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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1857/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO DO
1
N. 1857/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1857 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Nicola Di Benedetto e con questi elettivamente domi- ciliato presso lo studio del difensore sito in Santa RI Capua Vetere (CE) alla via Carlo Santagata n. 73;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giu- CP_2 seppe Landolfi e presso di questi elettivamente domiciliata in San Marco
Evangelista CE) alla via Amendola n. 12;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva in giudi- Controparte_1
2
zio al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. CP_2
7024/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa RI Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 16.10.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne delle risultanze istruttorie. In particolare, il Giudicante assumeva che l'appellante non provava il rifacimento della pavimentazione della strada og- getto del sinistro. Tale decisione è errata, in quanto, già in primo grado ve- nivano allegati la determina di attribuzione dei lavori, nonché il certificato di regolare esecuzioni dei medesimi datato 30.12.2019; 2) Il Giudice di prime cure errava nel fondare il proprio convincimento sulla base della dichiara- zione testimoniale del non tenendo conto dell'interesse del Testimone_1 medesimo al fine della causa, essendo lo stesso il genero dell'appellata
[...]
3) Il Giudice di prime cure errava nel non valutare la contraddi- CP_3 zione tra quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale e CP_2 quanto dichiarato dal teste la prima, infatti, affermava di essere ca- Tes_1 duta all'uscita del sottopassaggio;
il secondo affermava che la buca si trova- va vicino ad una grata di ferro, quest'ultima mai menzionata dalla né CP_2 nell'interrogatorio formale, né nell'atto introduttivo del giudizio;
4) Il Giudi- ce di prime cure errava nel non ritenere utili ai fini della decisione le dichia- razioni testimoniali di e rispetti- Testimone_2 Testimone_3 vamente, Geometra e Ass. Capo P.M. del comune appellante;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, accertati i fatti di causa, esaminati gli atti, i documenti, le risultanze processuali acquisite, le prove documentali prodotte dalle parti ed acquisite agli atti del procedimento, rigettare la domanda proposta dall'appellata, con con- danna al pagamento delle spese e degli onorari di lite, relativi ad entrambi i gradi di giu- dizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Il Giudice di CP_2 prime cure correttamente poneva a fondamento della decisione la dichiara- zione testimoniale resa da in quanto scevra da vizi logici;
2) Testimone_1
Il Giudice di prime cure correttamente non poneva a fondamento della de- cisione le dichiarazioni dei testi dell'Ente convenuto, odierno appellante, in quanto non davano prova delle reali condizioni della strada al momento del sinistro;
3) I rilievi fotografici depositati in atti non lasciano dubbi circa la
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presenza della buca sulla strada;
4) La sentenza è corretta e va confermata.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Ri- CP_2 gettarsi l'appello proposto;
2) Confermare la sentenza di I grado;
3) Condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 7024/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa RI Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda attorea condannando il comune con- venuto, odierno appellante, a risarcire il danno a seguito del sinistro occorso in data 15.05.2021.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, non ritiene pro- vata la domanda ex art 2697 c.c. incombente su parte attrice per le ragioni che seguono.
E' anzitutto jus recpetum che: "Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 (“ciascuno è responsabile del danno ca- gionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atte- so che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel pe- rimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai ricono- sciuto che in astratto l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico tran- sito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013)."
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.
(ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il dan- no, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dal- la cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass.
n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso
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fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altri- menti esistente fra la cosa e il danno."
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orienta- mento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della respon- sabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il ri- gore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal ca- poverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso de- ve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesi- stenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per de- terminare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità ade- guata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come con- seguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque ac- cidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezza- bile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'ante- cedente necessario."
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappre- senta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale as- sorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrappo- nendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il ca- so fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggetti-
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vo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento le- sivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la pos- sibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattua- le, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere ap- prezzato - al pari del fortuito anche sulla base di una valutazione officiosa
(cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzio- ne di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevo- lezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Tribunale di
Bari n. 207/2024).
Tornando all'esame del caso concreto, in atti vi sono dei rilievi fotografici raffiguranti due luoghi diversi;
più precisamente, parte appellante depositava in primo grado alcune diapositive indicanti una strada pavimentata e priva di buche con un cartello indicante “via Sandro Pertini”, strada teatro del sinistro;
parte appellata depositava altre diapositive raffiguranti un sottopassaggio dove, vicino ad una grata, presumibilmente di scolo dell'acqua piovana, po- sta al centro della strada, è visibile una sconnessione del manto stradale, con un cartello indicante “via Giovanni Falcone”. È evidente una contraddizione in relazione al luogo teatro del sinistro.
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Orbene, dall'analisi dell'incarto processuale, in particolare dall'atto di cita- zione in primo grado, si evince che la nel mentre percorreva CP_2 la via Sandro Pertini, inciampava in una buca ricoperta di fogliame e cadeva al suolo.
In sede di interrogatorio formale, svoltosi in data 19.05.2023, dinanzi al
Giudice di Pace, la affermava che “la strada che porta al cimitero di Spa- CP_2 ranise di presentava perfettamente percorribile. Uscita dal sottopassaggio a causa di una buca ricoperta di foglie, cadeva al suolo”;
Il teste escusso in data 19.05.2023, affermava “seguivo mia mo- Testimone_1 glie e la signora che camminava davanti a noi quando ho visto la signora CP_2 CP_2 mettere un piede nella buca che al momento coperto da fogliame e non era visibile, detta buca era vicino ad una grata in ferro per lo scolo delle acque”.
Dalle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta, oggi odierna appellante, in particolare il Geom. e l'.Ass. Tes_2 Testimone_4 emergeva che la strada teatro del sinistro era stata oggetto di lavori di rifa- cimento del manto stradale nel 2019 e che, non presentava alcuna sconnes- sione e/o buca.
Tali dichiarazioni venivano confermati dalla determina n. 543/2019 con cui si affidavano i lavori alla ditta e dal certificato di regolare Controparte_4 esecuzione dei lavori datato 30.12.2019, depositati in atti.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dall'incarto processuale, questo Tribu- nale, non ritiene provata la responsabilità del nella cau- Controparte_1 sazione del sinistro occorso alla in data 15.05.2021. CP_2
Precisamente, va evidenziato che: - parte attrice ha affermato che l'evento è avvenuto alle ore 10:00 circa del giorno 15.05.2021, ossia notoriamente in un orario con piena luminosità, circostanza confermata anche dal teste
[...]
Tes
in primo grado;
- dalle foto prodotte da parte attrice in primo grado, a voler sostenere che quello rappresentato fosse effettivamente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, appare evidente, quindi visibile ed evitabile, la sconnessione del manto stradale vicino alla grata di scolo delle acque ma,
l'attrice non deduce una ragione plausibile per cui, non solo non abbia evita- to di porre il piede nella sconnessione, a maggior ragione come dichiarato, se ricoperta di foglie, ma soprattutto, come mai fosse intenta a camminare al centro della carreggiata e non ai margini di essa;
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta
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colposa del danneggiato, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esi- gibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva allo stesso;
difatti, non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevita- bile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per il danneggiato di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
invero, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla peri- feria, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il caratte- re dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affida- mento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Cass n. 8632/2008);
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attrice, se non la circostanza di essere caduta nel tenimento del comune di e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verifi- cato proprio a causa della res. Pertanto, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè, deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte del danneggiato.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in intera- zione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ra- gionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è su- scettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del dan- neggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del com- portamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fi- no a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziolo- gico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
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comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'e- sclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo,
Cass. n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte del dan- neggiato dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal genera- le c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causa- lità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al Controparte_1
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da CP_2
Condanna al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore del che liquida per Controparte_1 il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al pro- curatore dichiaratosi anticipatario;
mentre per il secondo grado in €
1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Condanna alla restituzione di quanto eventualmente per- CP_2 cepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
Santa RI Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. GO DO
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n. 1857/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO DO
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N. 1857/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1857 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Nicola Di Benedetto e con questi elettivamente domi- ciliato presso lo studio del difensore sito in Santa RI Capua Vetere (CE) alla via Carlo Santagata n. 73;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giu- CP_2 seppe Landolfi e presso di questi elettivamente domiciliata in San Marco
Evangelista CE) alla via Amendola n. 12;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva in giudi- Controparte_1
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zio al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. CP_2
7024/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa RI Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 16.10.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne delle risultanze istruttorie. In particolare, il Giudicante assumeva che l'appellante non provava il rifacimento della pavimentazione della strada og- getto del sinistro. Tale decisione è errata, in quanto, già in primo grado ve- nivano allegati la determina di attribuzione dei lavori, nonché il certificato di regolare esecuzioni dei medesimi datato 30.12.2019; 2) Il Giudice di prime cure errava nel fondare il proprio convincimento sulla base della dichiara- zione testimoniale del non tenendo conto dell'interesse del Testimone_1 medesimo al fine della causa, essendo lo stesso il genero dell'appellata
[...]
3) Il Giudice di prime cure errava nel non valutare la contraddi- CP_3 zione tra quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale e CP_2 quanto dichiarato dal teste la prima, infatti, affermava di essere ca- Tes_1 duta all'uscita del sottopassaggio;
il secondo affermava che la buca si trova- va vicino ad una grata di ferro, quest'ultima mai menzionata dalla né CP_2 nell'interrogatorio formale, né nell'atto introduttivo del giudizio;
4) Il Giudi- ce di prime cure errava nel non ritenere utili ai fini della decisione le dichia- razioni testimoniali di e rispetti- Testimone_2 Testimone_3 vamente, Geometra e Ass. Capo P.M. del comune appellante;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, accertati i fatti di causa, esaminati gli atti, i documenti, le risultanze processuali acquisite, le prove documentali prodotte dalle parti ed acquisite agli atti del procedimento, rigettare la domanda proposta dall'appellata, con con- danna al pagamento delle spese e degli onorari di lite, relativi ad entrambi i gradi di giu- dizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Il Giudice di CP_2 prime cure correttamente poneva a fondamento della decisione la dichiara- zione testimoniale resa da in quanto scevra da vizi logici;
2) Testimone_1
Il Giudice di prime cure correttamente non poneva a fondamento della de- cisione le dichiarazioni dei testi dell'Ente convenuto, odierno appellante, in quanto non davano prova delle reali condizioni della strada al momento del sinistro;
3) I rilievi fotografici depositati in atti non lasciano dubbi circa la
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presenza della buca sulla strada;
4) La sentenza è corretta e va confermata.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Ri- CP_2 gettarsi l'appello proposto;
2) Confermare la sentenza di I grado;
3) Condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 7024/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa RI Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda attorea condannando il comune con- venuto, odierno appellante, a risarcire il danno a seguito del sinistro occorso in data 15.05.2021.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, non ritiene pro- vata la domanda ex art 2697 c.c. incombente su parte attrice per le ragioni che seguono.
E' anzitutto jus recpetum che: "Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 (“ciascuno è responsabile del danno ca- gionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atte- so che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel pe- rimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai ricono- sciuto che in astratto l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico tran- sito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013)."
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.
(ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il dan- no, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dal- la cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass.
n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso
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fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altri- menti esistente fra la cosa e il danno."
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orienta- mento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della respon- sabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il ri- gore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal ca- poverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso de- ve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesi- stenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per de- terminare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità ade- guata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come con- seguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque ac- cidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezza- bile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'ante- cedente necessario."
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappre- senta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale as- sorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrappo- nendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il ca- so fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggetti-
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vo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento le- sivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la pos- sibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattua- le, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere ap- prezzato - al pari del fortuito anche sulla base di una valutazione officiosa
(cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzio- ne di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevo- lezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Tribunale di
Bari n. 207/2024).
Tornando all'esame del caso concreto, in atti vi sono dei rilievi fotografici raffiguranti due luoghi diversi;
più precisamente, parte appellante depositava in primo grado alcune diapositive indicanti una strada pavimentata e priva di buche con un cartello indicante “via Sandro Pertini”, strada teatro del sinistro;
parte appellata depositava altre diapositive raffiguranti un sottopassaggio dove, vicino ad una grata, presumibilmente di scolo dell'acqua piovana, po- sta al centro della strada, è visibile una sconnessione del manto stradale, con un cartello indicante “via Giovanni Falcone”. È evidente una contraddizione in relazione al luogo teatro del sinistro.
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Orbene, dall'analisi dell'incarto processuale, in particolare dall'atto di cita- zione in primo grado, si evince che la nel mentre percorreva CP_2 la via Sandro Pertini, inciampava in una buca ricoperta di fogliame e cadeva al suolo.
In sede di interrogatorio formale, svoltosi in data 19.05.2023, dinanzi al
Giudice di Pace, la affermava che “la strada che porta al cimitero di Spa- CP_2 ranise di presentava perfettamente percorribile. Uscita dal sottopassaggio a causa di una buca ricoperta di foglie, cadeva al suolo”;
Il teste escusso in data 19.05.2023, affermava “seguivo mia mo- Testimone_1 glie e la signora che camminava davanti a noi quando ho visto la signora CP_2 CP_2 mettere un piede nella buca che al momento coperto da fogliame e non era visibile, detta buca era vicino ad una grata in ferro per lo scolo delle acque”.
Dalle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta, oggi odierna appellante, in particolare il Geom. e l'.Ass. Tes_2 Testimone_4 emergeva che la strada teatro del sinistro era stata oggetto di lavori di rifa- cimento del manto stradale nel 2019 e che, non presentava alcuna sconnes- sione e/o buca.
Tali dichiarazioni venivano confermati dalla determina n. 543/2019 con cui si affidavano i lavori alla ditta e dal certificato di regolare Controparte_4 esecuzione dei lavori datato 30.12.2019, depositati in atti.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dall'incarto processuale, questo Tribu- nale, non ritiene provata la responsabilità del nella cau- Controparte_1 sazione del sinistro occorso alla in data 15.05.2021. CP_2
Precisamente, va evidenziato che: - parte attrice ha affermato che l'evento è avvenuto alle ore 10:00 circa del giorno 15.05.2021, ossia notoriamente in un orario con piena luminosità, circostanza confermata anche dal teste
[...]
Tes
in primo grado;
- dalle foto prodotte da parte attrice in primo grado, a voler sostenere che quello rappresentato fosse effettivamente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, appare evidente, quindi visibile ed evitabile, la sconnessione del manto stradale vicino alla grata di scolo delle acque ma,
l'attrice non deduce una ragione plausibile per cui, non solo non abbia evita- to di porre il piede nella sconnessione, a maggior ragione come dichiarato, se ricoperta di foglie, ma soprattutto, come mai fosse intenta a camminare al centro della carreggiata e non ai margini di essa;
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta
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colposa del danneggiato, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esi- gibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva allo stesso;
difatti, non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevita- bile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per il danneggiato di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
invero, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla peri- feria, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il caratte- re dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affida- mento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano (cfr. Cass n. 8632/2008);
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attrice, se non la circostanza di essere caduta nel tenimento del comune di e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verifi- cato proprio a causa della res. Pertanto, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè, deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte del danneggiato.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in intera- zione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ra- gionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è su- scettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del dan- neggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del com- portamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fi- no a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziolo- gico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
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comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'e- sclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo,
Cass. n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte del dan- neggiato dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal genera- le c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causa- lità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al Controparte_1
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da CP_2
Condanna al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore del che liquida per Controparte_1 il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al pro- curatore dichiaratosi anticipatario;
mentre per il secondo grado in €
1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Condanna alla restituzione di quanto eventualmente per- CP_2 cepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
Santa RI Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. GO DO
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