie (cfr. elaborato peritale in cui si procede ad un'attenta considerazione di tutte le patologie documentate in termini della loro incidenza sull'autonomia della ricorrente in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione). Secondo la definizione fornita dall'art. 3, c. 3, l. 104/92, nel testo ratione temporis vigente, difatti, si riteneva sussistente l'invocato requisito nelle ipotesi in cui “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”; definizione che peraltro veniva riconfermata anche a seguito della modifica intervenuta con il
D.L. 202/24, conv. con mod. dalla L. 15/25.
Il CTU nella propria consulenza dà specificamente atto che la ricorrente, presentatasi da sola alla visita peritale, seppur affetta da patologie che comportano per la periziata maggiori difficoltà rispetto ad altri nel realizzare i propri legittimi obiettivi di inserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa e di autonomia personale, non presenta un quadro a tal punto grave da ridurre l'autonomia personale della ricorrente in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La stessa, all'esito della visita obiettiva, è risultata di fatti in grado di “Deambulazione e passaggi posturali autonomi, senza necessità di sostegno e/o appoggio e senza necessità di aiuto di terzi”, nonché “sufficientemente lucida, ben orientata nel tempo, nello spazio e verso la propria e l'altrui persona, collaborante con l'esaminatore”.
Peraltro, in risposta alle osservazioni avanzate dalla parte in sede di ATP il
Consulente ha chiarito esaustivamente che “In merito alla cardiopatia ipertensiva, il certificato citato dal Legale che ci scrive, rilasciato in data 24.11.2022, a firma della dott.ssa , bisogna precisare in primis che non è un certificato che proviene Per_1
da struttura pubblica, ma rilasciato in attività libero professionale;
inoltre, la classificazione NYHA è basata sul riferito della paziente, la quale appunto riferisce al medico di avere cardiopalmo e dispnea sia da sforzo che a riposo e rialzi pressori malgrado la terapia, con parametri elettrocardiografici nella norma e senza riscontro di alterazioni ecocardiografiche oggettive, a sostegno di una depressione della funzione cardiaca e/o di danno d'organo. In merito alla patologia psichiatrica, ovvero al disturbo bipolare con necessità di terapia continua (da non identificare con la necessità di assistenza continua, come sembra insinuare chi ci scrive!), si precisa che non è stata affatto sottovalutata, né ridimensionata, né trattata in maniera riduttiva dallo scrivente CTU, come sembra leggersi nelle osservazioni ricevute, ma è stata collocata e valutata nella corretta misura all'interno del perimetro delle altre infermità che costituiscono il complesso invalidante riscontrato sulla persona di . Parte_1
Le infermità lamentate, documentate ed obiettivate, globalmente valutate non hanno dimostrato di avere carattere di gravità tale da ridurre l'autonomia personale della ricorrente in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per come richiesto dalla norma (e, pertanto, la condizione non assume connotazione di gravità). Come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale già trasmesso alle parti, una volta accertata la sussistenza delle menomazioni, si è fatto riferimento alle loro caratteristiche quali-quantitative per valutare la loro capacità di produrre disabilità, ossia se e qual effetto esse esercitano sugli atti e le funzioni proprie del vivere quotidiano, cioè su quelle abilità pertinenti alla vita individuale, familiare e sociale che permettono a ciascuno di realizzare i compiti propri del modello di vita ritenuto normale e di assicurarsi un ruolo all'interno del gruppo sociale.
In particolare, nel caso concreto, si è dato precipuo rilievo all'esame delle funzioni la cui compromissione sta alla base dell'handicap, quali l'orientamento (cioè la percezione sensoriale, i rapporti ed i movimenti della persona nello spazio), la motilità (cioè la capacità di assumere nello spazio posizioni finalizzate al personale progetto di vita), l'integrazione sociale (cioè la potenzialità di instaurare relazioni interpersonali attraverso la partecipazione ad attività sociali e di contribuire alla realizzazione di un ambiente idoneo alle necessità del gruppo sociale di appartenenza), l'indipendenza fisica (la cui compromissione può essere sostenuta da difetti dell'orientamento e della motilità, ma anche da fattori ambientali e legati all'età), l'autosufficienza economica (legata maggiormente ai fattori ambientali e che può realizzarsi anche indipendentemente da difetti delle altre funzioni), la occupabilità del proprio tempo (cioè la possibilità di fruire del tempo disponibile per espletare attività consone con la propria realizzazione e con l'interesse collettivo).
Dalla disamina di tutta la documentazione esaminata e presente in atti, nonché all'esito della obbiettività riscontrata nel corso della visita medica peritale, ho avuto modo di constatare che le patologie espresse in diagnosi non hanno carattere di gravità tale da ridurre l'autonomia personale della ricorrente in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ovvero la condizione non assume connotazione di gravità)”. Appare da ultimo necessario evidenziare che il CTU, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente ha inserito in diagnosi la fibromialgia, ma ha al contempo escluso che la stessa incidesse gravemente sull'autonomia della paziente.
L'elemento decisivo, dunque, del giudizio espresso dal CTU è che all'atto della visita obiettiva la perizianda è risultata essere pienamente autonoma e ben orientata. Nulla al riguardo di specifico è stato dedotto nel ricorso, limitandosi la parte a ribadire la gravità delle proprie patologie e al fatto che le stesse sarebbero state sottostimate da parte del consulente.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie né allega documentazione medica di formazione successiva che possa comportare la necessità di una riconvocazione del consulente al fine di poter procedere ad una riconsiderazione del quadro patologico dell'istante.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di consulenza tecnica si liquidano come da separato decreto emesso in pari data e, per le stesse ragioni di cui sopra, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi