Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 681
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, da cui deriva l'intimazione, è stata notificata in data antecedente e non impugnata nei termini di legge. Pertanto, il credito si è consolidato e non è più contestabile la prescrizione maturata antecedentemente. Inoltre, non è decorso il triennio previsto dalla legge tra la notifica della cartella e l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 681
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 681
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo