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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 557 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LEVRATTO GIULIANO, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. , giusta delega in CP_1 Controparte_2
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 CP_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
ed .
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di ed , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 9.05.2010 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 7, parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, condotta in locazione, è assegnata alla signora che la abiterà unitamente CP_1
ai figli minori e che si farà integralmente carico del canone di locazione e di ogni altra spesa relativa all'immobile (utenze, oneri condominiali ecc..). provvederà inoltre a volturare a suo nome le utenze ancora intestate al signor il prima possibile. CP_3
3) Il signor non vive più nella casa coniugale ed ha provveduto a trasferirsi altrove Parte_1
portando con sé i propri effetti personali. Provvederà altresì a spostare la residenza da tale abitazione il prima possibile, e comunque entro 12 mesi dalla sottoscrizione del ricorso, così da consentire alla signora di poter usufruire delle agevolazioni legate alla misura dell'ISEE. CP_1
4) I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere i beni di rispettiva proprietà e di non avere beni mobili, immobili, conti correnti e titoli cointestati;
5) I figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 Per_2
residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
6) Il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere i minori quando lo ritiene;
in ogni caso, li avrà sempre con sé per un week end ogni due e nei giorni infrasettimanali, seguendo secondo il seguente calendario:
- nei week end in cui il padre li avrà con sé, potrà tenerli dal sabato mattina al lunedì mattina successivo;
mentre nei week end in cui staranno con la madre li terrà dal venerdì all'uscita dalla scuola e fino al sabato mattina;
nei giorni infrasettimanali il padre terrà con sé i figli dal martedì
all'uscita della scuola e sino al giovedì all'ingresso della scuola.
Egli inoltre potrà tenere con sé i figli fino a 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, e fino a 7 giorni consecutivi durante il periodo delle festività natalizie, tenuto comunque conto dei desideri dei figli e delle esigenze lavorative dei genitori. Le parti potranno comunque sempre concordare modifiche e/o variazioni a quanto sopra previsto.
7) I figli minori trascorreranno i giorni di celebrazione delle festività (a titolo esemplificativo: Natale,
Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) con i genitori con il criterio dell'alternanza annuale,
tenuto comunque conto dei desideri dei figli e delle esigenze lavorative dei genitori. 8) In conseguenza delle modalità di affidamento, nonché delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, nulla sarà reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento per i figli.
Le spese straordinarie vengono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. A tal fine i coniugi si riportano a quanto previsto nel verbale reso dal Tribunale di Savona Sezione Civile in data 15.01.2024, da intendersi qui per brevità integralmente trascritto ed accettato dai coniugi,
anche per quanto attiene la regolamentazione delle stesse, con distinzione tra quelle che richiedono il preventivo accordo dei coniugi da quelle che non lo richiedono.
9) L'Assegno Unico per figli a carico sarà incassato dalla madre nella misura del 100%; restano in ogni caso a carico di quest'ultima il vitto, l'abbigliamento, le spese dell'abitazione, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, le ricariche telefoniche;
per quanto concerne la mensa scolastica, i genitori provvederanno a sostenere il relativo costo nella misura del 50%;
l'eventuale baby-sitter sarà a carico del genitore che ne usufruirà nei giorni in cui terrà i figli.
Le parti inoltre espressamente precisano, convengono e pattuiscono che ogni eventuale futura modifica e/o variazione (in diminuzione o in aumento) e/o cessazione dell'Assegno Unico o di altra contribuzione/agevolazione legata ai figli (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: per l'età,
mutamento delle condizioni economiche dei coniugi e/o per modifiche legislative) non potrà mai comportare alcun onere di automatica integrazione e/o corresponsione di somme, a qualsiasi titolo,
a carico di entrambi i coniugi essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione delle condizioni economiche del presente atto.
10) Con il presente atto le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico e/o di mantenimento e/o divorzile e dichiarano di aver risolto, regolato e definito,
in via transattiva e novativa, ogni loro rapporto e tutte le rispettive pretese economiche, anche per il pregresso, sino alla data odierna e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo quanto previsto nella presente scrittura.
11) I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.” Così deciso nella Camera di Consiglio in data 08.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo