TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.844/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa da
Oggetto:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Lolli , Parte_1 pagamento mandato in atti lavori
Attore
Contro
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difesa dall'avv. Carlo Stasi
mandato in atti
Convenuto
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. del 29.01.2024 la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio il Parte_2 CP_1
sito in Gallipoli località Rivabella per ivi sentir accogliere nei suoi
[...]
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare la sig.ra Pt_1
creditrice del della somma di €.11.939,00 e,
[...] Controparte_1
per lo effetto , condannare il alla pagamento della Controparte_1
somma di €.11.939,00= oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, secondo il piano di riparto già redatto dall'amministratore.
2) condannare il al rimborsare alla sig.ra le Controparte_1 Pt_1
Spese sostenute nel procedimento di AT.P. sia tecniche pari ad €. 1.560, 47
sia legali d a quantificarsi .Con vittoria di spese e competenze di giudizio. 2
Esponeva parte ricorrente di essere proprietaria di un immobile sito in Gallipoli
località Rivabella alla Strada Provinciale n.108 n.17 facente parte del
Codominio ” pianto terzo riportato in catasto al fgl 3 ptc.110 sub CP_1
5.
Deduceva l'attrice che l'immobile sottostante ( in parte) al terrazzo avente funzione di copertura dell'intero presentava lesioni lungo i muri CP_1
perimetrali ed era stato interessato da numerose infiltrazioni di acqua.
Asseriva la ricorrente che a seguito di reiterate richieste rimaste senza riscontro aveva proposto ricorso per A.T.P. nei confronti dell'odierno convenuto perché si accertasse il danno, le cause e la riconducibilità alla odierna parte convenuta dei danni lamentati dal proprio immobile.
Stante il persistente rifiuto ad una bonaria definizione veniva incardinato il presente giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale preliminarmente ne eccepiva l'improcedibilità per omessa attivazione del procedimento di mediazione, l'inammissibilità del procedimento ex art.696
bis c.p.c. e l'inutilizzabilità della CTU;
nel merito contestava gli assunti dell'attorei chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all' udienza del 29.10.2025 per la discussione, previa assegnazione di termini per note.
Motivi della decisione
Preliminarmente va conferma l'ordinanza del 09.11.2024 con la quale veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione. 3
Va altresì confermata ammissibilità del procedimento ex art.696 bis c.p.c, già
oggetto di disamina da parte del Giudice competente al decidere nell'ambito per prefato procedimento.
Nel merito la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi che appresso si diranno,
Ed invero la espletata CTU versata in atti dall'attrice ed espletata nell'ambito dell'Accertamento Tecnico Preventivo (da considerarsi prova idonea nel presente giudizio anche perché resa nel rispetto del contraddittorio)
permettono di ritenere provati gli assunti attorei, circa sia la sussistenza della situazione di fatto lamentata dalla ricorrente sia del nesso causale tra lo stato dei luoghi ed i danni stessi.
Il CTU all'esito delle operazioni peritali, dopo aver accertato le condizioni generali del lastricato solare condominiale ( riscontrando sostanzialmente quanto lamentato dalla parte ricorrente ed attribuendone la responsabilità
esclusiva all'intero ) concludeva affermando l'esistenza delle CP_1
condizioni per programmare un tempestivo intervento di manutenzione
straordinaria dell'intero condominio e nel frattempo;
riteneva opportuno
mettere in sicurezza la zona notte dell'abitazione della ricorrente mediante la
realizzazione di puntellatura a causa del costato stato di deterioramento.
Indicava l'intervento da eseguire per l'eliminazione delle cause che avevano determinato i danni lamentati nella demolizione e ricostruzione dei
solai….quantificava in €.9.607,53 la somma necessaria per i lavori ritenuti necessari.
Pertanto, alla luce della su citata CTU, la sig.ra ha senz'altro Pt_1
diritto alla rimborso della somma pari ad €. 9.607,53 da parte di tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà (nella specie-
lastricato solare di proprietà condominiale;
) decurtata della quota di 4
spettanza della stessa per come calcolata nel piano di riparto ( 13.530,00 :
9.607,53= 2.137,74 :X ; 9.607,53 x 2.137,74: 13.530= 1.517,98 quota che resta a carico di parte attrice
€.9.607,53 – 1.517,98v= 8.089,55 e quindi ha diritto alla rimborso della somma di
€.8.089,55.
Quanto alle spese, comprensive del costo della CTU resa nell'ambito dell'A.T.P. per euro 1.560,47 seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1) Condanna il in persona dell'amministratore e Controparte_1
legale rappresentante p.t. a al pagamento in favore dell' attrice della somma complessiva di €.8.089.55 ( somma già decurtata della quota di spettanza della stessa ) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
2)Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in complessivi €.3.500,00 di cui 1.800,00 per spese ( comprese spese di CTU ambito A.T.P.) oltre rimb forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Lecce,29.10.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.844/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa da
Oggetto:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Lolli , Parte_1 pagamento mandato in atti lavori
Attore
Contro
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difesa dall'avv. Carlo Stasi
mandato in atti
Convenuto
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. del 29.01.2024 la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio il Parte_2 CP_1
sito in Gallipoli località Rivabella per ivi sentir accogliere nei suoi
[...]
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare la sig.ra Pt_1
creditrice del della somma di €.11.939,00 e,
[...] Controparte_1
per lo effetto , condannare il alla pagamento della Controparte_1
somma di €.11.939,00= oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, secondo il piano di riparto già redatto dall'amministratore.
2) condannare il al rimborsare alla sig.ra le Controparte_1 Pt_1
Spese sostenute nel procedimento di AT.P. sia tecniche pari ad €. 1.560, 47
sia legali d a quantificarsi .Con vittoria di spese e competenze di giudizio. 2
Esponeva parte ricorrente di essere proprietaria di un immobile sito in Gallipoli
località Rivabella alla Strada Provinciale n.108 n.17 facente parte del
Codominio ” pianto terzo riportato in catasto al fgl 3 ptc.110 sub CP_1
5.
Deduceva l'attrice che l'immobile sottostante ( in parte) al terrazzo avente funzione di copertura dell'intero presentava lesioni lungo i muri CP_1
perimetrali ed era stato interessato da numerose infiltrazioni di acqua.
Asseriva la ricorrente che a seguito di reiterate richieste rimaste senza riscontro aveva proposto ricorso per A.T.P. nei confronti dell'odierno convenuto perché si accertasse il danno, le cause e la riconducibilità alla odierna parte convenuta dei danni lamentati dal proprio immobile.
Stante il persistente rifiuto ad una bonaria definizione veniva incardinato il presente giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale preliminarmente ne eccepiva l'improcedibilità per omessa attivazione del procedimento di mediazione, l'inammissibilità del procedimento ex art.696
bis c.p.c. e l'inutilizzabilità della CTU;
nel merito contestava gli assunti dell'attorei chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all' udienza del 29.10.2025 per la discussione, previa assegnazione di termini per note.
Motivi della decisione
Preliminarmente va conferma l'ordinanza del 09.11.2024 con la quale veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione. 3
Va altresì confermata ammissibilità del procedimento ex art.696 bis c.p.c, già
oggetto di disamina da parte del Giudice competente al decidere nell'ambito per prefato procedimento.
Nel merito la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi che appresso si diranno,
Ed invero la espletata CTU versata in atti dall'attrice ed espletata nell'ambito dell'Accertamento Tecnico Preventivo (da considerarsi prova idonea nel presente giudizio anche perché resa nel rispetto del contraddittorio)
permettono di ritenere provati gli assunti attorei, circa sia la sussistenza della situazione di fatto lamentata dalla ricorrente sia del nesso causale tra lo stato dei luoghi ed i danni stessi.
Il CTU all'esito delle operazioni peritali, dopo aver accertato le condizioni generali del lastricato solare condominiale ( riscontrando sostanzialmente quanto lamentato dalla parte ricorrente ed attribuendone la responsabilità
esclusiva all'intero ) concludeva affermando l'esistenza delle CP_1
condizioni per programmare un tempestivo intervento di manutenzione
straordinaria dell'intero condominio e nel frattempo;
riteneva opportuno
mettere in sicurezza la zona notte dell'abitazione della ricorrente mediante la
realizzazione di puntellatura a causa del costato stato di deterioramento.
Indicava l'intervento da eseguire per l'eliminazione delle cause che avevano determinato i danni lamentati nella demolizione e ricostruzione dei
solai….quantificava in €.9.607,53 la somma necessaria per i lavori ritenuti necessari.
Pertanto, alla luce della su citata CTU, la sig.ra ha senz'altro Pt_1
diritto alla rimborso della somma pari ad €. 9.607,53 da parte di tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà (nella specie-
lastricato solare di proprietà condominiale;
) decurtata della quota di 4
spettanza della stessa per come calcolata nel piano di riparto ( 13.530,00 :
9.607,53= 2.137,74 :X ; 9.607,53 x 2.137,74: 13.530= 1.517,98 quota che resta a carico di parte attrice
€.9.607,53 – 1.517,98v= 8.089,55 e quindi ha diritto alla rimborso della somma di
€.8.089,55.
Quanto alle spese, comprensive del costo della CTU resa nell'ambito dell'A.T.P. per euro 1.560,47 seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1) Condanna il in persona dell'amministratore e Controparte_1
legale rappresentante p.t. a al pagamento in favore dell' attrice della somma complessiva di €.8.089.55 ( somma già decurtata della quota di spettanza della stessa ) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
2)Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in complessivi €.3.500,00 di cui 1.800,00 per spese ( comprese spese di CTU ambito A.T.P.) oltre rimb forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Lecce,29.10.2025
Il G.O. Marilena Caroppo