Ordinanza cautelare 13 marzo 2024
Parere definitivo 15 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02349/2026REG.PROV.COLL.
N. 01319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mia Callegari, Andrea Fenoglio e Maria Rizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rizzotto in Roma, via delle Milizie, 1;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. IN SO e udito per l’appellante l’avvocato Mia Callegari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono:
a) la comunicazione verbale del 25 novembre 2021, con cui il Comandante -OMISSIS- ha ritenuto non meritevole di esame la richiesta di reimpiego per situazione di particolare gravità, proposta Caporal maggiore capo -OMISSIS-, dal Reggimento di -OMISSIS- (SA) ad -OMISSIS- o nelle immediate vicinanze di -OMISSIS-, ove risiede il nucleo familiare dell’istante;
b) il provvedimento n. 8PAS1BInd.C1. 5.15.0 del 2 febbraio 2022 con cui il Comandante ha ritenuto i requisiti di gravità prospettati dal militare non sufficienti per l’inoltro della proposta di reimpiego agli organi sovraordinati.
2. Con ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, il Caporal maggiore capo -OMISSIS- impugnava i provvedimenti sopra indicati, censurandoli sotto i plurimi profili di violazione di legge, violazione della direttiva P-001/2021 “ Procedure per l’Impiego del Personale Militare dell’Esercito ”, difetto di motivazione ed eccesso di potere.
3. Il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza -OMISSIS-, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, proposto avverso il diniego verbale del Comandante, e respingeva i motivi aggiunti, proposti avverso il diniego scritto, tenuto conto della valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione e dell’insussistenza di una situazione di gravità tale da non consentire altra soluzione che il trasferimento del militare.
4. L’interessato ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando i seguenti motivi di gravame.
I. ILLEGITTIMITÀ E/O INVALIDITÀ E/O ANNULLABILITÀ E/O INEFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST., DELL’ART. 35 C.P.A. E DELL’ART. 112 COD. PROC. CIV. ILLEGITTIMADICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PRINCIPALE. ES NC.
II. ILLEGITTIMITÀ E/O INVALIDITÀ E/O ANNULLABILITÀ E/O INEFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ES E/O NON CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990, DEGLI ARTT. 2, 24, 97, 103 E 117 COST. E DELL’ART. 41, COMMA 1 E 2, CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.
III. ILLEGITTIMITÀ E/O INVALIDITÀ E/O ANNULLABILITÀ E/O INEFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ES E/O NON CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 OCTIES DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DI LEGGE. CARENTE/ES MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ.
IV. ILLEGITTIMITÀ E/O INVALIDITÀ E/O ANNULLABILITÀ E/O INEFFICACIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 111 E 113 COST. E DELL’ART.112 C.P.C. CARENTE/NON CORRETTA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO E AL VIZIO DI ECCESSO DI POTERE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. ES NC
5. Con ordinanza 13 marzo 2024 n. 930 è stata respinta l’istanza di sospensione di esecutività della sentenza impugnata per difetto di fumus boni iuris .
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello il ricorrente impugna il capo della sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado proposto avverso il diniego verbale, in ragione dell’intervenuta adozione del diniego scritto n. 8PAS1BInd.C1. 5.15.0 del 2 febbraio 2022 con cui il Comandante di Reggimento ha escluso che le esigenze prospettate dal militare potessero giustificare l’inoltro della proposta di reimpiego agli organi sovraordinati.
Evidenzia l’appellante il proprio interesse all’annullamento del primo provvedimento, non solo a titolo di ristoro morale e a fini risarcitori, ma anche perché l’annullamento dell’atto iniziale produrrebbe i propri effetti anche sull’atto impugnato con motivi aggiunti.
10. Il motivo è infondato.
11. Il diniego verbale di proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità- comunicato all’interessato all’esito del colloquio con il Comandante di reggimento tenutosi in data 25 novembre 2021- è stato sostituito dall’atto del 2 febbraio 2022 con cui il medesimo Comandante ha comunicato per iscritto l’esito negativo del colloquio, evidenziandone le ragioni.
12. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, tra i due atti non è rinvenibile alcun rapporto di conseguenzialità/presupposizione bensì di successione/sostituzione poiché, come osservato dal T.a.r., con il secondo provvedimento l’amministrazione ha provveduto nuovamente sull’istanza di reimpiego, confermando per iscritto il precedente diniego comunicato verbalmente.
13. Secondo la giurisprudenza, in caso di successiva adozione di un atto confermativo, quello precedentemente impugnato ha ormai consumato la propria efficacia, con conseguente carenza di interesse a coltivarne l’impugnativa poiché nessuna concreta utilitas può derivare alla parte ricorrente dalla decisione del ricorso (Cons Stato, sez. II, 16 maggio 2024, n. 4375).
14. Fermo quanto appena osservato, le censure di merito prospettate dal ricorrente avverso il diniego di proposta comunicato oralmente (violazione dell’art. 2 l. 241/1990, e dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, difetto di motivazione) sono comunque infondate, atteso che:
a) il procedimento per il reimpiego per situazioni di particolare gravità si avvia con la proposta del Comandante di corpo, formulata all’esito del colloquio orale con il militare interessato, e termina con un provvedimento di trasferimento del DIPE (dipartimento impiego del personale dell’Esercito) o con la comunicazione scritta di rigetto della proposta comunicata all’interessato dal Comandante proponente (punto 5.4.4. della Direttiva P-001 procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito anno 2021);
b) non si tratta di un procedimento ad istanza di parte, bensì ad impulso d’ufficio rispetto al quale il colloquio verbale con l’interessato si atteggia a fase istruttoria pre-procedimentale, meramente funzionale a valutare la sussistenza dei presupposti per l’avvio officioso del procedimento con la formulazione della proposta da parte del Comandante, tant’è che, come specificato al punto 5.4.4 della citata direttiva, “ L’attivazione della procedura descritta è possibile esclusivamente attraverso colloquio fra il militare interessato ed il Cte di Corpo/Col./1° U. Gen.. L’eventuale presentazione d’istanza formale, volta alla segnalazione di situazioni di particolare gravità, dovrà essere restituita all’interessato da parte dell’EdO di appartenenza, in quanto inoltrata in maniera irrituale ”;
c) a fronte della richiesta (irrituale) di reimpiego inviata via PEC dall’interessato in data 19 ottobre 2021, l’amministrazione, pur non essendo tenuta, ha comunque fornito riscontro scritto con il provvedimento comunicato in data 2 febbraio 2022 ed impugnato con i motivi aggiunti.
15. Per tali ragioni, il motivo deve essere respinto.
16. Con il secondo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze proposte avverso il provvedimento n. 8PAS1BInd.C1.5.15.0 del 2 febbraio 2022 che sarebbe affetto da invalidità derivata dal precedente diniego orale e da vizio di integrazione postuma della motivazione.
17. Le censure sono prive di pregio.
18. Come sopra osservato, il provvedimento del 2 febbraio 2022, impugnato con i motivi aggiunti, ha sostituito il diniego comunicato oralmente all’esito del colloquio verbale: si tratta di un atto autonomo rispetto al quale non è configurabile né un vizio di invalidità derivata né un’integrazione postuma della motivazione rispetto al diniego verbale.
19. Anche il secondo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
20. Con il terzo motivo di appello si censura il capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti, relativo al difetto di motivazione del provvedimento del 2 febbraio 2022 poiché non terrebbe conto della situazione familiare del ricorrente.
21. Il motivo è infondato.
22. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 27 novembre 2025 n. 9357; id., 12 dicembre 2025, n. 9845 e 21 dicembre 2022 n. 11155, relative all’analogo istituto previsto dall’art. 398 del regolamento generale per l’Arma dei carabinieri) l’istituto del trasferimento del militare per situazioni di particolare gravità ha natura eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti. Esso presuppone l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, in quanto frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati e subordinato a stringenti limiti; un onere motivazionale rinforzato è, pertanto, predicabile per il caso di accoglimento dell’istanza, anche in considerazione dell’alterazione dell’ordine dei trasferimenti che ne deriva. Nel bilanciamento degli interessi, i bisogni personali e familiari del militare restano comunque subordinati - in ragione dello status rivestito - alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza.
23. Nel caso di specie, l’amministrazione ha ritenuto che la situazione familiare del militare, non dissimile da quella di altri commilitoni che prestano servizio in località lontane dal proprio nucleo familiare con figli minori e genitori e suoceri anziani, non giustificasse l’alterazione del regime ordinario dei trasferimenti.
24. La valutazione dell’amministrazione non pare affetta da palese irragionevolezza o illogicità, anche considerando la documentazione medica prodotta in giudizio dall’interessato, da cui risulta che:
a) la figlia minore soffre di ansia per la separazione dalla madre (Appuntato scelto della Guardia di Finanza che a maggio 2018 ha ottenuto il trasferimento presso il Gruppo -OMISSIS- della G.d.f.);
b) il figlio minore segue un percorso di logopedia per lo sviluppo del linguaggio con frequenza bisettimanale;
c) la madre del militare soffre di disturbo ansioso post traumatico e il padre soffre di disturbo disadattivo con umore depresso.
25. Non emerge dalle circostanze sopra indicate quella situazione di eccezionale gravità, non prevedibile ex ante e non fronteggiabile con gli ordinari istituti a supporto delle esigenze della famiglia, dei minori e delle persone disabili, tale da giustificare una deroga alle ordinarie regole di trasferimento a cui soggiacciono gli altri militari che versano in situazioni personali non dissimili.
26. Anche il terzo motivo deve, quindi, essere respinto.
27. Con il quarto motivo di appello il ricorrente lamenta l’omesso esame da parte del T.a.r. della censura relativa al difetto di competenza del Comandante di reggimento con riguardo alla decisione di reimpiego, dovendo lo stesso limitarsi ad una valutazione di completezza della documentazione prodotta.
28. Il motivo è infondato.
29. Il T.a.r. ha preso in esame la censura, evidenziando che “ la contestazione in esame non coglie nel segno, atteso l’alto tasso di discrezionalità del procedimento di reimpiego di cui si verte, relativo a gravi situazioni familiari non specificamente disciplinate da fonti di rango primario ”.
30. Di qui l’infondatezza del vizio di omessa pronuncia.
31. Quanto al merito della censura, la proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità, prevista dal punto 5.4.4 della Direttiva «P001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito» 2021, costituisce un istituto speciale e derogatorio che riconosce al Comandante del corpo un potere di iniziativa e di sollecitazione della valutazione della scala gerarchica al fine di prevenire eventuali conseguenze negative sul rendimento di servizio del militare interessato (Cons. Stato, sez. II, 27 novembre 2025 n. 9357).
32. La decisione del Comandante di formulare la proposta di reimpiego è connotata da ampia discrezionalità, al pari della decisione del DIPE di accogliere o respingere la proposta in questione.
33. La direttiva non circoscrive l’operato del Comandante alla mera valutazione della documentazione (solo eventualmente) presentata dal militare a sostegno della richiesta, ma affida al diretto superiore gerarchico un’indagine ben più ampia e penetrante che investe la persona del militare: di qui la previsione del colloquio orale come presupposto necessario per la formulazione della proposta, primo atto di avvio del procedimento.
34. Spetta, infatti, al Comandante valutare, all’esito del colloquio orale, se la problematica sia meritevole di essere sottoposta alla valutazione delle autorità superiori. In caso di vaglio positivo, è tenuto ad inoltrare un’apposita relazione scritta direttamente al Comandante del VA/AC, allegando alla segnalazione eventuali documenti prodotti dal militare (es. certificati medici, atti giudiziari) e tenendo informata la linea gerarchica.
35. Oggetto della valutazione del DIPE non è la documentazione prodotta dal militare a sostegno della richiesta, ma la proposta formulata dal Comandante, che, all’esito del confronto personale con il militare, abbia riscontrato, con valutazione ampiamente discrezionale, la sussistenza dei presupposti di eccezionalità e gravità tali da giustificare il reimpiego.
36. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello.
37. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
OR RT, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
IN SO, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SO | OR RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.