Articolo 11 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 novembre 1961
Art. 11.
Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di eta'. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di eta'.
Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28-ter, sub. art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
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