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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14196/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 10844/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Afragola, alla via Papa Giovanni XXIII n. 39, presso lo studio dell'avv.
Carmine Di Mauro, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/11/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida grave al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatrice di condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le
1 risultanze della perizia del dott. , per conseguire le prestazioni richieste in sede Per_1
amministrativa.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal
Giudice, ha concluso affermando che “Dai risultati degli accertamenti esibiti ed eseguiti è emerso che la Sig nata il [...] ad [...] anni 88, sia da considerarsi INVALIDO Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, dalla data della domanda amministrativa del 06.05.22”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e dalle considerazioni medico-legali svolte da cui è emerso che il ricorrente è affetto da:
2 “Dai risultati degli accertamenti esibiti ed eseguiti è emerso che la Sig nata il Parte_1
23.10.35 ad Afragola di anni 88 è affetta da:
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON MODERATO DECLINO COGNITIVO
ESITI TIROIDECTOMIA PER CA PAPILLIFERO DELLA TIROIDE
ESITI RECENTI DI FRATTURA FEMORE
Le patologie di cui alla diagnosi sono tutte di natura cronica e vengono valutate con le tabelle, di cui al D.M.
5.2.92 pubblicato su G.U il 26.2.1992 in vigore alla data della domanda amministrativa.
Tali patologie pur delineando un quadro clinico estremamente complesso assumono, ai fini della percentuale invalidante, un significato marginale. All'epoca di presentazione della domanda, la ricorrente era ultrassesantacinquenne. Ai sensi dell'art. 6 d. leg.vo 23/11/88 n.509 ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età . Dunque, per quanto sopra, nei fatti, si supera il calcolo della percentuale di invalidità. Tale articolo, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché i predetti cittadini siano considerati mutilati ed invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di anni 18 dall'articolo due, secondo comma della legge numero 118/1971. Bisogna infatti rilevare che l'articolo sei del decreto legislativo numero 509 del 1988 non è intervenuto sulla normativa specificamente dedicata all'indennità di accompagnamento, bensì solo su quella che regola
l'invalidità civile, agendo quindi sul presupposto della inabilità. Per quanto attiene al beneficio dell'accompagnamento il CTU ha richiesto, in corso di accesso peritale, documentazione integrativa che meglio definisse le condizioni della perizianda in quanto sicuramente vi sono elementi a supporto della richiesta di accompagnamento che necessitano, però, di essere suffragati da adeguata documentazione medica. Tale documentazione ad oggi non è stata nemmeno sottoposta all'attenzione del Giudice perché la possa autorizzare (Ultima verifica del sottoscritto il giorno 11.09.24 sul PST Giustizia ma ancora nulla ! ). Quindi, DOVENDO INVIARE BOZZA
DELLA RELAZIONE PER SCADENZA TERMINI (PER ATTENDERE IL Più POSSIBILE IL CTU
HA RICHIESTO AL GIUDICE UN ULTERIORE MESE DI PROROGA), si ritiene dover considerare la pz quale invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( l.509/88) grave 100% dalla data della domanda amministrativa del 06.05.22.”.
3 Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Nello specifico, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU: parte ricorrente, infatti, si è limitata a riproporre le considerazioni del proprio consulente di parte, volendo sovrapporle a quelle espresse dal consulente nominato dal Tribunale. Il ricorrente, dunque, non ha adempiuto al proprio obbligo di allegazione e, pertanto, non si ritiene necessario disporre il rinnovo richiesto.
Nessun rilievo, inoltre, può assumere il dedotto aggravamento del ricorrente, in quanto nel ricorso in opposizione non è specificamente indicato in che modo tale aggravamento inciderebbe sulle risultanze peritali;
non può ritenersi sufficiente ad integrare l'onere di allegazione specifica che caratterizza il rito, infatti, la mera deduzione generica di un aggravamento, specialmente ove si consideri che il presente giudizio ha la funzione di contestare specificamente le risultanze peritali di un ausiliare del giudice.
In aggiunta, peraltro, deve rilevarsi che la nuova certificazione depositata da parte ricorrente esplicitamente afferma che la stessa deambula a piccoli passi, e conseguentemente non smentisce le conclusioni del consulente nominato nella precedente fase, che, al contrario, sono confermate.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile
4 critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del sig. Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.697,00, oltre accessori, se dovuti;
- liquida le spese della CTU con separato decreto nel fascicolo avente NRG 10844/2023.
Si comunichi.
Aversa, 03/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14196/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 10844/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Afragola, alla via Papa Giovanni XXIII n. 39, presso lo studio dell'avv.
Carmine Di Mauro, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/11/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida grave al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatrice di condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le
1 risultanze della perizia del dott. , per conseguire le prestazioni richieste in sede Per_1
amministrativa.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal
Giudice, ha concluso affermando che “Dai risultati degli accertamenti esibiti ed eseguiti è emerso che la Sig nata il [...] ad [...] anni 88, sia da considerarsi INVALIDO Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, dalla data della domanda amministrativa del 06.05.22”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e dalle considerazioni medico-legali svolte da cui è emerso che il ricorrente è affetto da:
2 “Dai risultati degli accertamenti esibiti ed eseguiti è emerso che la Sig nata il Parte_1
23.10.35 ad Afragola di anni 88 è affetta da:
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON MODERATO DECLINO COGNITIVO
ESITI TIROIDECTOMIA PER CA PAPILLIFERO DELLA TIROIDE
ESITI RECENTI DI FRATTURA FEMORE
Le patologie di cui alla diagnosi sono tutte di natura cronica e vengono valutate con le tabelle, di cui al D.M.
5.2.92 pubblicato su G.U il 26.2.1992 in vigore alla data della domanda amministrativa.
Tali patologie pur delineando un quadro clinico estremamente complesso assumono, ai fini della percentuale invalidante, un significato marginale. All'epoca di presentazione della domanda, la ricorrente era ultrassesantacinquenne. Ai sensi dell'art. 6 d. leg.vo 23/11/88 n.509 ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età . Dunque, per quanto sopra, nei fatti, si supera il calcolo della percentuale di invalidità. Tale articolo, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché i predetti cittadini siano considerati mutilati ed invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di anni 18 dall'articolo due, secondo comma della legge numero 118/1971. Bisogna infatti rilevare che l'articolo sei del decreto legislativo numero 509 del 1988 non è intervenuto sulla normativa specificamente dedicata all'indennità di accompagnamento, bensì solo su quella che regola
l'invalidità civile, agendo quindi sul presupposto della inabilità. Per quanto attiene al beneficio dell'accompagnamento il CTU ha richiesto, in corso di accesso peritale, documentazione integrativa che meglio definisse le condizioni della perizianda in quanto sicuramente vi sono elementi a supporto della richiesta di accompagnamento che necessitano, però, di essere suffragati da adeguata documentazione medica. Tale documentazione ad oggi non è stata nemmeno sottoposta all'attenzione del Giudice perché la possa autorizzare (Ultima verifica del sottoscritto il giorno 11.09.24 sul PST Giustizia ma ancora nulla ! ). Quindi, DOVENDO INVIARE BOZZA
DELLA RELAZIONE PER SCADENZA TERMINI (PER ATTENDERE IL Più POSSIBILE IL CTU
HA RICHIESTO AL GIUDICE UN ULTERIORE MESE DI PROROGA), si ritiene dover considerare la pz quale invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( l.509/88) grave 100% dalla data della domanda amministrativa del 06.05.22.”.
3 Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Nello specifico, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU: parte ricorrente, infatti, si è limitata a riproporre le considerazioni del proprio consulente di parte, volendo sovrapporle a quelle espresse dal consulente nominato dal Tribunale. Il ricorrente, dunque, non ha adempiuto al proprio obbligo di allegazione e, pertanto, non si ritiene necessario disporre il rinnovo richiesto.
Nessun rilievo, inoltre, può assumere il dedotto aggravamento del ricorrente, in quanto nel ricorso in opposizione non è specificamente indicato in che modo tale aggravamento inciderebbe sulle risultanze peritali;
non può ritenersi sufficiente ad integrare l'onere di allegazione specifica che caratterizza il rito, infatti, la mera deduzione generica di un aggravamento, specialmente ove si consideri che il presente giudizio ha la funzione di contestare specificamente le risultanze peritali di un ausiliare del giudice.
In aggiunta, peraltro, deve rilevarsi che la nuova certificazione depositata da parte ricorrente esplicitamente afferma che la stessa deambula a piccoli passi, e conseguentemente non smentisce le conclusioni del consulente nominato nella precedente fase, che, al contrario, sono confermate.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile
4 critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del sig. Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.697,00, oltre accessori, se dovuti;
- liquida le spese della CTU con separato decreto nel fascicolo avente NRG 10844/2023.
Si comunichi.
Aversa, 03/04/2025
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