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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2597/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 06/11/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210068053671000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1981/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva cartella di pagamento n.
29320210068053671000 nei confronti della società “Ricorrente_1 S.r.l.” per il recupero di complessivi euro 7.658,78 a titolo di Tari-anno di imposta 2014 e Imposta Comunale pubblicità per l'anno di imposta 2019.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: la nullità della cartella per omessa notificazione degli atti prodromici;
la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notificazione avvenuta tramite Pec;
il difetto di sottoscrizione dell'atto da parte del titolare dell'ufficio o suo delegato;
ed infine, il difetto di motivazione con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6801 depositata in data 6 novembre 2023, ritenendo infondate tutte le doglianze esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. eccependo la violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 circa il deposito tardivo della relata di notifica e reitera le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondata è, in primo luogo, l'invocata erroneità della sentenza di prime cure per aver ammesso il deposito tardivo della documentazione.
Come noto, alla luce del novellato art. 58 D.lgs. n. 546/1992 “nell'ambito del processo tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345
c.p.c.” (Cass., sez. 5, Sentenza n.29087/18). Tale possibilità è consentita, infatti, "anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti" (Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, n. 8089). Nel caso di specie, infatti, l'allegazione documentale appare “indispensabile ai fini della decisione della causa” e, in quanto tale, ritenuta ammissibile da questo Giudice.
Sulla scorta della documentazione prodotta, infatti, risulta puntualmente che: l'avviso di accertamento n.
1004/2019 per omesso/insufficiente versamento Tari/2014 è stato notificato mezzo Pec in data
27.12.2019 – l'avviso di accertamento n. 350/2019 per Imposta comunale sulla pubblicità è stato notificato mezzo Pec in data 27.08.2019. Egualmente infondata la più generica doglianza relativa al profilo motivazione afferente alla cartella opposta. L'atto oggetto di contestazione, infatti, delucida in modo manifesto le ragioni che giustificano l'atto emesso per il recupero delle imposte dovute, consentendo al contribuente di prendere chiara contezza della propria esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione e, parimenti, di essere munito degli strumenti necessari per esercitare un diritto di difesa pieno ed effettivo, in conformità con gli artt. 24, 111 e 113 Cost.
E invero, con specifico riferimento all'onere di motivazione che la cartella di pagamento è chiamata a soddisfare, la disciplina che funge da cartina di tornasole è contenuta all'art. 25 DPR n. 602/1973, il quale elenca il contenuto minimo che la stessa deve possedere per poter essere dichiarata legittima. In particolare, la cartella deve contenere: la descrizione del tributo, l'indicazione del periodo di imposta,
l'imponibile, l'aliquota applicata, l'invito a provvedere al pagamento entro i termini previsti, le informazioni sulle modalità di pagamento e le istruzioni per richiedere rateizzazioni/sospensioni, ovvero per proporre ricorso;
elementi, quelli declinati, tutti presenti nella cartella contestata.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità della cartella opposta. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro 1.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2597/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 06/11/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210068053671000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1981/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva cartella di pagamento n.
29320210068053671000 nei confronti della società “Ricorrente_1 S.r.l.” per il recupero di complessivi euro 7.658,78 a titolo di Tari-anno di imposta 2014 e Imposta Comunale pubblicità per l'anno di imposta 2019.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: la nullità della cartella per omessa notificazione degli atti prodromici;
la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notificazione avvenuta tramite Pec;
il difetto di sottoscrizione dell'atto da parte del titolare dell'ufficio o suo delegato;
ed infine, il difetto di motivazione con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6801 depositata in data 6 novembre 2023, ritenendo infondate tutte le doglianze esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società Ricorrente_1 S.r.l. eccependo la violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 circa il deposito tardivo della relata di notifica e reitera le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondata è, in primo luogo, l'invocata erroneità della sentenza di prime cure per aver ammesso il deposito tardivo della documentazione.
Come noto, alla luce del novellato art. 58 D.lgs. n. 546/1992 “nell'ambito del processo tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345
c.p.c.” (Cass., sez. 5, Sentenza n.29087/18). Tale possibilità è consentita, infatti, "anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti" (Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, n. 8089). Nel caso di specie, infatti, l'allegazione documentale appare “indispensabile ai fini della decisione della causa” e, in quanto tale, ritenuta ammissibile da questo Giudice.
Sulla scorta della documentazione prodotta, infatti, risulta puntualmente che: l'avviso di accertamento n.
1004/2019 per omesso/insufficiente versamento Tari/2014 è stato notificato mezzo Pec in data
27.12.2019 – l'avviso di accertamento n. 350/2019 per Imposta comunale sulla pubblicità è stato notificato mezzo Pec in data 27.08.2019. Egualmente infondata la più generica doglianza relativa al profilo motivazione afferente alla cartella opposta. L'atto oggetto di contestazione, infatti, delucida in modo manifesto le ragioni che giustificano l'atto emesso per il recupero delle imposte dovute, consentendo al contribuente di prendere chiara contezza della propria esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione e, parimenti, di essere munito degli strumenti necessari per esercitare un diritto di difesa pieno ed effettivo, in conformità con gli artt. 24, 111 e 113 Cost.
E invero, con specifico riferimento all'onere di motivazione che la cartella di pagamento è chiamata a soddisfare, la disciplina che funge da cartina di tornasole è contenuta all'art. 25 DPR n. 602/1973, il quale elenca il contenuto minimo che la stessa deve possedere per poter essere dichiarata legittima. In particolare, la cartella deve contenere: la descrizione del tributo, l'indicazione del periodo di imposta,
l'imponibile, l'aliquota applicata, l'invito a provvedere al pagamento entro i termini previsti, le informazioni sulle modalità di pagamento e le istruzioni per richiedere rateizzazioni/sospensioni, ovvero per proporre ricorso;
elementi, quelli declinati, tutti presenti nella cartella contestata.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità della cartella opposta. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro 1.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.