Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 807 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Francavilla al Mare, Via Pola C.F._2
n. 33, presso lo studio dell'Avv. Sergio Angelucci, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTI E
(P. I.V.A..: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e (C.F.: ), CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Chieti, Via Sant'Eligio n. 52, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Morgante, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace. CONCLUSIONI: per gli appellanti: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto e, mentre ci si riporta a tutte le precedenti eccezioni, deduzioni, difese e richieste anche istruttorie fatte in primo grado e non accolte dal Giudice di pace di Chieti, in totale riforma della sentenza del 05-07/06/ 2024 n.204/2024 resa inter partes dal Giudice di pace di Chieti - avv.Sandra Cacciatore-, accogliere la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo dell'08.06.2023 proposta dagli opponenti e , Parte_1 Parte_2 odierni appellanti, e per l'effetto revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto nonchè inefficace e infondata la pretesa del ricorso che l'ha provocato e conseguentemente condannare la persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore- corrente in Chieti alla Via B.Croce,220 e l'Agente immobiliare sig.ra al pagamento delle spese e compenso CP_2 del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge;
in subordine ed in via istruttoria e, senza con ciò voler invertire l'onere della prova, ammettere la prova per interpello e testi dedotta con il detto ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo così come richiesta con note di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 06/05/2024 e che qui abbiansi per richiamate ed integralmente trascritte. Per gli appellati: RIGETTARE la richiesta di sospensiva perché infondata in fatto e diritto per mancanza dei requisiti sia del periculum in mora che del fumus boni iuris;
RIGETTARE l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti tutti inammissibili;
RIGETTARE il formulato appello confermando integralmente la sentenza n. 204/2024 impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa nella misura di legge per il doppio grado di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE
“mediazione per vendita immobiliare” del 15.6.2022. Tale somma era pari all'80% della provvigione dovuta all'agente nel caso in cui l'immobile fosse stato venduto direttamente prima della scadenza del contratto. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dai sig.ri i quali si dolevano che le Pt_2 clausole (in particolare quella di esclusiva) non sarebbero state comunicate, precisate e spiegate in violazione delle norme sul codice del consumo e, comunque, sarebbero da considerarsi vessatorie. Si costituivano in primo grado sia la che la sig.ra Controparte_1 CP_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con la gravata sentenza il giudice di pace ha rigettato l'opposizione dei sig.ri i quali hanno interposto gravame. Pt_2
Con primo motivo di appello la sentenza viene criticata laddove non ha considerato che la vessatorietà della clausola di esclusiva imporrebbe la prova, a carico del professionista, di specifica trattativa sulla detta clausola. Con secondo motivo di appello si dolgono dell'irrilevanza del contributo del mediatore alla stipula del contratto, posto che l'acquirente è un condomino perfettamente a conoscenza della offerta, appunto perché avente altro immobile nello stabile. Infine, si dolgono che il giudice di primo grado non avrebbe considerato e dato adeguata rilevanza al disconoscimento delle firme sul contratto. Si sono costituiti la e la sig.ra insistendo Controparte_1 CP_2 per il rigetto del gravame. Ciò detto, si osserva quanto segue. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 05/04/2023) 09/01/2024, n. 673 la quale ha stabilito che “in ordine alla natura dirimente del fatto omesso, si rileva che la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa allorché la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione (tra cui il patto di esclusiva, che pone restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ex art. 1341, secondo comma, c.c.), mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 ; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 3373 del 15/06/1979; Sez. 3, Sentenza n. 248 del 12/01/1979; Sez. U, Sentenza n. 3989 del 15/09/1977)”. Nella motivazione, si coglie, chiaramente, che la clausola di esclusiva in tema di mediazione immobiliare è una clausola vessatoria. Tuttavia, nella medesima sentenza, viene affermato che la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione, con ciò facendo ipotizzare che, se vi è autonoma sottoscrizione, la trattativa non sarebbe necessaria. Occorre, dunque, domandarsi se tale ultima affermazione possa essere condivisibile e, dunque, se la specifica sottoscrizione possa ritenersi alternativa rispetto alla trattativa. La citata sentenza richiama l'ordinanza Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 che, a sua volta, in motivazione fa riferimento alle pronunce della Suprema Corte Cass. 3407/1986; Cass. 3989/1977; Cass. 233/1973; Cass. 3625/1969; Cass. 5422/1978; Cass. 3625/1969. Aderendo a tale orientamento le clausole 10 e 11 del contratto, contenenti, rispettivamente, l'esclusiva e la penale, sarebbero salve in quanto recanti doppia sottoscrizione. Tuttavia, appare preferibile l'orientamento per il quale, per le clausole vessatorie, accanto alla doppia sottoscrizione, è necessaria anche la trattativa individuale (il cui onere della prova è a carico del professionista). Si veda, ad esempio, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020: nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale). Da ultimo, anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4140 del 14/02/2024: In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto. La Corte, nella citata sentenza, ha infatti precisato che la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- [ e già agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nonché ( per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1. D.lgs. n. 62 del 2018 ) agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo- ] prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto ( Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262). Essa è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) ( v. Cass., 26/9/2008, n. 24262, e conformemente, Cass., 15/10/2019, n. 25914 ). Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella - concorrente- posta all'art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802)…. Si è da questa Corte altresì sottolineato come ex art. 34, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo-, il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal
“professionista” e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spettando viceversa al
“professionista” superare tale presunzione, dando prova che le singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività ( v. Cass., 26/9/2008, n. 24262 ). La trattativa, quale presupposto di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela del consumatore ex d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo- ( v. Cass., 20/3/2010, n. 6802 ), costituisce infatti un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento;
ovvero dimostrare che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, le clausole presuntivamente abusive nello specifico caso concreto non determinino il <
<significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto> in cui ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 si sostanzia La vessatorietà della clausola in argomento ( cfr. Cass., 27/11/2012, n. 21070; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Case., 28/6/2005, n. 13890). Si è al riguardo altresì precisato che l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore è consentita solo allorquando ogni clausola presuntivamente abusiva risulti essere stata fatta oggetto di specifica trattativa (seria, effettiva ed individuale ), per l'esclusione dell'applicabilità della disciplina di tutela consumeristica in argomento all'intero contratto non essendo invero sufficiente l'effettuazione di una negoziazione meramente parziale, limitata solamente ad alcune clausole (magari le più marginali e meno significative) che lo compendiano. A tale stregua, alle clausole contrattuali che non abbiano costituito oggetto di specifica trattativa individuale con le caratteristiche più sopra indicate si applica la disciplina di tutela del consumatore (Cass., 6/9/2007, n. 18743; Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 3/4/2013, n. 8167)…. Perché l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare -come dettocaratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). In particolare, il requisito della effettività si sostanzia non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità per il consumatore di determinare il contenuto del contratto;
il requisito della individualità va inteso non già in senso soggettivo (con riferimento cioè ai soggetti che conducono la trattativa) bensì oggettivo, con riguardo cioè alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262)... Allorquando il testo contrattuale utilizzato da un consumatore venga predisposto da un notaio o da altri professionisti ( quali ad esempio un avvocato o un commercialista) l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento, può ritenersi del pari esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti. Alla luce delle coordinate interpretative di cui sopra, non essendo stata fornita la prova della trattativa da parte del professionista (sebbene la prova veniva chiesta, a contrario, dal consumatore e non ammessa), l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta. Le spese di lite, visto l'orientamento non univoco della giurisprudenza, come sopra illustrato, possono compensarsi per tutti i gradi di giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo del giudice di pace di Chieti del 26.5.2023, depositato in cancelleria il 24.5.2023 (sic!);
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
Così deciso in Chieti, il 8.4.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco