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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/10/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1737/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nato a ER (FE) in [...] Parte_1 C.F._1
22/12/1966, rappresentato e difeso dall'avv. BENEDETTI ANDREA e dall'avv. GUERRATO
SI ND, elettivamente domiciliato come in atti;
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BALLADORE MARIAROSA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 1.9.2022 ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28.2.2004.
Dalla loro unione sono nati in data 31.8.2004, e in data 8.9.2008. Per_1 Per_2
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza del 6.12.2022 ha pronunciato provvedimenti provvisori conformi alle condizioni di separazione.
Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo di prova orale, C.T.U. volta alla ricostruzione dell'effettiva capacità economico-patrimoniale delle parti, nonché C.T.U. finalizzata ad accertare le capacità genitoriali delle parti, nonché le ragioni del rifiuto opposto dal figlio minore nei confronti del padre.
All'udienza del 16.1.2024 è stato ascoltato il minore Persona_3
Con sentenza n. 248/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Conclusioni delle parti
Il ricorrente ha così precisato le conclusioni: “1) Alla luce dell'espletata CTU e delle considerazioni ivi svolte dalla CTU anche in risposta alle osservazioni delle CCTTPP, peculiarmente alle infondate critiche di parte disporsi l'affidamento del figlio minore CP_1 Per_2 auspicabilmente in via condivisa ad entrambi i genitori, pur, sul punto, comunque rimettendosi alle determinazioni che il Tribunale individuerà come più confacenti all'interesse del minore anche, appunto, alla luce della CTU psicologica;
2) Voglia il tribunale nominare un facilitatore genitoriale esperto, scelto tra professionisti all'uopo abilitati (psicologo, psicoterapeuta e facilitatore) i cui costi saranno posti a carico del sig. che all'uopo si dichiara disponibile e Parte_1
3) Circa i turni di responsabilità paterni: disporsi visite protette tra padre e figlio da espletarsi settimanalmente in ambiente neutro, ad esempio presso i locali dei servizi sociali territorialmente competenti, alla presenza del nominato facilitatore genitoriale esperto, scelto dal Tribunale, a che egli possa veicolare il dialogo padre/figlio, evitando il conflitto e la chiusura del minore;
con la precisazione che spetterà al facilitatore, in prima battuta, se necessario, instaurare un dialogo col ragazzo e successivamente introdurre la figura paterna e organizzare gli incontri settimanali, che saranno fissati dal facilitatore e comunicati per iscritto alle parti (madre e padre) a mezzo mail con ricevuta di ritorno;
4) Porsi a carico della madre, signora ai sensi dell'art.612-bis c.p.c., una penale di €500, CP_1
o della somma anche maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, per il mancato accompagnamento de figlio agli incontri con il padre, o comunque per ogni assenza ingiustificata (ove per ingiustificata deve intendersi non supportata da certificato medico rilasciato dal medico di base di
alle visite padre/figlio come sopra disciplinate e fissate e comunicate per iscritto alle Per_2 parti dal facilitatore;
2 5) Disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso al mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, e minorenne, la somma mensile di complessivi euro 2.400,00 in ragione Per_2 di euro 1.200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge a fare data dal mese di ottobre 2023, oltre al rimborso o pagamento diretto del 70% delle spese straordinarie affrontate o affrontande in favore dei figli, opportunamente documentate e previamente concordate laddove necessario ex lege.
6) Nulla per la signora a fare data dal deposito del ricorso per divorzio;
CP_1 in subordine:
7) Fermo tutto il resto, adotti il tribunale ogni provvedimento utile a non disperdere il patrimonio affettivo, educativo ed istruttivo paterno, e fare sì di assicurare anche minimi ma diretti contatti padre/Giacomo, secondo tempi e metodi che il tribunale riterrà adeguati, sanzionando, secondo le modalità che riterrà più idonee ed opportune, eventuali comportamenti ostruzionistici, anche meramente omissivi, in capo alla madre;
8) In ogni caso: Con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di opposizione.
9) In via istruttoria: Si insiste occorrendo per l'ammissione delle istanze istruttorie svolte di cui alle memorie n. 2 e 3 in atti”.
La resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) L'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre con abitazione e collocazione dello stesso Persona_3 Controparte_1 presso la madre in Rovigo, v.le Trieste, 48, e con facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo); 2) La sospensione della frequentazione del figlio minore
[...] con il padre;
3) L'obbligo di di corrispondere, a far data dalla Per_3 Parte_1 domanda, alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e minorenne, la somma complessiva Per_2 di € 4.000,00, in ragione di € 2.000,00 per ciascun figlio, o quella diversa maggior somma che sarà ritenuta equa e di giustizia in relazione alle mutate ed accertate condizioni economiche del Ca- vallari e, comunque, in relazione all'età ed alle esigenze dei figli, al tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio ed al tempo di permanenza degli stessi con ciascun genitore, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli
Indici Istat, oltre al rimborso o pagamento diretto del 100% delle spese straordinarie tutte affrontate o affrontande in favore dei figli e opportunamente documentate. 4) L'obbligo di
[...] di corrispondere, a far data dalla domanda, alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
3 titolo di assegno divorzile la somma di mensile di € 3.000,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, o quella diversa maggiore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia in relazione alle mutate ed accertate condizioni economiche del 5) Con condanna di alla refusione Parte_1 Parte_1 delle spese e compensi di lite, delle spese di CTU patrimoniale (dr. ) e di CTU psicologica Per_4
(dr.ssa ), come liquida-te e corrisposte dalla dr.ssa e di Consulente Tecnico di Per_5 CP_1
Parte (dr.ssa . Per_6
In via istruttoria:
● Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dal n. 1) al n. 19), dal n. 21) al n.
39) e dal n. 41) al n. 53) della memoria ex art. 183, VI c., n. 2 c.p.c. datata 22.5.2023.
● Si ribadisce l'opposizione all'ammissione della prova orale ex adverso richiesta per le ragioni tutte esposte in memoria ex art. 183, VI c., n. 3 c.p.c. datata 9.6.2023 e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla riprova con i testi ivi indicati”.
3. L'affidamento del figlio minore
In via del tutto preliminare, giova precisare che ha raggiunto la maggiore età. Per_1
Con riferimento a si osserva che la ha chiesto confermarsi il regime di Per_2 CP_1 affidamento “super-esclusivo”, disposto all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può
4 ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604;
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
3.1 Posti tali principi, il Tribunale reputa di poter porre a fondamento della decisione relativa all'affidamento quanto oggetto di approfondita analisi da parte del C.t.u. nominato, ai cui condivisibili rilievi questo Collegio integralmente si riporta, inclusi quelli forniti in replica alle osservazioni formulate dagli ausiliari delle parti (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio
2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
Con riferimento alla capacità genitoriale delle parti, all'esito dell'indagine svolta, il C.t.u. ha evidenziato l'esistenza di importanti e sufficienti risorse in capo alla “figura costantemente CP_1 presente nella vita dei figli”, che “ha funto da genitore di riferimento (e genitore psicologico) nelle diverse fasi di crescita degli stessi”.
In particolare, la ricorrente è apparsa “in grado di cogliere gli elementi critici delle possibili situazioni di vita di un figlio. Appare empatica ed in grado di cogliere i bisogni essenziali dei figli, seppur accettando passivamente gli aspetti di attuale "chiusura" dei figli nei confronti del padre e senza attivarsi nell'attualità in modo efficace per un andamento differente. Il criterio dell'accesso presenta pertanto al momento delle limitazioni, pur dovendo specificare che allo stato attuale l'età dei ragazzi non lascia spazio a molte alternative comportamentali da parte di un genitore.
Diversamente da altre situazioni in cui tale criterio è limitato, nel caso di specie la madre non ha agito in passato per alimentare una distanza relazionale tra padre e figli ed anzi ha tutelato
l'immagine paterna nonostante gravi azioni del sig. Al momento, tuttavia, la sua Parte_1 disponibilità ad aiutare i figli ad un avvicinamento al padre risulta superficiale e di facciata.” (cfr. elaborato peritale, depositato il 28.2.2025, pag. 66 e 67).
5 Invece, per quanto concerne il non sono risultate superate o mitigate le criticità che, già in Parte_1 passato, avevano determinato l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
Nello specifico, il C.t.u. ha rilevato come egli faccia “fatica ad accedere ad un livello di riflessività tale da aiutarlo nella comprensione empatica di vissuti ed emozioni che i ragazzi possono esperire in riferimento a quanto occorso nell'ambito familiare” (cfr. elaborato peritale, depositato il
28.2.2025, pag. 67).
Infatti, “Egli è stato artefice delle comunicazioni, assolutamente inadeguate, e sfoghi contro i ragazzi che hanno nel tempo concorso a definire il muro di chiusura che si osserva oggi. Le sue reazioni impulsive e a tratti francamente aggressive non sono state poi oggetto di rivisitazione critica e formalmente “scusate” con i figli, per tramite di un tentativo di chiedere scusa. Il padre tende a dipingersi come vittima dell'attualità e delle modalità materne, mostrandosi scarsamente consapevole - ad un livello profondo e non solo di dichiarato - del proprio contributo alla situazione attuale. Egli fatica a tollerare le frustrazioni delle mancate risposte, fatica a prendere iniziativa nonostante la possibilità di fallimento e chiusura (per quanto certe), fatica a rispettare le regole di base della relazione affettiva (messaggio di compleanno e inizio anno). Anche gli sforzi positivi di scrivere messaggi a contenuto affettivo risultano distaccati dalla continuità e genuinità perché alternati ad altri contenuti su temi ad alto rischio di conflitto (quelli economici)” (cfr. elaborato peritale, depositato il 28.2.2025, pag. 67).
3.2 Inoltre, nella complessiva valutazione da svolgersi circa le determinazioni relative all'affidamento, va considerato che il C.t.u. non ha riscontrato l'esistenza di “franchi condizionamenti” nel comportamento della madre, tali da cagionare il rifiuto opposto dal figlio nei confronti del padre, pur essendo tale posizione del figlio legittimata inconsapevolmente dalla in quanto rassegnata alla situazione ed al contegno tenuto negli anni dal CP_1 Parte_1
A tal proposito, è opportuno porre in rilievo che, come evidenziato dall'ausiliario, nel corso delle operazioni peritali le parti non abbiano “modificato comportamenti, riflessioni e verbalizzazioni”.
In particolare, “il padre ha mantenuto un rigido ancoraggio ad una sua visione di vittima della mancata disponibilità materna ad agevolare i contatti con i figli, faticando a rileggere in chiave riflessiva i propri comportamenti - giustificati di fatto con le difficoltà esistenziali da lui vissute. La madre ha mantenuto un atteggiamento formalmente collaborante, ma limitato dall'età dei ragazzi ed il loro fermo rifiuto a valutare ipotesi alternative. Ella si dichiara disponibile al contatto tra padre e figli, aggiorna il padre delle attività dei ragazzi, ma poi non li sprona in modo efficace. Sul punto tuttavia si deve altresì rilevare il suo essere inerme di fronte ai movimenti paterni non adeguatamente controllati. I ragazzi hanno rifiutato l'incontro con il padre, anche autorizzati a parteciparvi solo come “uditori”, pur non negando disponibilità future quando si sentiranno
6 maggiormente capaci di affrontare il padre” (cfr. elaborato peritale, depositato il 28.2.2025, pag.
60).
3.3 Dunque, l'ausiliario, tenuto conto dei fattori, anche critici, che concorrono a delineare il quadro familiare dal punto di vista clinico e relazionale, nonché del riconoscimento da parte della CP_1 dell'importanza della figura materna per il minore, ha così concluso: “si suggerisce un regime di affidamento esclusivo alla madre, con una necessaria ed indispensabile supervisione dei servizi sociali territorialmente competenti per almeno 9 mesi, così da dar avvio a tutti gli interventi ritenuti più opportuni. All'esito di tale periodo, ci si augura, come obiettivo del lavoro che si sta suggerendo, di poter giungere ad una modificazione del regime di affidamento fino ad arrivare, con la necessaria collaborazione di tutti, ad un regime condiviso.
Nello specifico, si suggerisce:
- la presa in carico terapeutica per il sig. I Servizi dovranno quindi raccogliere Parte_1 informazioni sull'andamento del percorso del padre,
- l'attivazione di un intervento su entrambi i genitori per il sostegno delle capacità genitoriali,
- il proseguimento di un percorso di supporto psicologico per supporto che potrà Per_2 comprendere altresì un lavoro di accompagnamento e riavvicinamento alla figura paterna.
Indispensabile quindi un sostegno della relazione padre-figlio (quindi di un lavoro sulla loro relazione),
- l'inserimento di un facilitatore al fine di accompagnare il ragazzo alla relazione con il padre, preparare quest'ultimo ad un adeguato accoglimento del minore ed infine agevolare la relazione tra i due in modo che sia funzionale alla riuscita dell'avvio di un rapporto costruttivo e sereno. […]
Si ritiene indispensabile quindi che i servizi sociali coinvolti relazionino al Giudice rispetto all'attivazione e partecipazione del nucleo famigliare al lavoro suggerito e all'esito del periodo suggerito riformulino le più adeguate indicazioni sulla base delle evidenze che emergeranno.
In via generale, quindi, data l'età e la particolarità della situazione (con tutti gli elementi citati), si ritiene non possa essere imposto alcun calendario rigido che porterebbe al rischio di far vivere il rapporto con il padre come un'imposizione e non come una libera scelta. Sarà però necessario cercare di organizzare, con il supporto dei Servizi Specialistici che dovranno essere necessariamente coinvolti, almeno una visita settimanale tra padre e figli (o almeno), al Per_2 fine di condividere un momento iniziale di rapporto che ci si auspica possa poi nel tempo crescere”
(cfr. elaborato peritale, depositato il 28.2.2025, pag. 70 e 71).
Ebbene, per le ragioni sopra espresse, sussistono i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
7 Al contempo, in ragione dell'età del minore e della prospettiva del tentativo di un graduale recupero delle risorse genitoriali del appare conforme all'interesse di superare il regime Parte_1 Per_2 di affidamento c.d. “super-esclusivo”, in modo che il padre, quantomeno sulle questioni di fondamentale interesse del figlio, abbia modo di compartecipare alle decisioni relative allo stesso.
3.4 Ciò posto, il Tribunale non reputa opportuno, come pure suggerito dal C.t.u., attivare un monitoraggio dei Servizi Sociali ovvero individuare un “facilitatore”, che fornisca supporto al minore al fine di agevolare la riattivazione del rapporto con il padre.
Infatti, non può trascurarsi che ha da poco compiuto diciassette anni e, in ragione di tanto, Per_2 ogni iniziativa in suo favore non può che essere assunta con la sua autentica, consapevole e volontaria adesione.
In tal senso, va evidenziato che, soprattutto dopo il diretto coinvolgimento del minore nelle vicende, anche processuali, che hanno riguardato i genitori e, di conseguenza, l'intero nucleo familiare,
l'ulteriore previsione di interventi invasivi nella vita di potrebbe essere dallo stesso Per_2 percepita come una imposizione esterna, con effetti contrari a quelli sperati.
Inoltre, nulla può essere disposto con riferimento ad eventuali percorsi di supporto che potrebbe intraprendere il atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice Parte_1 non può prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo
32 della Costituzione" (Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n. 18222).
Dunque, va disposto l'affido esclusivo di alla madre, con collocazione prevalente presso Per_2 la stessa.
3.5 Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età del minore (diciassette anni) e delle difficoltà che hanno animato il rapporto con il questi Parte_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con lo stesso.
4. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, si rileva che è stata espletata C.T.U. volta alla ricostruzione delle stesse.
Ebbene, dalle indagini espletate, è emerso che il ricopre la carica di: Parte_1
a) consigliere delegato e presidente del consiglio di amministrazione della “Macinazione Lendinara
S.p.a.”, con sede legale in Lendinara (RO);
b) consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della , ora Parte_2
con sede legale in Lendinara (RO); Parte_3
8 c) amministratore unico della “God Sun Energy S.r.l.” con sede legale in Rovigo (RO).
Nell'anno di imposta 2022, egli è stato titolare di un reddito netto pari a 80.194,00 e che nell'anno
2023 ha percepito un reddito complessivo lordo superiore, in quanto è stato possibile accertare che il reddito da lavoro dipendente o assimilato, è passato da Euro 117.734,00 ad Euro 132.074,19.
Il ricorrente è anche proprietario di terreni e fabbricati, meglio identificati alla pagina 4 dell'elaborato peritale;
inoltre, giova precisare che due immobili, siti a Lendinara, risultano locate a terzi, al canone annuo di Euro 4.800,00.
Inoltre, si osserva che il valore stimato del patrimonio del (composto da immobili, Parte_1 partecipazioni societarie, crediti per trattamento di fine mandato, crediti per finanziamento soci nei confronti della controllata e rapporti finanziari) ammonta a 21.990.120,43 euro, con la precisazione che “Per quanto riguarda l'effettiva redditività di tale patrimonio, che non sia direttamente confluita nella dichiarazione dei redditi, è stato possibile determinare, per l'anno 2023, una reddittività teorica legata alla componente patrimoniale costituita dalla partecipazione totalitaria al capitale sociale della “Macinazione Lendinara S.p.a.”, pari ad Euro 565.775,40”.
Dunque, esaminati complessivamente gli elementi attinenti alla posizione del il C.t.u. ha Parte_1 evidenziato che “è possibile affermare che il sig. per quanto più Parte_1 analiticamente esposto nei precedenti capitoli 3 e 4 del presente elaborato, dispone, in termini assoluti, di una rilevante capacità economico – patrimoniale, che può essere fruita sia in modo diretto, attraverso il flusso degli emolumenti corrisposti per l'attività di amministratore, o lo smobilizzo della liquidità giacente in conto corrente, che in modo indiretto, attraverso l'eventuale attribuzione di utili da partecipazione, o l'eventuale pagamento dei crediti a diverso titolo vantati nei confronti della società controllata al 100%” (cfr. elaborato peritale depositato il 28.5.2025, pag.
28).
4.1 Per quanto concerne la resistente, quest'ultima risulta essere stata titolare nel 2022 di un reddito netto pari a 35.889,00; tuttavia, tenuto conto dell'assegno di mantenimento non dichiarato in tale annualità (al netto del carico fiscale stimato ad una aliquota del 35%), l'importo del reddito effettivo disponibile netto è stato pari a Euro 42.129,00; con riferimento all'anno d'imposta 2023, ha percepito un reddito complessivo lordo leggermente inferiore, in quanto è stato possibile accertare che il reddito da lavoro dipendente è passato da Euro 34.244,00 ad Euro 31.781,99.
Con riguardo alla effettiva consistenza del patrimonio detenuto (composto da immobili, rapporti finanziari e T.F.R. accantonato), alla data del 31.12.2023, esso era pari a 549.643,23 euro.
In ordine al patrimonio immobiliare riferibile alla è opportuno precisare che ella è CP_1 proprietaria di:
- immobili siti in Rovigo, Via Pascoli n. 1/M, che costituiscono la casa di abitazione resistente;
9 - l'immobile di LI (RO), Via Po di Levante, che è a disposizione come abitazione per le vacanze;
- l'immobile di Rovigo, Via Gorizia n. 16/3, locato ad un canone annuo di Euro 6.000,00;
- immobile di Rovigo, Via Cavour n. 8, locato ad un canone annuo di Euro 8.400,00 (con quota di competenza della pari ad Euro 700,00 annui); CP_1
- l'immobile in Rovigo, Viale Trieste n. 48, in godimento alla madre.
Rispetto a tale ultimo immobile, si rileva che, come documentato dal ricorrente e confermato nella memoria di replica dalla resistente, la a seguito della morte del di lei padre e della CP_1 definizione dei rapporti ereditari, è diventata proprietaria esclusiva dell'abitazione sita in Rovigo,
Viale Trieste, e ha concesso in comodato d'uso gratuito alla madre l'immobile in Via Pascoli.
Inoltre, la è intestataria di due cassette di sicurezza, l'una contenenti tre orologi (che la CP_1 resistente ha riferito essere probabilmente di proprietà del marito), l'altra, cointestata con la madre, contenente monili.
Il C.t.u., dunque, ha precisato che “è possibile affermare che la sig.ra per quanto Controparte_1 più analiticamente esposto nei precedenti capitoli 5 e 6 del presente elaborato, dispone di una apprezzabile capacità economico – patrimoniale, seppur largamente inferiore a quella del sig.
[...]
. Parte_1
5. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5.1 Ebbene, posti tali principi, giova preliminarmente precisare come sia pacifico che Per_1 primogenito delle parti, sia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Infatti, pur essendo emerso che il giovane, attualmente di ventun anni, abbia svolto un'attività lavorativa, egli è tuttora iscritto all'università, ragione per cui, anche in ragione della sua età, può agevolmente presumersi che non abbia raggiunto l'indipendenza economica.
Inoltre, è altrettanto pacifico che sia convivente con la madre. Per_1
10 Con riferimento alla posizione di vale evidenziare che la quale affidataria in via Per_2 CP_1 esclusiva, potrà anche ottenere la corresponsione dell'intero assegno unico universale relativo al figlio.
5.3 Dunque, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, del tempo trascorso dai figli con ciascuno dei genitori, dell'età di e di del tempo decorso dalla Per_1 Per_2 separazione e delle accresciute esigenze dei figli secondo una nozione appartenente al notorio,
l'assegno di mantenimento per gli stessi può essere determinato in € 3.000,00 (1.500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, delle spese straordinarie, meglio indicate in dispositivo.
Giova precisare che per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ.
21087 del 2004; Cass. Civ. 317 del 1998).
6. L'assegno divorzile
In relazione alla domanda proposta dalla convenuta, avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno divorzile, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018), le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.
In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - non deve limitarsi né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti.
A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di
11 scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
De iure, solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
Pertanto, la funzione di riequilibrio dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico-patrimoniale, ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico-reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.
Siffatta soluzione interpretativa è stata ribadita ed ulteriormente chiarita dalla Suprema Corte, la quale, recentemente, ha affermato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
E ancora, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la
12 diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
6.1 Nel caso in esame, è certamente esistente uno squilibrio tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti.
A fronte di tale dato obiettivo, il ricorrente ha recisamente contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della deducendo, in particolare, che: CP_1
- la resistente, dipendente di Banca Intesa San Paolo S.p.A., lavora con un contratto a tempo parziale per una sua autonoma scelta;
- tale scelta sarebbe stata assunta quando i figli erano ormai adolescenti, non potendosi dunque ritenere connessa ad esigenze di gestione degli stessi;
- la crescita professionale e lavorativa è stata arrestata per scelta della stessa CP_1
- è diventata proprietaria della casa familiare ed egli ha provveduto ad estinguere il mutuo;
- è diventata proprietaria della casa di AR ed egli ha provveduto ad estinguere il mutuo.
Dal canto suo, la ha evidenziato che: CP_1
- il matrimonio è durato 18 anni;
- vi è un evidente squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti;
- ha contribuito alla formazione del patrimonio di cui ella è titolare, che è totalmente destinato alle esigenze della famiglia;
- ha compiuto rinunce alla crescita professionale e ha poi ridotto l'orario di lavoro, in modo da dedicarsi alle esigenze della famiglia, tenuto conto dell'assenza del coniuge;
- con le sue scelte ha favorito la crescita professionale del in tal modo consentendo allo Parte_1 stesso di formare ed incrementare il suo patrimonio personale.
6.2 Ebbene, con riferimento a tali circostanze è stata espletata prova testimoniale.
Il teste , sorella della resistente, ha confermato come fosse quest'ultima ad occuparsi Testimone_1 di accompagnare i figli a scuola, di prenderli all'uscita e di accompagnarli anche a svolgere le attività sportive pomeridiane.
Non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità della teste, la quale ha anche specificamente indicato le ragioni della sua conoscenza diretta di tali circostanze: “Posso dirlo perché ho anche due figli, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009, quindi hanno frequentato la stessa scuola materna e la stessa scuola elementare dei miei nipoti. […] Mia sorella si occupava di accompagnare i figli al mattino e
13 di prenderli all'uscita al pomeriggio. Poi so che mia sorella li accompagnava a svolgere le attività sportive. Entrambi facevano sia calcio sia nuoto. Nuoto una volta a settimana. So che questa del nuoto era una scelta condivisa da mia sorella e dal marito, il quale teneva particolarmente al fatto che i figli sapessero nuotare. […] Posso dire che era sempre mia sorella ad accompagnare ed a riprendere i figli. Talvolta chiedeva a noi di collaborare in tal senso, infatti sia io sia mio marito avevamo la delega per i nostri nipoti” (cfr. verbale dell'udienza del 13.2.2024).
Anche il teste , cognato delle parti, ha reso sostanzialmente la medesima Testimone_2 versione dei fatti: “Lo so perché anche io portavo i miei figli alle stesse scuole. Ho anche io due figli, , nata nel 2006, e , nato nel 2009. Hanno frequentato la stessa scuola materna Per_7 Per_8 ed elementare dei loro cugini. Mi capitava sia di accompagnare i bambini al mattino sia di riprenderli all'uscita. Ovviamente non andavo tutti i giorni, ma mi organizzavo con mia moglie.
Prevalentemente mi capitava di vedere mia cognata accompagnare i figli, ma ho anche visto il qualche volta. I bambini dovevano entrare entro le 8:00, quindi eravamo lì almeno dieci Parte_1 minuti prima. Lo stesso accadeva all'orario di uscita, per cui era richiesta massima puntualità.
Preciso che all'uscita non ho mai incontrato o visto il ho sempre trovato mia cognata. È Parte_1 capitato anche qualche volta che dovessi io prendere i miei nipoti all'uscita, in quanto avevo la delega. È capitato quando mia cognata aveva qualche impegno. I miei nipoti andavano anche a giocare a calcio due volte alla settimana, mi è capitato anche di accompagnarli. Andavano anche in piscina una volta a settimana” (cfr. verbale dell'udienza del 13.2.2024).
Con riferimento alla gestione degli impegni dei figli risultano prive di pregnanza probatoria le dichiarazioni rese dai testimoni e i quali hanno precisato di non Testimone_3 Tes_4 essere mai stati personalmente presenti nel momento in cui il portava i figli a scuola al Parte_1 mattino, ma di averlo desunto sia dalla difficoltà di avere contatti con lui in orario mattutino sia da quanto riferito dallo stesso Parte_1
Infatti, è noto che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cfr. Cass. civ., sez. I, 15/0/2015, n. 569).
6.3 Dunque, posto che può ritenersi provato come, in costanza di matrimonio, sia stata con grande prevalenza la ad occuparsi della gestione dei figli, è del tutto verosimile che anche la scelta CP_1 della resistente di svolgere attività lavorativa con orario a tempo parziale sia stata una diretta conseguenza dell'impegno sopra descritto e sia stata assunta di comune accordo dai coniugi.
14 Sul punto, risultano specifiche e dettagliate le dichiarazioni rese dal teste : “Ricordo Testimone_1 che la scelta di un contratto part-time fu molto discussa a casa di mia sorella. Preciso che intendo dire che se ne è parlato più volte nell'attesa di una determinazione definitiva. Comunque posso dire che fu una scelta condivisa da mia sorella e da suo marito. Posso dirlo perché ero presente quando ne hanno parlato. Ricordo che tutta la gestione dei figli era seguita da mia sorella, infatti anche il
quando mia sorella ha rappresentato le sue difficoltà, aveva detto di essere disposto Parte_1 anche a prendere un'altra persona che la aiutasse, una tata […] Mia sorella preferiva occuparsi personalmente dei figli e quindi non riteneva opportuno delegare a terzi la gestione dei figli […]
Ero presente quando il ha espresso il suo favore rispetto alla possibilità che mia sorella Parte_1 cominciasse a lavorare con contratto part-time. Sono convinta che fosse d'accordo di questa scelta, anche perché negli anni successivi non ha mai dimostrato di essere contrario a tale soluzione. Era contento del fatto che la madre si occupasse direttamente dei figli” (cfr. verbale dell'udienza del
13.2.2024).
Del medesimo tenore sono state le dichiarazioni del teste “So che mia cognata ha Tes_2 cominciato a lavorare part-time perché la gestione dei figli era diventata particolarmente impegnativa. Ricordo che in particolare una volta passato alle scuole medie, ha avuto Per_1 bisogno di essere seguito in maniera più costante. Le nostre due famiglie erano molto unite, anche in ragione dell'età dei nostri figli, quindi stavamo insieme molto spesso. Non ricordo di avere mai sentito una opinione contraria del rispetto al contratto part-time. Anzi, quando Parte_1 successivamente mia cognata si lamentava del fatto di dovere sempre richiedere il nostro aiuto, nonostante il part time, il le diceva che avrebbe potuto prendere una persona che la Parte_1 aiutasse nella gestione, una filippina”.
Per quanto concerne i testi e anche rispetto a tali circostanze questi si sono limitati a Tes_4 Tes_3 riportare la preoccupazione espressa loro dal circa la possibilità che la Parte_1 CP_1 cominciasse a lavorare part-time, a causa del periodo di crisi che stava attraversando il settore dell'impresa del ricorrente.
Ebbene, anche in tal caso, nessuno dei due testimoni ha mai personalmente assistito ad un confronto tra i coniugi sulla questione, essendosi limitati a riportare, peraltro genericamente, riferiti del
Parte_1
6.4 D'altronde che la scelta della fosse stata condivisa con il coniuge è agevolmente CP_1 presumibile anche accedendo alla prova indiziaria.
Infatti, in tal senso è possibile valorizzare il fatto che, a fronte della rinuncia della resistente a svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno, certo presupposto per potere ambire ad una crescita
15 professionale costante e continuativa nel settore in cui ella opera, il ha comunque potuto Parte_1 dedicarsi pienamente alla crescita ed al consolidamento della sua attività imprenditoriale.
6.5 Ciò posto, se può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an, vanno necessariamente svolte alcune precisazioni in ordine al quantum.
Infatti, la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
Nella specie, non può essere trascurato quanto concordato dalle parti in occasione della separazione.
Infatti, il in forza di detti accordi, si è impegnato a corrispondere alla moglie un assegno Parte_1 di mantenimento di 800,00 euro mensili e ha ceduto alla la quota del 50% della casa CP_1 familiare, nonché della casa sita in LI, località AR, provvedendo anche all'estinzione dei mutui accesi per l'acquisto di detti immobili.
Come emerso dalla C.T.U. svolta, trattasi di immobili di non scarso valore: “Giova segnalare che
l'immobile a disposizione come casa vacanze ed ubicato in Comune di LI (AR), attesa la vocazione turistica dell'isola, dovrebbe avere un valore sensibilmente superiore al mero dato catastale rivalutato, che la stessa parte quantifica in Euro 275.000,00” (Cfr. elaborato peritale depositato il 28.5.2024, pag. 26).
Dunque, se è vero che anche la ricorrente ha in parte contribuito all'acquisto dei beni in questione, è altrettanto evidente come il contributo del sia risultato ingente e decisivo per un Parte_1 importante incremento patrimoniale della CP_1
Inoltre, va anche valorizzato il dato per cui il ha potuto sicuramente godere di una Parte_1 situazione di agiatezza derivante anche dalla condizione della sua famiglia di provenienza, ma soprattutto di recente, nell'ultimo quinquennio, è stato in grado di ottenere importanti risultati nella gestione della sua attività imprenditoriale, dunque quando la separazione tra le parti si era già realizzata (“L'esame dei dati contabili, unitamente alla lettura della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2022 (ultimo approvato), permette di affermare che, pur considerando
16 l'esercizio 2022 eccezionalmente positivo, lo stesso si inquadra in un “trend” senz'altro favorevole
(come dimostrano i risultati provvisori del 2023), che ha portato a consolidare i significativi progressi ottenuti nel periodo oggetto di indagine”; cfr. elaborato peritale depositato il 28.5.2024, pag. 12).
Ebbene, alla luce dei richiamati principi, deve essere tenuta in considerazione l'età della resistente
(che ha compiuto 56 anni), la quale verosimilmente non avrà comunque la possibilità di migliorare sensibilmente la propria situazione reddituale;
al contempo, deve essere valorizzata, ai fini voluti dalla anche la durata del vincolo coniugale, atteso che il matrimonio risale all'anno 2004, CP_1 la separazione all'anno 2021 e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al 2023.
In applicazione dei richiamati consolidati orientamenti, secondo il Collegio, in questo quadro caratterizzato da una evidente disparità di reddito, giustificata dalle ragioni sopra meglio espresse, tenuto conto della ontologica differenza tra contributo al mantenimento ed assegno divorzile, può essere previsto un assegno in favore della resistente, ritenuto congruo nella misura di euro 800,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6.6 Con riferimento alla decorrenza dell'assegno divorzile, è d'uopo richiamare il condivisibile principio per il quale, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del
1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021).
Nella specie, non v'è ragione per individuare una decorrenza diversa da quella corrispondente al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
6.7 Per mera completezza, si osserva che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie, dichiarate inammissibili per le ragioni meglio esposte con ordinanza del 20.11.2023 e da intendersi qui integralmente richiamate.
7. Il regime delle spese
17 Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3, tenuto conto del comune interesse alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invece, rispetto alle ulteriori domande svolte, il è risultato soccombente. Parte_1
In tal senso, va evidenziato che il ricorrente ha anche presentato reclamo avverso l'ordinanza presidenziale;
reclamo definito con Decreto di rigetto n. cronol. 1277/2023 dell'1.6.2023 dalla
Corte d'Appello di Venezia.
Sul punto, giova ribadire il consolidato principio per il quale la liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio (Cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile- complessità media;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) della fase istruttoria svolta, caratterizzata dall'espletamento di due C.T.U. e di prova orale;
f) delle spese relative al procedimento di reclamo dell'ordinanza presidenziale, presentato dal definito con Decreto di rigetto n. cronol. 1277/2023 dell'1.6.2023 dalla Corte d'Appello Parte_1 di Venezia;
g) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto;
h) della nota spese depositata dal difensore di parte resistente.
7.1 Con riferimento alle spese di C.T.U. si osserva quanto segue.
Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020).
18 Nella specie, anche in applicazione del principio di causalità, si rileva che:
- la C.T.U. ricostruttiva della situazione si è resa necessaria in ragione delle reciproche contestazioni delle parti sulle rispettive condizioni;
- la C.T.U. volta alla verifica circa la capacità genitoriale delle parti ed alle ragioni del rifiuto opposto dal minore al padre corrisponde ad attività nel precipuo interesse del minore, dunque comune alle parti.
Pertanto, le spese di C.T.U., liquidate rispettivamente come da decreto del 2.12.2024 e del
30.9.2024, vanno definitivamente poste in capo alle parti, ciascuna per la quota di metà.
7.2 La ha anche chiesto che vengano poste a carico del ricorrente le spese sostenute per la CP_1
C.T.P..
Ebbene, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
Tuttavia, presupposto perché il giudice possa procedere a tale valutazione è che la parte fornisca la prova di avere sostenuto effettivamente i costi per la c.t.p..
Infatti, la Suprema Corte ha di recente chiarito che, in tema di spese sostenute per la consulenza. tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Nella specie, la resistente ha depositato mera copia delle fatture emesse dal C.t.p. e non anche prova del pagamento effettuato in suo favore, ragione per cui nulla può essere disposto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa da nei confronti dei con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1 vista la sentenza non definitiva n. 248/2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_2 Controparte_1 prevalente presso la stessa;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con lo stesso;
PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della resistente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Controparte_1 mensile di € 3.000,00 (1.500,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli
19 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e detto assegno sarà Per_1 Per_2 annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
PONE A CARICO del ricorrente nella misura del 70%, l'onere Parte_1 per le seguenti spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi;
PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della resistente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Controparte_1 divorzile di € 800,00; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di marzo 2024, secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
DICHIARA compensate le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna Parte_1
l pagamento in favore di ella quota residua, che si liquida
[...] Controparte_1 in € 74,40 (2/3 di 111,60) per esborsi vivi ed in € 8.958,00 (2/3 di 13.437,00) per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, se dovute;
PONE definitivamente a carico delle parti, ciascuna per la quota di metà, le spese delle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 2.12.2024 e del
30.9.2024.
20 Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 30.9.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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