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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1845/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 NZ CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89121 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011630858000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1844/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420249011630858000, relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per €.442,30, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 20.02.2025 limitatamente alla cartella n. 09420200010711048000 emessa per conto della Regione Calabria
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta la prescrizione del credito azionato e richiede la sospensione dell'atto impugnato per evitare danni gravi e irreparabili.
La Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si sono costituite in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità per tardività e difetto di procura alle liti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il principio processuale della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Con il proprio ricorso il contribuente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito tributario.
All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha prodotto copia della ricevuta postale del plico che conteneva la cartella che risulta regolarmente notificata con consegna a mani del ricorrente in data 24 ottobre 2022.
La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, comporta il consolidamento del credito tributario. In tal caso, il contribuente non può più contestare né la legittimità del credito né la sua prescrizione maturata antecedentemente. Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente il 24 ottobre 2022, il ricorrente non l'ha impugnata e, conseguentemente, il credito tributario dalla stessa portato si è consolidato.
Poiché tra la data di notificazione della cartella e quella del 20 febbraio 2025 in cui è stato notificato l'atto impugnato, non risulta decorso il triennio previsto dalla legge, l'invocata prescrizione non risulta maturata.
Conclusivamente il ricorso è infondato e viene rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio. Reggio Calabria Il
Giudice Antonio Barrile
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1845/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 NZ CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89121 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011630858000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1844/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420249011630858000, relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per €.442,30, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 20.02.2025 limitatamente alla cartella n. 09420200010711048000 emessa per conto della Regione Calabria
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta la prescrizione del credito azionato e richiede la sospensione dell'atto impugnato per evitare danni gravi e irreparabili.
La Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si sono costituite in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità per tardività e difetto di procura alle liti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il principio processuale della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Con il proprio ricorso il contribuente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito tributario.
All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha prodotto copia della ricevuta postale del plico che conteneva la cartella che risulta regolarmente notificata con consegna a mani del ricorrente in data 24 ottobre 2022.
La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, comporta il consolidamento del credito tributario. In tal caso, il contribuente non può più contestare né la legittimità del credito né la sua prescrizione maturata antecedentemente. Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente il 24 ottobre 2022, il ricorrente non l'ha impugnata e, conseguentemente, il credito tributario dalla stessa portato si è consolidato.
Poiché tra la data di notificazione della cartella e quella del 20 febbraio 2025 in cui è stato notificato l'atto impugnato, non risulta decorso il triennio previsto dalla legge, l'invocata prescrizione non risulta maturata.
Conclusivamente il ricorso è infondato e viene rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio. Reggio Calabria Il
Giudice Antonio Barrile