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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere relatore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna) Parte_1
Appellante principale ed appellato
incidentale
e
(avv. ti Francesco Muscari Tomajoli e Silvia Parisi); CP_1
appellante incidentale ed
appellato principale
nonché
; Controparte_2
appellato contumace
FATTO E DIRITTO 1. L'appellante, già appartenente al personale ATA del convenuto CP_2
ed in pensione dal 1\9\2019, ha adito il Tribunale di Cosenza, deducendo di avere lavorato con contratti a termine dall'a.s. 2000/01, venendo immessa in ruolo in data 1\9\2016 e lamentando il trattamento retributivo discriminatorio patito, quanto alla progressione di anzianità, perché calcolata sulla base della deteriore disciplina dell'art.569, dlgs.297/94, il cui contrasto con la direttiva
99\70\ce era da ritenersi oramai assodato sulla base di consolidata giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse riconosciuto “l'intero servizio pre-ruolo
prestato (…) con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero periodo
di lavoro svolto in forza di contratti a termine”, con conseguente condanna del a provvedere al proprio inquadramento “alla data dell' 01.09.2016, CP_2
nella fascia stipendiale 9-14, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento
della fascia stipendiale successiva, di anni 3 mesi 4 giorni 0, venendo a completare in
data 30.04.2019 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9-14”, oltre che al pagamento delle “differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia
stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dall'01.05.2019 (giorno d'ingresso nella
fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente reso) e fino alla
collocazione in quiescenza”.
Convenuto nel contempo anche l' nella qualità di “contraddittore CP_1
necessario”, ha chiesto, altresì, la condanna del Ministero al versamento delle
“differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva
riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio”.
2. Contumace il , l' si è costituito chiedendo, in Controparte_2 CP_1
caso di riconoscimento del diritto alle maggiori retribuzioni, la condanna del al versamento dei correlati contributi previdenziali. CP_2
3. L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, rileva che “la domanda presenta
profili di incertezza, non risultando indicato compiutamente il trattamento
pensionistico della ricorrente, anche e principalmente in relazione alla domanda di versamento della contribuzione previdenziale, che dovrebbe configurarsi in termini di
integrazione del trattamento pensionistico o di risarcimento del danno, con profili
anche di giurisdizione della Corte dei Conti. La specifica domanda relativa al
versamento della contribuzione previdenziale deve essere dunque rigettata.”
Quanto, invece, alla domanda di condanna al pagamento delle maggiorazioni retributive di anzianità, intesa come domanda di condanna generica,
richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo, “dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini
della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo
in misura pari al servizio effettivamente prestato [e] condanna il convenuto CP_2
al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità
maturata ed alla correlata progressione stipendiale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati
dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991”.
Compensando le spese di lite fra le parti.
4. La signora interpone appello rilevando, quanto al rigetto della Pt_1
domanda concernente il diritto al versamento dei maggiori contributi, che “i
contributi previdenziali da versare (…) non sono correlati per entità alla pensione di
cui è titolare l'odierna appellante, ma costituiscono un'integrazione contributiva da
commisurare, in termini percentuali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 314/1997 e degli
artt. 46 e 48 del D.P.R. 917/1986, alla maggiore retribuzione riconosciuta all'odierna
appellante in accoglimento della relativa domanda. Il Giudice di I grado, quindi,
anziché rigettare la domanda di versamento della contribuzione previdenziale, avrebbe
dovuto accoglierla in quanto strettamente correlata all'accoglimento della domanda di pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti al
riconoscimento della maggiore anzianità di servizio maturata da quest'ultima”.
Quanto alla disposta compensazione delle spese di lite, assume che il giudice di primo grado abbia ingiustificatamente derogato al principio generale che collega alla soccombenza l'obbligo di rivalere la controparte dalle spese di giudizio. Assumendo che nel caso di specie non ricorra alcuna circostanza suscettibile di rientrare nell'alveo di quelle “gravi ed eccezionali ragioni”, che la
Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art.92
cpc, ha indicato come suscettibili di allargare l'area della compensabilità oltre quella delineata dal tenore meramente letterale della norma.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, siano integralmente accolte le domande proposte con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi. CP_2
5. Nella contumacia del e costituito l' che Controparte_2 CP_1
propone appello incidentale aderendo alle deduzioni dell'appellante principale quanto all'esistenza dell'obbligo datoriale di versare i contributi collegati alle riconosciute differenze retributive, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello è fondato e merita accoglimento.
7. L'involuto ragionamento del Tribunale, quanto ai maggiori contributi rivendicati dalla ricorrente, è infatti destituito di ogni fondamento.
In base all'art.1 della L.335/95, per chi, come l'appellante, che ha iniziato la propria attività lavorativa nell'anno 2000, è interamente soggetto al sistema contributivo, il montante contributivo è alla base del sistema di calcolo del trattamento pensionistico.
Montante contributivo che è costituito dal totale dei contributi versati in favore del lavoratore durante tutto l'arco della sua vita lavorativa e che poi, a norma del 6° comma dell'art.1, L.335, deve essere moltiplicato “per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento
del pensionamento”.
Tabella notoriamente redatta in base all'età del lavoratore collocato in quiescenza, nel senso che aumenta con l'aumentare dell'età di pensionamento:
più aumenta tale età più diminuisce il coefficiente di trasformazione, per cui chi va in pensione in età più avanzata riceve una pensione maggiore. Criterio
che è stato concepito e fondato sulla base del calcolo dell'aspettativa di vita per evidenti ragioni di bilancio. Montante contributivo che è poi rivalutato al
31 dicembre di ogni anno, ex 8° comma del citato art.1.
Questi i criteri di legge per il computo del trattamento pensionistico, è
evidente che qualsiasi incremento dei contributi determina un aumento,
seppur minimo, della pensione in godimento.
Non sono dunque ravvisabili i profili di incertezza ritenuti dal Tribunale e tanto meno quelli di possibile giurisdizione contabile, atteso che non si discute di accertare l'esistenza e l'ammontare del trattamento di quiescenza, ma solo dell'esistenza dell'obbligo datoriale di versamento di differenze contributive.
8. Naturalmente, l'accoglimento anche di questa domanda ha come conseguenza l'integrale soccombenza dell'appellato e la condanna CP_2
del medesimo al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, ex art.91
c.p.c.. Nei confronti della sola ricorrente, per il primo grado e di entrambi gli appellanti, per il presente grado.
Quanto allo scaglione ministeriale sul quale parametrare l'importo della condanna alle spese, soccorre la puntuale circoscrizione della domanda alle maggiori retribuzioni ed ai maggiori contributi dovuti per il periodo dal
1\5\2019 al 1\9\2019.
Orbene, sulla base delle previsioni contrattuali di comparto, questi erano gli importi lordi delle due fasce retributive del personale scolastico ATA nel 2019:
fascia 9-14, € 1503,78
fascia 15–20, € 1586,38 Con una differenza mensile, dunque, di € 82,26, che, moltiplicato per quattro
(il numero dei mesi) corrisponde ad un totale di € 330,4. Sul quale poi dovranno essere calcolati i maggiori contributi.
Siamo pertanto nella prima fascia di valore del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da
[...]
, nonché sull'appello incidentale proposto dall avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Cosenza del 9\5\2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna il convenuto al versamento dei maggiori CP_2
contributi previdenziali conseguenti alle riconosciute differenze retributive;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite di CP_2
primo grado in favore della ricorrente, liquidate in € 1.278, oltre accessori.
Con distrazione;
3) Conferma nel resto;
4) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite di CP_2
presente grado, liquidate in € 1.458, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti appellanti. Con distrazione in favore dei procuratori della signora . Parte_1
Catanzaro, 4\2\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere relatore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna) Parte_1
Appellante principale ed appellato
incidentale
e
(avv. ti Francesco Muscari Tomajoli e Silvia Parisi); CP_1
appellante incidentale ed
appellato principale
nonché
; Controparte_2
appellato contumace
FATTO E DIRITTO 1. L'appellante, già appartenente al personale ATA del convenuto CP_2
ed in pensione dal 1\9\2019, ha adito il Tribunale di Cosenza, deducendo di avere lavorato con contratti a termine dall'a.s. 2000/01, venendo immessa in ruolo in data 1\9\2016 e lamentando il trattamento retributivo discriminatorio patito, quanto alla progressione di anzianità, perché calcolata sulla base della deteriore disciplina dell'art.569, dlgs.297/94, il cui contrasto con la direttiva
99\70\ce era da ritenersi oramai assodato sulla base di consolidata giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse riconosciuto “l'intero servizio pre-ruolo
prestato (…) con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero periodo
di lavoro svolto in forza di contratti a termine”, con conseguente condanna del a provvedere al proprio inquadramento “alla data dell' 01.09.2016, CP_2
nella fascia stipendiale 9-14, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento
della fascia stipendiale successiva, di anni 3 mesi 4 giorni 0, venendo a completare in
data 30.04.2019 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9-14”, oltre che al pagamento delle “differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia
stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dall'01.05.2019 (giorno d'ingresso nella
fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente reso) e fino alla
collocazione in quiescenza”.
Convenuto nel contempo anche l' nella qualità di “contraddittore CP_1
necessario”, ha chiesto, altresì, la condanna del Ministero al versamento delle
“differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva
riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio”.
2. Contumace il , l' si è costituito chiedendo, in Controparte_2 CP_1
caso di riconoscimento del diritto alle maggiori retribuzioni, la condanna del al versamento dei correlati contributi previdenziali. CP_2
3. L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, rileva che “la domanda presenta
profili di incertezza, non risultando indicato compiutamente il trattamento
pensionistico della ricorrente, anche e principalmente in relazione alla domanda di versamento della contribuzione previdenziale, che dovrebbe configurarsi in termini di
integrazione del trattamento pensionistico o di risarcimento del danno, con profili
anche di giurisdizione della Corte dei Conti. La specifica domanda relativa al
versamento della contribuzione previdenziale deve essere dunque rigettata.”
Quanto, invece, alla domanda di condanna al pagamento delle maggiorazioni retributive di anzianità, intesa come domanda di condanna generica,
richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo, “dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini
della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo
in misura pari al servizio effettivamente prestato [e] condanna il convenuto CP_2
al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità
maturata ed alla correlata progressione stipendiale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati
dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991”.
Compensando le spese di lite fra le parti.
4. La signora interpone appello rilevando, quanto al rigetto della Pt_1
domanda concernente il diritto al versamento dei maggiori contributi, che “i
contributi previdenziali da versare (…) non sono correlati per entità alla pensione di
cui è titolare l'odierna appellante, ma costituiscono un'integrazione contributiva da
commisurare, in termini percentuali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 314/1997 e degli
artt. 46 e 48 del D.P.R. 917/1986, alla maggiore retribuzione riconosciuta all'odierna
appellante in accoglimento della relativa domanda. Il Giudice di I grado, quindi,
anziché rigettare la domanda di versamento della contribuzione previdenziale, avrebbe
dovuto accoglierla in quanto strettamente correlata all'accoglimento della domanda di pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti al
riconoscimento della maggiore anzianità di servizio maturata da quest'ultima”.
Quanto alla disposta compensazione delle spese di lite, assume che il giudice di primo grado abbia ingiustificatamente derogato al principio generale che collega alla soccombenza l'obbligo di rivalere la controparte dalle spese di giudizio. Assumendo che nel caso di specie non ricorra alcuna circostanza suscettibile di rientrare nell'alveo di quelle “gravi ed eccezionali ragioni”, che la
Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art.92
cpc, ha indicato come suscettibili di allargare l'area della compensabilità oltre quella delineata dal tenore meramente letterale della norma.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, siano integralmente accolte le domande proposte con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi. CP_2
5. Nella contumacia del e costituito l' che Controparte_2 CP_1
propone appello incidentale aderendo alle deduzioni dell'appellante principale quanto all'esistenza dell'obbligo datoriale di versare i contributi collegati alle riconosciute differenze retributive, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
6. L'appello è fondato e merita accoglimento.
7. L'involuto ragionamento del Tribunale, quanto ai maggiori contributi rivendicati dalla ricorrente, è infatti destituito di ogni fondamento.
In base all'art.1 della L.335/95, per chi, come l'appellante, che ha iniziato la propria attività lavorativa nell'anno 2000, è interamente soggetto al sistema contributivo, il montante contributivo è alla base del sistema di calcolo del trattamento pensionistico.
Montante contributivo che è costituito dal totale dei contributi versati in favore del lavoratore durante tutto l'arco della sua vita lavorativa e che poi, a norma del 6° comma dell'art.1, L.335, deve essere moltiplicato “per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento
del pensionamento”.
Tabella notoriamente redatta in base all'età del lavoratore collocato in quiescenza, nel senso che aumenta con l'aumentare dell'età di pensionamento:
più aumenta tale età più diminuisce il coefficiente di trasformazione, per cui chi va in pensione in età più avanzata riceve una pensione maggiore. Criterio
che è stato concepito e fondato sulla base del calcolo dell'aspettativa di vita per evidenti ragioni di bilancio. Montante contributivo che è poi rivalutato al
31 dicembre di ogni anno, ex 8° comma del citato art.1.
Questi i criteri di legge per il computo del trattamento pensionistico, è
evidente che qualsiasi incremento dei contributi determina un aumento,
seppur minimo, della pensione in godimento.
Non sono dunque ravvisabili i profili di incertezza ritenuti dal Tribunale e tanto meno quelli di possibile giurisdizione contabile, atteso che non si discute di accertare l'esistenza e l'ammontare del trattamento di quiescenza, ma solo dell'esistenza dell'obbligo datoriale di versamento di differenze contributive.
8. Naturalmente, l'accoglimento anche di questa domanda ha come conseguenza l'integrale soccombenza dell'appellato e la condanna CP_2
del medesimo al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, ex art.91
c.p.c.. Nei confronti della sola ricorrente, per il primo grado e di entrambi gli appellanti, per il presente grado.
Quanto allo scaglione ministeriale sul quale parametrare l'importo della condanna alle spese, soccorre la puntuale circoscrizione della domanda alle maggiori retribuzioni ed ai maggiori contributi dovuti per il periodo dal
1\5\2019 al 1\9\2019.
Orbene, sulla base delle previsioni contrattuali di comparto, questi erano gli importi lordi delle due fasce retributive del personale scolastico ATA nel 2019:
fascia 9-14, € 1503,78
fascia 15–20, € 1586,38 Con una differenza mensile, dunque, di € 82,26, che, moltiplicato per quattro
(il numero dei mesi) corrisponde ad un totale di € 330,4. Sul quale poi dovranno essere calcolati i maggiori contributi.
Siamo pertanto nella prima fascia di valore del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da
[...]
, nonché sull'appello incidentale proposto dall avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Cosenza del 9\5\2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna il convenuto al versamento dei maggiori CP_2
contributi previdenziali conseguenti alle riconosciute differenze retributive;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite di CP_2
primo grado in favore della ricorrente, liquidate in € 1.278, oltre accessori.
Con distrazione;
3) Conferma nel resto;
4) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite di CP_2
presente grado, liquidate in € 1.458, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti appellanti. Con distrazione in favore dei procuratori della signora . Parte_1
Catanzaro, 4\2\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale