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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 5152/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 703/2023 del 20.3.2023, avente ad oggetto compensi per prestazione d'opera professionale e vertente:
TRA
(c.f. n. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Eugenia Capobianco (c.f. n. ), e Davide Polito (c.f. n. C.F._2
, congiuntamente e disgiuntamente per mandato in calce all'atto di appello C.F._3 nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, in
Ariano irpino al Vico III Intonti n. 4 indirizzi PEC
e fax n. Email_1 Email_2
0825873265;
APPELLANTE
E
AVV. (c.f. n. ), rappresentato e difeso da sé CP_1 C.F._4 medesimo, unitamente all'avv. Paglia Filomena (cf n. ), elettivamente C.F._5
1 domiciliati presso il loro studio in Vallata (AV) Corso J.F. Kennedy 41, giusta mandato allegato nel fascicolo telematico (per il secondo difensore), al n. fax 082791416, indirizzo PEC
e ; Email_3 Email_4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 5.7.2022, l'avv. conveniva dinanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, ed il pagamento dei compensi professionali a lui Controparte_2 spettanti per l'attività professionale profusa in favore del convenuto, imputato nel processo penale celebrato dinanzi al Tribunale di Arezzo, RG n. 1348/2006, concluso nel 2007, con l'assoluzione.
Non si costituiva , e ne veniva dichiarata la contumacia, ritenuta regolare la notifica Parte_1 dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo posta il 6.7.2022 in via Assemini 16, , dove per CP_3 temporanea assenza del destinatario, veniva lasciato avviso e depositato il plico presso l'Ufficio postale, (mai ritirato), procedendo, infine, a spedire la comunicazione CAD del deposito, parimenti immessa nella cassetta postale per mancanza di destinatari.
Senza alcuna istruttoria, con sentenza 703/2023 del 20.3.2023, il giudice accoglieva la domanda, ritenendola ammissibile - potendo l'avvocato scegliere il rito ordinario in alternativa agli strumenti specifici dell'ordinamento per i suoi compensi - e ritenuta provata l'attività profusa sulla scorta della documentazione in atti, nonché risultando l'importo richiesto di € 5.500,00 congruo alla luce dei parametri del DM 127/2004 applicabili ratione temporis, con gli interessi di mora dal 3.9.2010, data della prima messa in mora (a cui seguivano ulteriori richieste).
Avverso tale pronuncia, proponeva appello , con atto di impugnazione notificato in Parte_1 data 24.11.2023, dunque oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 cpc, anche tenuto conto del periodo di sospensione feriale (scadenza tempestiva al 20.10.2023).
Chiedeva preliminarmente, infatti, di essere rimesso in termini per proporre appello, considerata la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, motivo per cui aveva avuto notizia della sentenza solo con la notifica della stessa in allegato con il precetto, avvenuta in data 25.10.2023, e ritenendo quindi, ai sensi dell'art. 153 cpc, di poter essere rimesso in termini per la proposizione dell'impugnazione.
Il presupposto della detta richiesta si collegava al primo motivo di appello, consistente nella declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per errata dichiarazione di contumacia, e mancata partecipazione del convenuto al giudizio per non aver avuto conoscenza dello stesso. 2 In sintesi il precisava: Pt_1
- di aver avuto residenza in alla via Assemini 16, presso i genitori, fino al 2006; CP_3
- di essersi successivamente trasferito dall'aprile 2007, anche a seguito del deterioramento dei rapporti con i genitori e , come da certificato Persona_1 Controparte_4 anagrafico allegato, in , in via Antonio Gramsci 42, dove il postino solerte aveva CP_3 recapitato il precetto, avendo conoscenza personale della abitazione del (nonostante Pt_1
l'indicazione anche in tal caso dell'indirizzo errato di via Assemini 16);
- di avere contestualmente, e da oltre dieci anni, interrotto i rapporti con la madre, anche a seguito del processo penale, delle richieste di soldi, del suo carattere esuberante, ed infatti evidenziava che le raccomandate del 25.8.2016 e del 9.7.2016, allegate dall'avv. nel CP_1 fascicolo di primo grado dalla controparte non gli risultavano consegnate presso l'indirizzo della madre;
- di essere rimasta all'indirizzo indicato, la madre, non più convenente con il figlio.
Chiedeva di poter provare detto assunto con prova testimoniale, indicata nell'atto di appello.
Pertanto, riteneva la notifica per compiuta giacenza effettuata nel primo grado di giudizio, nulla in quanto non effettuata all'indirizzo di residenza, e perfezionatasi a seguito della compiuta giacenza, notifica che postula la esatta individuazione del luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, essendo perciò nulla, e mai sanata per la mancata costituzione in giudizio del , il Pt_1 quale non aveva mai avuto notizia aliunde del processo, non verificandosi il sanante raggiungimento dello scopo.
Detto vizio si riverberava su tutta la successiva attività giudiziaria fino alla sentenza, da dichiarare nulla.
Peraltro, quando anche si volesse ritenere valida la detta notifica quanto al luogo di consegna, andava tenuto conto che la stessa era stata posta in giacenza il 6.7.2022 (e depositata presso l'ufficio fino al 18.7.2022), e dunque tra tale data e la prima udienza di comparizione, del 18.10.2022, vi era un tempo inferiore ai 90 giorni richiesti perentoriamente dall'art. 163 bis cpc, per cui non costituendosi il convenuto, e non facendosi seguito alla rinnovazione prescritta dall'art. 164 c.p.c., parimenti doveva ritenersi nullo l'atto di citazione e non sanato, con conseguente nullità dello stesso e degli atti conseguenziali tra cui la sentenza.
3 Nel merito della domanda del giudizio, eccepiva la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cc del credito azionato, e infine l'inammissibilità della domanda in primo grado dovendosi ritenere ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2011 non più praticabile il rito ordinario per i compensi professionali.
Concludeva quindi nei seguenti termini: “accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 327 comma 2 cpc, la proponibilità, ammissibilità e procedibilità del formulato appello, accogliere il gravame e, previa declaratoria di nullità della sentenza n. 703/2023, resa dal Tribunale di Benevento dichiarare, ai sensi dell'art. 2956 cc prescritto il credito dell'avv. per le causali di cui all'atto di CP_1 citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
in via gradata, ove l'adita Corte, ritenesse di non poter decidere il merito della controversia oggetto del giudizio, voglia rimettere, ai sensi dell'art. 354 cpc la causa dinanzi al giudice del primo grado;
condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio”.
Si costituiva l'avv. chiedendo di dichiarare l'inammissibilità per tardività e/o il CP_1 rigetto dell'appello poiché infondato, con vittoria delle spese del giudizio e condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni.
Prendeva atto che l'appello si fondava sulla circostanza della non corrispondenza dell'indirizzo in
, via Assemini 16 con l'abitazione, residenza, dimora o domicilio del convenuto dal 2007, e CP_3 contestava tale assunto deducendo l'invio - e conseguente ricezione - di tutte le comunicazioni finalizzate al recupero del suo credito presso tale indirizzo, in particolare: la raccomandata del
3.9.2010 consegnata a mani di (moglie dell'appellante), raccomandata del Controparte_5
29.7.2013 consegnata alla medesima congiunta, raccomandata del 18.7.2016 restituita al mittente per compiuta giacenza, raccomandata del 9.7.2019, rifiutata dal destinatario. A queste seguiva l'atto di citazione, depositato per compiuta giacenza e non ritirato, come detto nell'anno 2022.
Riteneva, quindi la compiuta conoscenza legale di tutte le suddette comunicazioni, nonché dell'atto di citazione notificato in conformità alla legge, e comunque la prova della compiuta notifica va Parte basata per il notificante solo sull'avviso di ricevimento della .
Ritenendo pertanto valida e legittima la notifica dell'atto di citazione del primo grado, l'appello era inevitabilmente tardivo.
Ad abundantiam sottolineava come nei piccoli Comuni, i postini fossero a conoscenza degli indirizzi degli abitanti, ciò rendendo la consegna sempre garantita, così in effetti il postino Per_2
recante l'atto di citazione - compaesana e conoscente del – doveva conoscerne
[...] Pt_1
l'abitazione. Infine deduceva la natura di mere presunzioni delle risultanze anagrafiche, risultando
4 inammissibile la prova testimoniale richiesta da controparte, peraltro smentita dalla circostanza della presenza della moglie in quell'indirizzo nel 2013 (chiedendo in subordine prova contraria).
Rinviata la prima udienza per assenza del relatore, in data 16.9.2025 il Collegio sentite le parti, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc ritenendo l'appello manifestamente fondato, oltre che di ridotta complessità. Prima della predetta udienza, risulta rinuncia al mandato da parte dell'avv. Capobianco per , senza alcun effetto per la presenza di CP_6 un co - difensore non rinunciante, ovvero l'avv. Davide Polito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, risultando ammissibile la rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza, e fondata la connessa doglianza di merito, dovendosi dichiarare nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 703/2003, in carenza di contraddittorio con , con la Parte_1 conseguente rimessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 cpc della causa al giudice del primo grado.
La citazione introduttiva del detto giudizio risulta inviata a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 140 cpc, ad un indirizzo, in , via Assemini 16, dove le CP_3 certificazioni anagrafiche collocano la residenza del convenuto fino al 2007, per essersi poi trasferito altrove, nel territorio del medesimo Comune. È fatto pacifico, introdotto nell'atto di appello che in detto indirizzo hanno continuato ad abitare i genitori dell'appellante, CP_4
e
[...] Persona_1
Dagli atti del primo grado emerge la mancata partecipazione durante tutto il corso del giudizio di
, né la sentenza qui appellata 703/2023 gli veniva notificata ai fini del termine breve Parte_1 per l'appello.
Ritiene questa Corte, in punto di diritto che l'art. 140 cpc postula la esatta individuazione preliminare da parte del notificante dei luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario e la mancata consegna del plico per impossibilità materiale riconducibile alla mancanza, incapacità o rifiuto presso quell'indirizzo di persone atte alla ricezione (ex plurimis Cass. 13218/2013). Con riferimento alla corretta prodromica individuazione dei luoghi di notifica, l'ufficiale giudiziario o postale, recatosi sui luoghi, al fine di mettere in moto il procedimento di fictio iuris della notifica ex art. 140 cpc deve attestare l'assenza o la mancanza della persona a cui può consegnare l'atto in quell'indirizzo, ma rinvenire una cassetta postale o quanto meno un citofono, recante la corrispondenza con il destinatario. Quest'ultimo è un accertamento di mero fatto, basato su elementi
5 di comune esperienza, non presupponente indagini anagrafiche sicchè la conferma dell'effettiva collocazione in quel luogo della residenza, dimora o domicilio del destinatario, non è coperta da pubblica fede, ma è sempre frutto di presunzioni, fondate su massime di comune esperienza, superabili con ogni mezzo probatorio, senza dover promuovere querela di falso (Cass. 25855/2022).
D'altro canto tale prova non può essere fondata solo sulle risultanze anagrafiche, aventi anch'esse solo un valore presuntivo (Cass. 8463/2023).
Calando nel caso di specie tali principi, occorre partire da un dato significativo: la presenza all'indirizzo indicato di parenti dell'appellante (i genitori) determina una situazione di fatto sicuramente ambigua, poiché è evidente che esisteva quel cognome sulla cassetta postale e/o sul citofono, risultando perciò verosimile che l'agente postale, sulla base della comuna esperienza, abbia ritenuto esservi una corrispondenza tra l'indirizzo della notifica ed un luogo di collegamento del destinatario, ivi residente o dimorante.
Tuttavia giacchè ciò che interessa ai fini della validità della notifica è che il luogo della notifica sia la residenza, dimora o domicilio del destinatario, non appare sufficiente la presenza di parenti con il medesimo cognome, ed è anzi un dato ambiguo.
Né pertanto aiutano le raccomandate recapitate in quel luogo, seppure dopo il 2007, ricevute dalla moglie dell'appellante e comunque nel 2010 – 2013, quasi dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione. Né hanno valore le due notifiche rispettivamente del 2016 e 2019, la prima risultando unicamente dal rapporto di servizio dell'Ufficio postale come rispedita al mittente, la seconda rifiutata dal destinatario, (verosimilmente, si può ritenere, occasionalmente presente nella casa dei genitori). Ed invero, proprio la presenza dei parenti può giustificare una occasionale presenza del per motivi di visita o familiari, senza che possa presumersi univocamente la Parte_1 collocazione ivi della residenza o di un domicilio del Pt_1
Non risultano comunque ammissibili le prove testimoniali articolate dall'appellante al fine di rafforzare il mancato collegamento con l'abitazione di via Assemini, trattandosi in alcuni casi di circostanze non contrastate (la residenza dei genitori in quell'abitazione, la residenza del , e Pt_1 per altri capi, segnatamente quelli nn. 2, 3, 4, 6 e 7 di circostanze generiche sui cattivi rapporti tra l'appellante e di genitori senza alcun riferimento specifico ad episodi concreti.
In conclusione ritiene il Collegio che stante la presenza nel luogo di notifica di stretti congiunti del destinatario, aventi lo stesso cognome, la ricezione ivi di alcune raccomandate, in tempi molto precedenti l'atto di citazione del presente giudizio in primo grado (2022), firmate dalla moglie della parte, non è idonea a far ritenere, neanche presuntivamente, per difetto di univocità, la permanenza
6 della residenza, dimora o domicilio del destinatario, privando di validità l'iter notificatorio dell'atto di citazione in primo grado, poiché questo, essendo avvenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. postula necessariamente la corrispondenza in quell'indirizzo di un luogo riferibile al destinatario (residenza, dimora o domicilio).
Né peraltro può farsi affidamento sulla conoscenza di fatto degli abitanti di un piccolo paese da parte degli agenti postali, in quanto, come detto, questi ultimi non sono tenuti ad effettuare preventive ricerche anagrafiche per effettuare le notifiche, ma seguono le indicazioni dell'ordinante.
D'altra parte, il difensore ben avrebbe potuto effettuare ricerche anagrafiche aggiornate, anche considerato, come detto che l'incarico professionale si era esaurito da lungo tempo e che le raccomandate qui riferite erano datate, essendo trascorsi quasi tre anni (tra l'ultima, rifiutata, e la citazione).
Segue la nullità della sentenza di primo grado, la cui notifica dell'atto introduttivo è nulla in quanto eseguito in un luogo non avente collegamento rilevante per la normativa con il destinatario (Cass.
14916/2016 e 14917/2016 e Cass. 28573/2021), a cui il procedimento va rimesso, con onere della parte interessata della riassunzione ivi entro tre mesi dalla presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell'avv. le spese del presente grado CP_1 di giudizio in favore dell'appellante (nulla per il primo, in cui il non si è difeso), secondo lo Pt_1 scaglione indicato dall'importo della condanna (tra € 5.201,00 ed € 25.000,00) nei minimi, stante la non particolare complessità delle questioni e delle vicende processale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento n. 703/2023 del 20.3.2023, nei confronti dell'avv. ogni CP_1 ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rimesso in termini il per la proposizione del presente appello, accoglie Parte_1
l'impugnazione e per l'effetto, dichiara nulla la sentenza di primo grado, rimettendo il procedimento al Tribunale di Benevento, presso cui le parti devono riassumerlo entro tre mesi dalla presente pronuncia;
- condanna l'avv. al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
7 Dott.ssa Celentano Nicoletta
Dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 5152/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 703/2023 del 20.3.2023, avente ad oggetto compensi per prestazione d'opera professionale e vertente:
TRA
(c.f. n. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Eugenia Capobianco (c.f. n. ), e Davide Polito (c.f. n. C.F._2
, congiuntamente e disgiuntamente per mandato in calce all'atto di appello C.F._3 nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, in
Ariano irpino al Vico III Intonti n. 4 indirizzi PEC
e fax n. Email_1 Email_2
0825873265;
APPELLANTE
E
AVV. (c.f. n. ), rappresentato e difeso da sé CP_1 C.F._4 medesimo, unitamente all'avv. Paglia Filomena (cf n. ), elettivamente C.F._5
1 domiciliati presso il loro studio in Vallata (AV) Corso J.F. Kennedy 41, giusta mandato allegato nel fascicolo telematico (per il secondo difensore), al n. fax 082791416, indirizzo PEC
e ; Email_3 Email_4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 5.7.2022, l'avv. conveniva dinanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, ed il pagamento dei compensi professionali a lui Controparte_2 spettanti per l'attività professionale profusa in favore del convenuto, imputato nel processo penale celebrato dinanzi al Tribunale di Arezzo, RG n. 1348/2006, concluso nel 2007, con l'assoluzione.
Non si costituiva , e ne veniva dichiarata la contumacia, ritenuta regolare la notifica Parte_1 dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo posta il 6.7.2022 in via Assemini 16, , dove per CP_3 temporanea assenza del destinatario, veniva lasciato avviso e depositato il plico presso l'Ufficio postale, (mai ritirato), procedendo, infine, a spedire la comunicazione CAD del deposito, parimenti immessa nella cassetta postale per mancanza di destinatari.
Senza alcuna istruttoria, con sentenza 703/2023 del 20.3.2023, il giudice accoglieva la domanda, ritenendola ammissibile - potendo l'avvocato scegliere il rito ordinario in alternativa agli strumenti specifici dell'ordinamento per i suoi compensi - e ritenuta provata l'attività profusa sulla scorta della documentazione in atti, nonché risultando l'importo richiesto di € 5.500,00 congruo alla luce dei parametri del DM 127/2004 applicabili ratione temporis, con gli interessi di mora dal 3.9.2010, data della prima messa in mora (a cui seguivano ulteriori richieste).
Avverso tale pronuncia, proponeva appello , con atto di impugnazione notificato in Parte_1 data 24.11.2023, dunque oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 cpc, anche tenuto conto del periodo di sospensione feriale (scadenza tempestiva al 20.10.2023).
Chiedeva preliminarmente, infatti, di essere rimesso in termini per proporre appello, considerata la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, motivo per cui aveva avuto notizia della sentenza solo con la notifica della stessa in allegato con il precetto, avvenuta in data 25.10.2023, e ritenendo quindi, ai sensi dell'art. 153 cpc, di poter essere rimesso in termini per la proposizione dell'impugnazione.
Il presupposto della detta richiesta si collegava al primo motivo di appello, consistente nella declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per errata dichiarazione di contumacia, e mancata partecipazione del convenuto al giudizio per non aver avuto conoscenza dello stesso. 2 In sintesi il precisava: Pt_1
- di aver avuto residenza in alla via Assemini 16, presso i genitori, fino al 2006; CP_3
- di essersi successivamente trasferito dall'aprile 2007, anche a seguito del deterioramento dei rapporti con i genitori e , come da certificato Persona_1 Controparte_4 anagrafico allegato, in , in via Antonio Gramsci 42, dove il postino solerte aveva CP_3 recapitato il precetto, avendo conoscenza personale della abitazione del (nonostante Pt_1
l'indicazione anche in tal caso dell'indirizzo errato di via Assemini 16);
- di avere contestualmente, e da oltre dieci anni, interrotto i rapporti con la madre, anche a seguito del processo penale, delle richieste di soldi, del suo carattere esuberante, ed infatti evidenziava che le raccomandate del 25.8.2016 e del 9.7.2016, allegate dall'avv. nel CP_1 fascicolo di primo grado dalla controparte non gli risultavano consegnate presso l'indirizzo della madre;
- di essere rimasta all'indirizzo indicato, la madre, non più convenente con il figlio.
Chiedeva di poter provare detto assunto con prova testimoniale, indicata nell'atto di appello.
Pertanto, riteneva la notifica per compiuta giacenza effettuata nel primo grado di giudizio, nulla in quanto non effettuata all'indirizzo di residenza, e perfezionatasi a seguito della compiuta giacenza, notifica che postula la esatta individuazione del luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, essendo perciò nulla, e mai sanata per la mancata costituzione in giudizio del , il Pt_1 quale non aveva mai avuto notizia aliunde del processo, non verificandosi il sanante raggiungimento dello scopo.
Detto vizio si riverberava su tutta la successiva attività giudiziaria fino alla sentenza, da dichiarare nulla.
Peraltro, quando anche si volesse ritenere valida la detta notifica quanto al luogo di consegna, andava tenuto conto che la stessa era stata posta in giacenza il 6.7.2022 (e depositata presso l'ufficio fino al 18.7.2022), e dunque tra tale data e la prima udienza di comparizione, del 18.10.2022, vi era un tempo inferiore ai 90 giorni richiesti perentoriamente dall'art. 163 bis cpc, per cui non costituendosi il convenuto, e non facendosi seguito alla rinnovazione prescritta dall'art. 164 c.p.c., parimenti doveva ritenersi nullo l'atto di citazione e non sanato, con conseguente nullità dello stesso e degli atti conseguenziali tra cui la sentenza.
3 Nel merito della domanda del giudizio, eccepiva la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cc del credito azionato, e infine l'inammissibilità della domanda in primo grado dovendosi ritenere ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2011 non più praticabile il rito ordinario per i compensi professionali.
Concludeva quindi nei seguenti termini: “accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 327 comma 2 cpc, la proponibilità, ammissibilità e procedibilità del formulato appello, accogliere il gravame e, previa declaratoria di nullità della sentenza n. 703/2023, resa dal Tribunale di Benevento dichiarare, ai sensi dell'art. 2956 cc prescritto il credito dell'avv. per le causali di cui all'atto di CP_1 citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
in via gradata, ove l'adita Corte, ritenesse di non poter decidere il merito della controversia oggetto del giudizio, voglia rimettere, ai sensi dell'art. 354 cpc la causa dinanzi al giudice del primo grado;
condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio”.
Si costituiva l'avv. chiedendo di dichiarare l'inammissibilità per tardività e/o il CP_1 rigetto dell'appello poiché infondato, con vittoria delle spese del giudizio e condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni.
Prendeva atto che l'appello si fondava sulla circostanza della non corrispondenza dell'indirizzo in
, via Assemini 16 con l'abitazione, residenza, dimora o domicilio del convenuto dal 2007, e CP_3 contestava tale assunto deducendo l'invio - e conseguente ricezione - di tutte le comunicazioni finalizzate al recupero del suo credito presso tale indirizzo, in particolare: la raccomandata del
3.9.2010 consegnata a mani di (moglie dell'appellante), raccomandata del Controparte_5
29.7.2013 consegnata alla medesima congiunta, raccomandata del 18.7.2016 restituita al mittente per compiuta giacenza, raccomandata del 9.7.2019, rifiutata dal destinatario. A queste seguiva l'atto di citazione, depositato per compiuta giacenza e non ritirato, come detto nell'anno 2022.
Riteneva, quindi la compiuta conoscenza legale di tutte le suddette comunicazioni, nonché dell'atto di citazione notificato in conformità alla legge, e comunque la prova della compiuta notifica va Parte basata per il notificante solo sull'avviso di ricevimento della .
Ritenendo pertanto valida e legittima la notifica dell'atto di citazione del primo grado, l'appello era inevitabilmente tardivo.
Ad abundantiam sottolineava come nei piccoli Comuni, i postini fossero a conoscenza degli indirizzi degli abitanti, ciò rendendo la consegna sempre garantita, così in effetti il postino Per_2
recante l'atto di citazione - compaesana e conoscente del – doveva conoscerne
[...] Pt_1
l'abitazione. Infine deduceva la natura di mere presunzioni delle risultanze anagrafiche, risultando
4 inammissibile la prova testimoniale richiesta da controparte, peraltro smentita dalla circostanza della presenza della moglie in quell'indirizzo nel 2013 (chiedendo in subordine prova contraria).
Rinviata la prima udienza per assenza del relatore, in data 16.9.2025 il Collegio sentite le parti, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc ritenendo l'appello manifestamente fondato, oltre che di ridotta complessità. Prima della predetta udienza, risulta rinuncia al mandato da parte dell'avv. Capobianco per , senza alcun effetto per la presenza di CP_6 un co - difensore non rinunciante, ovvero l'avv. Davide Polito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, risultando ammissibile la rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza, e fondata la connessa doglianza di merito, dovendosi dichiarare nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 703/2003, in carenza di contraddittorio con , con la Parte_1 conseguente rimessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 cpc della causa al giudice del primo grado.
La citazione introduttiva del detto giudizio risulta inviata a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 140 cpc, ad un indirizzo, in , via Assemini 16, dove le CP_3 certificazioni anagrafiche collocano la residenza del convenuto fino al 2007, per essersi poi trasferito altrove, nel territorio del medesimo Comune. È fatto pacifico, introdotto nell'atto di appello che in detto indirizzo hanno continuato ad abitare i genitori dell'appellante, CP_4
e
[...] Persona_1
Dagli atti del primo grado emerge la mancata partecipazione durante tutto il corso del giudizio di
, né la sentenza qui appellata 703/2023 gli veniva notificata ai fini del termine breve Parte_1 per l'appello.
Ritiene questa Corte, in punto di diritto che l'art. 140 cpc postula la esatta individuazione preliminare da parte del notificante dei luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario e la mancata consegna del plico per impossibilità materiale riconducibile alla mancanza, incapacità o rifiuto presso quell'indirizzo di persone atte alla ricezione (ex plurimis Cass. 13218/2013). Con riferimento alla corretta prodromica individuazione dei luoghi di notifica, l'ufficiale giudiziario o postale, recatosi sui luoghi, al fine di mettere in moto il procedimento di fictio iuris della notifica ex art. 140 cpc deve attestare l'assenza o la mancanza della persona a cui può consegnare l'atto in quell'indirizzo, ma rinvenire una cassetta postale o quanto meno un citofono, recante la corrispondenza con il destinatario. Quest'ultimo è un accertamento di mero fatto, basato su elementi
5 di comune esperienza, non presupponente indagini anagrafiche sicchè la conferma dell'effettiva collocazione in quel luogo della residenza, dimora o domicilio del destinatario, non è coperta da pubblica fede, ma è sempre frutto di presunzioni, fondate su massime di comune esperienza, superabili con ogni mezzo probatorio, senza dover promuovere querela di falso (Cass. 25855/2022).
D'altro canto tale prova non può essere fondata solo sulle risultanze anagrafiche, aventi anch'esse solo un valore presuntivo (Cass. 8463/2023).
Calando nel caso di specie tali principi, occorre partire da un dato significativo: la presenza all'indirizzo indicato di parenti dell'appellante (i genitori) determina una situazione di fatto sicuramente ambigua, poiché è evidente che esisteva quel cognome sulla cassetta postale e/o sul citofono, risultando perciò verosimile che l'agente postale, sulla base della comuna esperienza, abbia ritenuto esservi una corrispondenza tra l'indirizzo della notifica ed un luogo di collegamento del destinatario, ivi residente o dimorante.
Tuttavia giacchè ciò che interessa ai fini della validità della notifica è che il luogo della notifica sia la residenza, dimora o domicilio del destinatario, non appare sufficiente la presenza di parenti con il medesimo cognome, ed è anzi un dato ambiguo.
Né pertanto aiutano le raccomandate recapitate in quel luogo, seppure dopo il 2007, ricevute dalla moglie dell'appellante e comunque nel 2010 – 2013, quasi dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione. Né hanno valore le due notifiche rispettivamente del 2016 e 2019, la prima risultando unicamente dal rapporto di servizio dell'Ufficio postale come rispedita al mittente, la seconda rifiutata dal destinatario, (verosimilmente, si può ritenere, occasionalmente presente nella casa dei genitori). Ed invero, proprio la presenza dei parenti può giustificare una occasionale presenza del per motivi di visita o familiari, senza che possa presumersi univocamente la Parte_1 collocazione ivi della residenza o di un domicilio del Pt_1
Non risultano comunque ammissibili le prove testimoniali articolate dall'appellante al fine di rafforzare il mancato collegamento con l'abitazione di via Assemini, trattandosi in alcuni casi di circostanze non contrastate (la residenza dei genitori in quell'abitazione, la residenza del , e Pt_1 per altri capi, segnatamente quelli nn. 2, 3, 4, 6 e 7 di circostanze generiche sui cattivi rapporti tra l'appellante e di genitori senza alcun riferimento specifico ad episodi concreti.
In conclusione ritiene il Collegio che stante la presenza nel luogo di notifica di stretti congiunti del destinatario, aventi lo stesso cognome, la ricezione ivi di alcune raccomandate, in tempi molto precedenti l'atto di citazione del presente giudizio in primo grado (2022), firmate dalla moglie della parte, non è idonea a far ritenere, neanche presuntivamente, per difetto di univocità, la permanenza
6 della residenza, dimora o domicilio del destinatario, privando di validità l'iter notificatorio dell'atto di citazione in primo grado, poiché questo, essendo avvenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. postula necessariamente la corrispondenza in quell'indirizzo di un luogo riferibile al destinatario (residenza, dimora o domicilio).
Né peraltro può farsi affidamento sulla conoscenza di fatto degli abitanti di un piccolo paese da parte degli agenti postali, in quanto, come detto, questi ultimi non sono tenuti ad effettuare preventive ricerche anagrafiche per effettuare le notifiche, ma seguono le indicazioni dell'ordinante.
D'altra parte, il difensore ben avrebbe potuto effettuare ricerche anagrafiche aggiornate, anche considerato, come detto che l'incarico professionale si era esaurito da lungo tempo e che le raccomandate qui riferite erano datate, essendo trascorsi quasi tre anni (tra l'ultima, rifiutata, e la citazione).
Segue la nullità della sentenza di primo grado, la cui notifica dell'atto introduttivo è nulla in quanto eseguito in un luogo non avente collegamento rilevante per la normativa con il destinatario (Cass.
14916/2016 e 14917/2016 e Cass. 28573/2021), a cui il procedimento va rimesso, con onere della parte interessata della riassunzione ivi entro tre mesi dalla presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell'avv. le spese del presente grado CP_1 di giudizio in favore dell'appellante (nulla per il primo, in cui il non si è difeso), secondo lo Pt_1 scaglione indicato dall'importo della condanna (tra € 5.201,00 ed € 25.000,00) nei minimi, stante la non particolare complessità delle questioni e delle vicende processale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento n. 703/2023 del 20.3.2023, nei confronti dell'avv. ogni CP_1 ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rimesso in termini il per la proposizione del presente appello, accoglie Parte_1
l'impugnazione e per l'effetto, dichiara nulla la sentenza di primo grado, rimettendo il procedimento al Tribunale di Benevento, presso cui le parti devono riassumerlo entro tre mesi dalla presente pronuncia;
- condanna l'avv. al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
7 Dott.ssa Celentano Nicoletta
Dott. Eugenio Forgillo
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