CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3173/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 Parte_2
al secolo rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio
[...] Pt_3
Vallebona
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Michele De Stefano e Floriana Nasso
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
1 E
codice fiscale Controparte_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Paola Scarlato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 9041/2023
CONCLUSIONI : Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande spiegate dall'appellato in primo grado. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di merito.
CONCLUSIONI D'ANDREA: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato. In accoglimento dell'appello incidentale, condannare la
[...]
alla costituzione della rendita vitalizia Controparte_3 corrispondente alla riserva matematica ex art. 13 legge 12.8.1962 n. 1338 da quantificarsi eventualmente a mezzo CTU o a mezzo di determinazione da richiedersi all'Istituto preposto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
CONCLUSIONI : CP_4
- giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove siano ritenute infondate le domande formulate dall'appellante, accertare e dichiarare che il CP datore di lavoro è tenuto a corrispondere all' la contribuzione dovuta con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all'Istituto l'esercizio della funzione amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge.
- condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP giudizio a favore dell'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, il dott. agiva nei confronti della Controparte_1
Controparte_3
(da ora per brevità anche solo ≪Provincia≫) soggetto gestore
[...] dell'Istituto San Giovanni di Dio di Genzano di Roma, al fine di far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta dal 1° febbraio 2011 al 17 luglio 2019 ed ottenere la condanna della al pagamento delle differenze CP_3 retributive, oltre che la regolarizzazione previdenziale.
2 Il ricorrente deduceva di aver lavorato per oltre otto anni presso la Provincia, inizialmente come infermiere e successivamente quale coordinatore del reparto
Alzheimer, formalmente assunto con contratti di incarico libero-professionale prorogati negli anni, ma in sostanza lavorando con le stesse mansioni e in attività identiche a quelle del personale dipendente, secondo i turni, le direttive e i protocolli imposti dalla struttura e senza alcuna autonomia organizzativa. Deduceva di essere stato inserito nell'organizzazione dei turni predisposti dalla convenuta al pari del personale strutturato, senza alcun margine di autonomia organizzativa, e di avere eseguito gli ordini e le direttive impartitegli dal personale interno relativi alle modalità di realizzazione della prestazione, e di essere stato assoggettato al potere disciplinare della convenuta.
Il ricorrente deduceva altresì che nel luglio 2016 gli era stato conferito l'incarico di
Coordinatore del reparto Alzheimer, per cui si occupava della gestione del personale infermieristico assegnato al reparto e gestiva il relativo personale infermieristico e altre figure professionali esercitando coerenti mansioni di coordinamento, controllo e supervisione.
Il ricorrente precisava che: dalla data di assunzione e sino al 31 dicembre 2012 le sue prestazioni dovevano essere correttamente ricondotte alla categoria D del CCNL Case di cura Private, ove sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale”; dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016, invece, le prestazioni da egli rese erano riconducibili alla categoria F del CCNL RSA – Aris, in cui sono inquadrati i “Lavoratori in possesso di diploma di laurea o di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono funzioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica, quali: terapista della riabilitazione, fisioterapista, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistente sociale, infermiere, coordinatore area sanitaria, vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico, infermiere psichiatrico, educatore professionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di scuola, terapista occupazionale, audiometrista, audioprotesista, ortottista, tecnico della riabilitazione
3 psichiatrica, dietista ed altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio e comunque riconducibile alla normativa nazionale in materia di professioni sanitarie”; dal luglio 2016, essendosi anche laureato, doveva essere inquadrato nella categoria
G del CCNL RSA – ARIS in cui sono inquadrati i “Lavoratori con diploma di laurea che svolgono attività operativamente autonome, con funzioni di coordinamento, controllo, programmazione e supervisione quali: caposala, capo ufficio amministrativo, capo servizio, biologo, fisico, psicopedagogista, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista e altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio”.
In ragione della natura subordinata del rapporto di lavoro, il ricorrente rivendicava il diritto alla corresponsione di € 24.352,83 a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali, tra cui tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e non retribuite (godendo solo 15 giorni all'anno di riposo senza retribuzione per ess), festività non godute e indennità di coordinamento nonché TFR, la regolarizzazione previdenziale e il risarcimento per i contributi prescritti.
Per l'esattezza, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente chiedeva in via principale:
- accertare e dichiarare che l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato inter-partes a tempo indeterminato full-time a decorrere dal 1° febbraio 2011 al 17 luglio 2019, con inquadramento nella categoria D del CCNL Case di Cura - Aris sino al 31 dicembre 2012, nella categoria F del CCNL RSA - Aris sino al 30 giugno 2016 e nella categoria G del CCNL RSA – Aris dal 1° luglio 2016 o nella qualifica ritenuta di giustizia;
- condannare la al pagamento di € 24.352,83 a titolo di differenze retributive derivanti dal CP_3 mancato riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali ed a titolo di TFR, così come risultanti dai conteggi allegati;
CP_
- condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva con conseguente versamento all' della somma pari ad € 80.512, come da conteggi allegati, ovvero al risarcimento ex art. 13, legge 1338/1962, per la parte eventualmente prescritta.
La Provincia resisteva eccependo in sintesi:
che il rapporto del era effettivamente di lavoro autonomo, come indicato CP_1 nei contratti e nelle fatture;
che il rapporto era stato qualificato come lavoro autonomo nei contratti e nelle fatture, e questa definizione prevarrebbe in carenza di prova della subordinazione;
che in carenza dell'emanazione di ordini o direttive, per provare la subordinazione non sarebbero sufficienti gli elementi c.d. sintomatici della stessa;
che il ricorrente non ricevette ordini specifici;
4 che la non aveva mai esercitato il potere disciplinare nei confronti del CP_3 ricorrente;
che il D'DR non era tenuto a giustificare le assenze per malattia;
che il badge in uso al ricorrente serviva solo per accertare la presenza nello stabile a fini di sicurezza e non aveva finalità di controllo dell'orario di lavoro;
che il ricorrente comunicava la propria disponibilità per i turni e, in caso di richiesta di modifica, la lo assecondava;
CP_3 che il ricorrente, in quanto libero professionista, non godeva di ferie retribuite;
che la normativa evocata dal ricorrente (artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e art. 2 d.lgs.
81/2015) non si applica alle professioni intellettuali, come quella di infermiere, che richiedono iscrizione ad albi professionali.
CP_ Il Tribunale disponeva l'integrazione del contradditorio con l' che si costituiva rimettendosi alle risultanze di causa e auspicando, in caso di esito della controversia positivo per il ricorrente, il versamento della contribuzione non prescritta.
Escussi testimoni, il Tribunale ha accolto per ampia parte il ricorso, ritenendo la natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto il era assoggettato al potere CP_1 direttivo, organizzativo e disciplinare dell'ente; doveva rispettare turni di lavoro regolari
(mattina, pomeriggio, notte) predisposti dai coordinatori della struttura;
era obbligato a indossare la divisa dell'Istituto e utilizzare un badge personale per il controllo degli orari;
riceveva ordini e direttive dai superiori, sia tramite e-mail che verbalmente;
era convocato per rimproveri disciplinari e valutazioni sul suo operato;
lavorava con modalità analoghe a quelle dei dipendenti strutturati, seguendo turni e direttive;
diverse email e messaggi
WhatsApp dimostrano il controllo esercitato sul ricorrente e la sua integrazione nell'organizzazione aziendale. Il Tribunale ha riconosciuto l'inquadramento dedotto dal lavoratore e il diritto ai contributi non prescritti, nonché il risarcimento per quelli prescritti, nei termini infra meglio specificati.
Il Tribunale ha quindi statuito: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno a decorrere dall'1/02/11 e sino al 17/07/19 ed il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nella categoria D del CCNL Case di Cura - Aris sino al 31 dicembre 2012, nella categoria F del CCNL RSA - Aris sino al 30 giugno 2016 e nella categoria G del CCNL RSA – Aris dal 1° luglio 2016 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale presso gli enti previdenziali competenti;
5 per l'effetto, condanna l'ente convenuto Provincia […]al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 24.352,83 a titolo di differenze economiche maturate per i titoli indicati in ricorso, oltre CP_ interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento all' costituito in giudizio dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, oltre sanzioni civili dalla maturazione al soddisfo, ed al risarcimento del danno cagionato al ricorrente dal mancato versamento dei contributi previdenziali omessi e prescritti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
La ha proposto appello deducendo in sintesi: CP_3
1. Erroneo accertamento della natura subordinata del rapporto. L'appellante sostiene che il ricorrente fosse un libero professionista e non un lavoratore subordinato, basandosi su testimonianze e documenti che indicherebbero l'assenza di ordini specifici, potere disciplinare, ferie retribuite e altri elementi tipici della subordinazione, reiterando in sostanza gli argomenti già spesi in primo grado e dolendosi del fatto che, a suo avviso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle testimonianze rese dai propri testi mentre avrebbe prestato fede a testi di controparte inattendibili;
2. Erronea condanna a differenze retributive. L'appellante contesta l'importo di
€ 24.352,83, ritenendo che una parte della somma (€ 10.823,00) relativa al superminimo non fosse stata correttamente indicata nel ricorso introduttivo.
3. Erroneità della condanna al versamento dei contributi previdenziali.
L'appellante sostiene che i contributi sono prescritti per il periodo 2011-2018 e che il ricorrente fosse già assicurato presso CP_5
4. Erroneità della condanna al risarcimento danni per contributi omessi e prescritti: L'appellante afferma che il danno risarcibile può essere richiesto solo dopo il compimento dell'età pensionabile.
La concorda invece con la decisione del Tribunale di rigetto della CP_3 domanda ex art. 13 legge n. 1338 /1962, per mancanza di specifica allegazione dei relativi presupposti.
Il si è costituito in appello replicando nel merito dei motivi di appello e CP_1 proponendo a sua volta appello incidentale sul rigetto della domanda di costituzione presso l' di una rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/62. CP_4
CP_ L' si è costituto anche in appello riservando ai propri uffici di determinare quanto sia eventualmente riconosciuto, nei limiti della prescrizione, a titolo di contribuzione dovuta con riguardo ai periodi e alle retribuzioni dovuti.
6 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Appello principale.
Primo motivo.
Come anticipato, il Tribunale ha ritenuto che dalla copiosa documentazione prodotta in atti da parte ricorrente e dall'istruttoria orale svolta sia emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che dai documenti e dall'istruttoria sia emersa la natura subordinata del rapporto essendo tra l'altor emerso che il dott. CP_1 per accedere alla struttura doveva utilizzare un badge;
era tenuto ad indossare la divisa dell'Istituto, identica a quella degli infermieri strutturati ed era dotato di un proprio armadietto personale;
ha lavorato su turni regolari al pari del personale strutturato;
era tenuto a comunicare almeno 24 ore prima eventuali necessità di cambi-turno; in caso di necessità era utilizzato per sostituire gli infermieri strutturati assenti e quelli di altri reparti;
fu concretamente sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro;
doveva attenersi alle direttive che gli venivano impartite;
doveva garantire la reperibilità notturna;
doveva pianificare le proprie ferie;
dal giugno 2016 venne dotato di una casella di posta elettronica personale;
gli era assegnata una postazione (con telefono e pc) all'interno della stanza del medico responsabile del reparto ed un cercapersone;
è stato valutato sia rispetto alla corretta esecuzione delle mansioni anche per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi.
Il giudizio del Tribunale è fondato sulla valutazione dei documenti ma anche sulle dichiarazioni dei testi, con valutazione critica anche delle dichiarazioni anche di teste di parte convenuta (come il , a disdoro di quanto dedotto dall'appellante. Tes_1
In relazione agli spunti critici del motivo di appello, va anzitutto evidenziato, quanto alle direttive ricevute dall'appellante, che i testi di parte ricorrente hanno riferito in tal senso circostanze molto significative. Così, il teste collega del ricorrente, ha Tes_2
7 dichiarato che il riceveva degli obiettivi dalla Direzione dell'Ospedale, e il CP_1 teste , anch'egli collega del ha confermato la circostanza secondo cui, Tes_3 CP_1 al pari degli infermieri strutturati, il doveva attenersi alle direttive che la CP_1 convenuta impartiva sia per il tramite delle Coordinatrici, sia per il tramite della
Responsabile DPS, la , anche nel corso delle riunioni che venivano Parte_4 periodicamente convocate, cui partecipava tutto il personale, interno ed esterno, precisando di avere partecipato personalmente a tali riunioni e confermando altresì gli argomenti trattati i tali riunioni tra cui vi erano la regolamentazione dei cambi turno, la valutazione periodica, i riposi estivi, i protocolli, la gestione delle risorse e tempi di assistenza, la proposta di ridistribuzione organico Alzheimer.
L'appellante vi oppone le dichiarazioni dei testi e ma il primo ha Tes_1 Tes_4 solo risposto ≪ non ho mai assistito a direttive o ordini impartiti al ricorrente circa la sua attività lavorativa da parte dei soggetti indicati nel capitolo, né io stesso impartivo tali direttive≫, il che di per sé non esclude che le direttive siano state impartite da altri.
L'appellante inoltre non confuta la valutazione del Tribunale duramente critica nei confronti delle dichiarazioni del teste laddove in motivazione osserva che Tes_1
≪il testimone, anche rispetto a queste specifiche circostanze, non ha dichiarato il vero come dimostrano le numerose email allegate al ricorso aventi un chiaro contenuto direttivo (ad esempio si veda il doc. n. 20). Basti leggere, tra le tante, la mail del 16 settembre 2016 che il dott. ha inviato ai Tes_1 Coordinatori, tra cui il Ricorrente, ed avente ad oggetto “Relazione su operato personale SA (ausiliari/OSS)” chiedendo quanto segue: “Buongiorno, vi chiedo gentilmente di valutare l'operato degli operatori in oggetto e relazione al sottoscritto eventuali comportamenti inadeguati o poco professionali degli operatori al fine di poter prendere provvedimenti. Quanto sopra per migliorare il servizio offerto ai nostri ospiti. Certi di un vostro cortese riscontro, auguro buona giornata.”. Osserva inoltre il Tribunale:
≪ Il testimone ha parimenti escluso che il Ricorrente abbia preso parte alle riunioni relative al budget, ma anche questa affermazione è sconfessata documentalmente (precisamente dalla mail riportata a pag.
6 -7 del doc. n. 14) con la mail indirizzata dalla dott.ssa a tutti i Coordinatori, tra cui il Ricorrente, Parte_4 ed avente ad oggetto “Incontro di negoziazione obiettivi di budget 20.01.2017”, conosciuta dal testimone per essere tra i destinatari della comunicazione. Si sottolinea che tra i destinatari della mail l'unico soggetto non legato da rapporto di lavoro subordinato con la struttura era il Ricorrente mentre tutti gli altri Coordinatori erano dipendenti.≫.
Notazioni che l'appellante non confuta, così come non confuta le risultanze documentali di cui ha pure ha dato atto il Tribunale evidenziando che
≪Sempre documentalmente sono provati gli ordini e le direttive che il Ricorrente ha ricevuto da parte della dott.ssa (tra le tante si pone l'accento sulla mail (cfr. pag. 26 del doc. n. 6) con cui Parte_4 viene ordinato al Ricorrente di produrre una linea guida/procedura/protocollo per completare la valutazione come inf. Referente); da parte della dott.ssa (Direzione Sanitaria) aventi ad oggetto Per_1 tutte le questioni relative alla gestione del reparto (ad esempio sugli ordini dei presidi precauzionali, sugli ordini alla farmacia di Albano, sulle indicazioni ad ordinare buste cancelleria per la privacy, sulla fornitura farmaci RSA, sulla medicina del lavoro, sulla tracciabilità sul laboratorio analisi - cfr. ad esempio doc. n. 20, pagine 6, 7, 12, 16, 22 e 35) ovvero per muovere rilievi al Ricorrente in ordine alla gestione di una cartella clinica di un paziente (cfr. pag. 4 del doc. n. 6) o fornire indicazioni per la sorveglianza sanitaria /medicina del lavoro (cfr. pag. 26 del doc. n. 6); da parte di (cfr. doc. n. Pt_5 20 ove si rinvengono mail contenenti direttive sull'utilizzo del sistema ge.ma) e da parte di e Tes_4
(cfr. doc. n. 15 ove vi sono i messaggi di whatsapp con cui e impartivano direttive Per_2 Tes_4 Per_2 al Ricorrente)≫. 8 Quanto alla teste addotta dalla , le cui dichiarazioni l'appellante Tes_4 CP_3 adduce a negazione delle direttive, questa ha semplicemente dichiarato di non avere mai assistito a direttive ed ordini dati nei confronti del ricorrente, ma ciò evidentemente non equivale alla negazione del fatto, che invece come sopra evidenziato è stato, al contrario, affermato con nettezza dai testi addotti dal ed emerge altresì dalla richiamata CP_1 documentazione.
Va semmai evidenziato che l' ha riferito che in quanto coordinatrice Tes_4 infermieristica era lei a coordinare anche l'attività di infermiere del ricorrente, come l'attività degli altri infermieri addetti al reparto ed a controllare che il ricorrente svolgesse il piano di lavoro a lui assegnato;
ha riferito anche che era la dirigente infermieristica, dott.ssa , ad occuparsi della predisposizione dei turni del ricorrente in quanto Parte_4 la teste si occupava della predisposizione dei turni degli infermieri strutturati e, in caso di loro assenza, comunicava alla dirigente infermieristica tale assenza e quest'ultima provvedeva poi ad individuare gli infermieri con incarico libero professionale da inserire nei turni per sopperire alle assenze;
la teste ha anche riferito che, prima che la dirigente infermieristica iniziasse a lavorare presso l'ente convenuto, era lei a svolgere Parte_4 tale attività.
Quanto all'esercizio del potere di controllo, va anzitutto evidenziato che, disdoro di quanto dedotto dall'appellante, il riscontro delle presenze era effettuato anche a mezzo del budge, che, dopo un primo periodo, servì anche per conteggiare le ore lavorate (v. teste . Tes_2
Quanto poi all'esercizio del potere disciplinare, come osserva il Tribunale, anche nel periodo in cui ricoprì il ruolo di Coordinatore, il fu assoggettato al potere CP_1 disciplinare della convenuta che lo esercitava per mezzo della la quale Parte_4 muoveva rimproveri e richiami a tutti gli infermieri nel corso delle riunioni. Invece, allorquando si trattava di muovere rimproveri individuali, la stessa provvedeva sia telefonicamente, sia convocando direttamente il Dr. nel proprio ufficio, come CP_1 hanno confermato i testimoni e rispondendo sul capitolo 50 del ricorso ex Tes_2 Tes_3 art. 414 cpc).
Tutto quanto sin qui detto è già sufficiente per riscontrare la subordinazione e confermare la valutazione del Tribunale, ma può aggiungersi che notevoli elementi di contesto, come il pieno inserimento nei turni predisposti dal datore di lavoro e la
9 circostanza che il fosse tenuto ad indossare la divisa dell'Istituto identica a CP_1 quella degli infermieri strutturati, ed era dotato di un proprio armadietto personale situato all'interno dell'area spogliatoio dedicata al personale dipendente della convenuta (teste
, riprovano ulteriormente il pieno inserimento anche fisco e logistico del Tes_2 CP_1 nell'impresa, cioè anche notevoli elementi sintomatici della subordinazione.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti, evidenziando che nella fattispecie non ricorre né la mera prestazione di opera intellettuale libero professionale né la mera collaborazione, ma un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Secondo motivo.
L'appellante contesta l'importo di € 24.352,83, ritenendo che una parte della somma
(€ 10.823,00) relativa al superminimo non fosse stata correttamente indicata nel ricorso introduttivo e ritenendo maturate al riguardo le preclusioni di cui all'art. 414 cpc.
Osserva la Corte che tale motivo è inammissibile per violazione del divieto di nova, in quanto nella prima difesa in primo grado era stata sollevata sul punto una ben diversa eccezione - che oltretutto palesava l'accettazione del contraddittorio sul tema - avendo la eccepito: CP_3
≪La domanda di differenze retributive è erronea per eccesso. Invero nei conteggi (doc. 28 avversario) è calcolato come “competente” dovuta anche un “superminimo ad personam” per gli anni dal 2013 al 2019 (Euro 1.644,00 annui) che ammonta in totale ad Euro 10.823,00. Ma questa voce retributiva non è prevista né nei contratti individuali inter partes (ns. doc. 1), né nei CCNL depositati ex adverso (docc. 26 e 27 avversari). Questa voce non dovuta è stata calcolata anche per il trattamento di fine rapporto e quindi il tfr deve essere ridotto di Euro 801,00 (10.823,00 : 13,5). In conclusione se il ricorrente in denegata ipotesi fosse considerato lavoratore subordinato, avrebbe diritto a una somma per differenze retributive di Euro 12.728,88 (24.352,83 – 10.823,00 – 801,00 = 12.728,88). Infine si ricorda che nei conteggi (doc. 28 avversario) sono stati correttamente compensati le somme dovute con le somme erogate che dal 2011 al 2014 erano a vantaggio del ricorrente, mentre dal 2015 in poi il saldo è stato negativo per il ricorrente …
In ogni caso, osserva in via alternativa la Corte che il ricorso di primo grado chiedeva la condanna della ≪alla corresponsione di € 24.352,83 a titolo di CP_3 differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali ed a titolo di TFR, così come risultanti dai conteggi allegati≫, con un rinvio agli istituti contrattuali idoneo a ricomprende anche il superminimo, effettivamente indicato nei conteggi prodotti in allegato al ricorso.
Anche tale motivo è quindi infondato.
10 Terzo motivo.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di condanna della al CP_3 versamento dei contributi non prescritti, evidenziando che questi si sono prescritti per il periodo 2011-2018. Tale motivo di appello è senza costrutto e si infrange nella carenza di interesse, in quanto la sentenza ha condannato la a versare i contributi non CP_3 prescritti.
Né può accogliersi la subordinata (≪ se in denegata ipotesi venisse respinto il primo motivo d'appello, deve riversare i contributi all' , il quale detrarrà questi CP_5 CP_4 contributi da quelli che dovrebbe versare la Provincia≫) sia in quanto essa non compariva nella memoria ex art 416 cpc ed è stata avanzata soltanto nelle note scritte in assenza di deduzione di gravi ragioni e di autorizzazione ex art. 420 cpc, e risultando quindi inammissibile per violazione del divieto di nova ex artt. 345 e 437 c.p.c., sia perché comunque essa involge la legittimazione passiva di un soggetto rimasto estraneo alla controversia ( . CP_5
Anche tale motivo è dunque infondato.
Quarto motivo.
L'appellante lamenta l'erroneità della condanna al versamento del danno cagionato al ricorrente per il mancato versamento dei contributi previdenziali omessi e prescritti, deducendo che il danno risarcibile ex art. 2116, c. 2, c.c. potrebbe essere chiesto solo dopo la perdita della prestazione assicurativa e quindi solo dopo il compimento dell'età pensionabile.
L'appellante però non confuta la motivazione del Tribunale che esplica le ragioni della condanna argomentandole sul piano sistematico nei seguenti termini sulla scorta di una coerente giurisprudenza di legittimità:
≪ l'art. 2116 c.c. prevede espressamente la risarcibilità del danno derivante al lavoratore da omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro responsabile e la giurisprudenza consolidata riconosce l'azionabilità dell'interesse del lavoratore all'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro al versamento dei contributi dovuti ex lege a tutela della propria posizione assicurativa ed alla conseguente condanna specifica del medesimo al pagamento dei contributi non prescritti all'ente previdenziale, mentre nel caso di prescrizione dei contributi omessi, il lavoratore può ricorrere all'azione risarcitoria nei confronti del responsabile dell'omissione ai sensi dell'art. 2116 c.2 c.c., senza che sia necessario attendere il raggiungimento dell'età pensionabile: in tal caso, infatti, è possibile ottenere comunque anche una condanna generica in attesa di poter poi quantificare l'ammontare effettivo del danno una volta che il soggetto abbia raggiunto l'età pensionabile e sia, quindi, possibile stabilire con esattezza il quantum del pregiudizio che è pari alla differenza tra quanto percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati. La giurisprudenza ha, infatti, affermato (Cass. n. 26990/2005 ) che l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio
11 economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n.1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. ≫.
La Corte, al di là della vaghezza del motivo di appello che non si confronta criticamente con le ragioni estese dal Tribunale, condivide la decisione appellata sulla base delle sentenze di legittimità indicata nella stessa sentenza (Cass. 26990/2005), riaffermata anche successivamente dalla Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1179 del 22/01/2015), che ha ribadito l'orientamento secondo cui
"l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Di recente, la Cassazione (Sez. L -, Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024) ha riaffermato che in linea di principio il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale (e senza che sia necessario CP_ integrare il contradittorio nei confronti dell .
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e conduce al rigetto dell'appello principale.
Appello incidentale.
Il Tribunale ha respinto la domanda del D'DR volta ≪al risarcimento ex art. 13, legge 1338/1962, per la parte eventualmente prescritta≫ sulla base della seguente motivazione: CP_
≪Deve, invece, rigettarsi la domanda ex art. 13 L. n. 1338/62 per la costituzione presso l' di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica derivante dall'omesso versamento dei contributi prescritti atteso che tale domanda risulta formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso senza
12 alcuna specifica allegazione in ricorso relativa alla sussistenza dei relativi presupposti ed atteso che, essendo tale domanda del tutto autonoma dalla domanda risarcitoria ex art. 2116 c.2 c.c., avrebbe dovuto CP_ essere formulata ab initio anche nei confronti di , legittimato passivo insieme al datore di lavoro ( Cass. n. 3678/09).>>.
L'appellante incidentale deduce anzitutto che, ≪una volta disposta l'integrazione del contraddittorio, la domanda di condanna al risarcimento ex art. 13 della l. 1338/1962 deve necessariamente ritenersi estesa anche all' , e, quanto al fatto che la domanda CP_6 ex art. 13 della l. 1338/1962 sia stata formulata soltanto nelle conclusioni, che ≪il
Giudice, nell'interpretare la domanda giudiziale, avrebbe dovuto prendere in considerazione la reale volontà dell'attore così come risulta dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo concreto perseguito, ciò in virtù del principio che l'interpretazione sostanziale della domanda che prevale su quella formale≫.
L'appello incidentale è infondato sulla base della seguente più liquida ragione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale (Cass. Sez.
U., 16/02/2009, n. 3678), nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell' , ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che CP_4 assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al CP_4 versamento della riserva matematica); dall'interesse dell' a limitare il CP_4 riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo.
Conseguentemente, con riferimento alla forma assolutamente peculiare attinente all'adempimento dell'obbligo contributivo con la previsione della modalità di surrogazione del lavoratore al datore di lavoro, per le Sezioni unite detti rapporti debbono essere valutati alla stregua di un rapporto comune a più parti o, comunque, di rapporti la cui definizione dell'uno presuppone ed è indispensabile a quella dell'altro, con la conseguente implicazione, sul piano processuale, che il datore di lavoro e l' sono CP_4 litisconsorti necessario nel giudizio promosso dal lavoratore per ottenere la costituzione
13 della rendita vitalizia. L'azione deve esser quindi esperita necessariamente nei confronti dell' e del datore di lavoro inadempiente. CP_4
Tale azione, quindi, necessiterebbe anzitutto di una chiara formulazione da parte CP_ del lavoratore nei confronti dell' (il D'DR concludeva unicamente per la condanna della Provincia), tanto più in un caso come quello in esame in cui la chiamata
è stata effettuata “d'ufficio” e si era in presenza di molteplici utilità perseguibili sul piano previdenziale.
Ma, soprattutto, il lavoratore avrebbe dovuto allegare [e anche dimostrare] i presupposti del diritto ex art. 13 L. 1338/62, e il Tribunale, a ben vedere, ha respinto la domanda proprio in base a ciò (≪…tale domanda risulta formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso senza alcuna specifica allegazione in ricorso relativa alla sussistenza dei relativi presupposti…≫).
Rammenta la Corte che l'art. 13 della Legge n. 1338/62 prevede un meccanismo complesso, in cui il lavoratore può surrogarsi al datore di lavoro “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo”
(di tale impossibilità neppure vi è prova nella fattispecie), e in tal caso “su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato”. Presupposti che andrebbero valutati autonomamente (cioè a prescindere dalle risultanze testimoniali del presente procedimento e senza potersi avvalere di queste), e che nella fattispecie non risultano, oltre che allegati, neppure dimostrati. Tali presupposti non emergono né a livello di idonea concreta e specifica allegazione (non potendo, quali elementi squisitamente fattuali, essere “desunti”, come pretende l'appellante, dalla “reale volontà dell'attore”), né risultano comunque provati.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e conduce al rigetto dell'appello incidentale.
La soccombenza reciproca tra la e il giustifica la CP_3 CP_1 compensazione integrale delle spese di lite del grado di appello tra tutte le parti, tenuto CP_ presente, quanto all' che l' si è limitato ad una difesa acritica e meramente CP_2 adesiva alle ragioni che avessero condotto all'accertamento dell'obbligo contributivo.
14 Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge gli appelli principale e incidentale confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite del grado di appello tra tutte le parti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3173/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 Parte_2
al secolo rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio
[...] Pt_3
Vallebona
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Michele De Stefano e Floriana Nasso
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
1 E
codice fiscale Controparte_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Paola Scarlato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 9041/2023
CONCLUSIONI : Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande spiegate dall'appellato in primo grado. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di merito.
CONCLUSIONI D'ANDREA: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato. In accoglimento dell'appello incidentale, condannare la
[...]
alla costituzione della rendita vitalizia Controparte_3 corrispondente alla riserva matematica ex art. 13 legge 12.8.1962 n. 1338 da quantificarsi eventualmente a mezzo CTU o a mezzo di determinazione da richiedersi all'Istituto preposto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
CONCLUSIONI : CP_4
- giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove siano ritenute infondate le domande formulate dall'appellante, accertare e dichiarare che il CP datore di lavoro è tenuto a corrispondere all' la contribuzione dovuta con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all'Istituto l'esercizio della funzione amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge.
- condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP giudizio a favore dell'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, il dott. agiva nei confronti della Controparte_1
Controparte_3
(da ora per brevità anche solo ≪Provincia≫) soggetto gestore
[...] dell'Istituto San Giovanni di Dio di Genzano di Roma, al fine di far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta dal 1° febbraio 2011 al 17 luglio 2019 ed ottenere la condanna della al pagamento delle differenze CP_3 retributive, oltre che la regolarizzazione previdenziale.
2 Il ricorrente deduceva di aver lavorato per oltre otto anni presso la Provincia, inizialmente come infermiere e successivamente quale coordinatore del reparto
Alzheimer, formalmente assunto con contratti di incarico libero-professionale prorogati negli anni, ma in sostanza lavorando con le stesse mansioni e in attività identiche a quelle del personale dipendente, secondo i turni, le direttive e i protocolli imposti dalla struttura e senza alcuna autonomia organizzativa. Deduceva di essere stato inserito nell'organizzazione dei turni predisposti dalla convenuta al pari del personale strutturato, senza alcun margine di autonomia organizzativa, e di avere eseguito gli ordini e le direttive impartitegli dal personale interno relativi alle modalità di realizzazione della prestazione, e di essere stato assoggettato al potere disciplinare della convenuta.
Il ricorrente deduceva altresì che nel luglio 2016 gli era stato conferito l'incarico di
Coordinatore del reparto Alzheimer, per cui si occupava della gestione del personale infermieristico assegnato al reparto e gestiva il relativo personale infermieristico e altre figure professionali esercitando coerenti mansioni di coordinamento, controllo e supervisione.
Il ricorrente precisava che: dalla data di assunzione e sino al 31 dicembre 2012 le sue prestazioni dovevano essere correttamente ricondotte alla categoria D del CCNL Case di cura Private, ove sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale”; dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2016, invece, le prestazioni da egli rese erano riconducibili alla categoria F del CCNL RSA – Aris, in cui sono inquadrati i “Lavoratori in possesso di diploma di laurea o di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono funzioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica, quali: terapista della riabilitazione, fisioterapista, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistente sociale, infermiere, coordinatore area sanitaria, vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico, infermiere psichiatrico, educatore professionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di scuola, terapista occupazionale, audiometrista, audioprotesista, ortottista, tecnico della riabilitazione
3 psichiatrica, dietista ed altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio e comunque riconducibile alla normativa nazionale in materia di professioni sanitarie”; dal luglio 2016, essendosi anche laureato, doveva essere inquadrato nella categoria
G del CCNL RSA – ARIS in cui sono inquadrati i “Lavoratori con diploma di laurea che svolgono attività operativamente autonome, con funzioni di coordinamento, controllo, programmazione e supervisione quali: caposala, capo ufficio amministrativo, capo servizio, biologo, fisico, psicopedagogista, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista e altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio”.
In ragione della natura subordinata del rapporto di lavoro, il ricorrente rivendicava il diritto alla corresponsione di € 24.352,83 a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali, tra cui tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e non retribuite (godendo solo 15 giorni all'anno di riposo senza retribuzione per ess), festività non godute e indennità di coordinamento nonché TFR, la regolarizzazione previdenziale e il risarcimento per i contributi prescritti.
Per l'esattezza, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente chiedeva in via principale:
- accertare e dichiarare che l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato inter-partes a tempo indeterminato full-time a decorrere dal 1° febbraio 2011 al 17 luglio 2019, con inquadramento nella categoria D del CCNL Case di Cura - Aris sino al 31 dicembre 2012, nella categoria F del CCNL RSA - Aris sino al 30 giugno 2016 e nella categoria G del CCNL RSA – Aris dal 1° luglio 2016 o nella qualifica ritenuta di giustizia;
- condannare la al pagamento di € 24.352,83 a titolo di differenze retributive derivanti dal CP_3 mancato riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali ed a titolo di TFR, così come risultanti dai conteggi allegati;
CP_
- condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva con conseguente versamento all' della somma pari ad € 80.512, come da conteggi allegati, ovvero al risarcimento ex art. 13, legge 1338/1962, per la parte eventualmente prescritta.
La Provincia resisteva eccependo in sintesi:
che il rapporto del era effettivamente di lavoro autonomo, come indicato CP_1 nei contratti e nelle fatture;
che il rapporto era stato qualificato come lavoro autonomo nei contratti e nelle fatture, e questa definizione prevarrebbe in carenza di prova della subordinazione;
che in carenza dell'emanazione di ordini o direttive, per provare la subordinazione non sarebbero sufficienti gli elementi c.d. sintomatici della stessa;
che il ricorrente non ricevette ordini specifici;
4 che la non aveva mai esercitato il potere disciplinare nei confronti del CP_3 ricorrente;
che il D'DR non era tenuto a giustificare le assenze per malattia;
che il badge in uso al ricorrente serviva solo per accertare la presenza nello stabile a fini di sicurezza e non aveva finalità di controllo dell'orario di lavoro;
che il ricorrente comunicava la propria disponibilità per i turni e, in caso di richiesta di modifica, la lo assecondava;
CP_3 che il ricorrente, in quanto libero professionista, non godeva di ferie retribuite;
che la normativa evocata dal ricorrente (artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e art. 2 d.lgs.
81/2015) non si applica alle professioni intellettuali, come quella di infermiere, che richiedono iscrizione ad albi professionali.
CP_ Il Tribunale disponeva l'integrazione del contradditorio con l' che si costituiva rimettendosi alle risultanze di causa e auspicando, in caso di esito della controversia positivo per il ricorrente, il versamento della contribuzione non prescritta.
Escussi testimoni, il Tribunale ha accolto per ampia parte il ricorso, ritenendo la natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto il era assoggettato al potere CP_1 direttivo, organizzativo e disciplinare dell'ente; doveva rispettare turni di lavoro regolari
(mattina, pomeriggio, notte) predisposti dai coordinatori della struttura;
era obbligato a indossare la divisa dell'Istituto e utilizzare un badge personale per il controllo degli orari;
riceveva ordini e direttive dai superiori, sia tramite e-mail che verbalmente;
era convocato per rimproveri disciplinari e valutazioni sul suo operato;
lavorava con modalità analoghe a quelle dei dipendenti strutturati, seguendo turni e direttive;
diverse email e messaggi
WhatsApp dimostrano il controllo esercitato sul ricorrente e la sua integrazione nell'organizzazione aziendale. Il Tribunale ha riconosciuto l'inquadramento dedotto dal lavoratore e il diritto ai contributi non prescritti, nonché il risarcimento per quelli prescritti, nei termini infra meglio specificati.
Il Tribunale ha quindi statuito: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno a decorrere dall'1/02/11 e sino al 17/07/19 ed il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nella categoria D del CCNL Case di Cura - Aris sino al 31 dicembre 2012, nella categoria F del CCNL RSA - Aris sino al 30 giugno 2016 e nella categoria G del CCNL RSA – Aris dal 1° luglio 2016 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale presso gli enti previdenziali competenti;
5 per l'effetto, condanna l'ente convenuto Provincia […]al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 24.352,83 a titolo di differenze economiche maturate per i titoli indicati in ricorso, oltre CP_ interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento all' costituito in giudizio dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, oltre sanzioni civili dalla maturazione al soddisfo, ed al risarcimento del danno cagionato al ricorrente dal mancato versamento dei contributi previdenziali omessi e prescritti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
La ha proposto appello deducendo in sintesi: CP_3
1. Erroneo accertamento della natura subordinata del rapporto. L'appellante sostiene che il ricorrente fosse un libero professionista e non un lavoratore subordinato, basandosi su testimonianze e documenti che indicherebbero l'assenza di ordini specifici, potere disciplinare, ferie retribuite e altri elementi tipici della subordinazione, reiterando in sostanza gli argomenti già spesi in primo grado e dolendosi del fatto che, a suo avviso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle testimonianze rese dai propri testi mentre avrebbe prestato fede a testi di controparte inattendibili;
2. Erronea condanna a differenze retributive. L'appellante contesta l'importo di
€ 24.352,83, ritenendo che una parte della somma (€ 10.823,00) relativa al superminimo non fosse stata correttamente indicata nel ricorso introduttivo.
3. Erroneità della condanna al versamento dei contributi previdenziali.
L'appellante sostiene che i contributi sono prescritti per il periodo 2011-2018 e che il ricorrente fosse già assicurato presso CP_5
4. Erroneità della condanna al risarcimento danni per contributi omessi e prescritti: L'appellante afferma che il danno risarcibile può essere richiesto solo dopo il compimento dell'età pensionabile.
La concorda invece con la decisione del Tribunale di rigetto della CP_3 domanda ex art. 13 legge n. 1338 /1962, per mancanza di specifica allegazione dei relativi presupposti.
Il si è costituito in appello replicando nel merito dei motivi di appello e CP_1 proponendo a sua volta appello incidentale sul rigetto della domanda di costituzione presso l' di una rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/62. CP_4
CP_ L' si è costituto anche in appello riservando ai propri uffici di determinare quanto sia eventualmente riconosciuto, nei limiti della prescrizione, a titolo di contribuzione dovuta con riguardo ai periodi e alle retribuzioni dovuti.
6 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Appello principale.
Primo motivo.
Come anticipato, il Tribunale ha ritenuto che dalla copiosa documentazione prodotta in atti da parte ricorrente e dall'istruttoria orale svolta sia emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che dai documenti e dall'istruttoria sia emersa la natura subordinata del rapporto essendo tra l'altor emerso che il dott. CP_1 per accedere alla struttura doveva utilizzare un badge;
era tenuto ad indossare la divisa dell'Istituto, identica a quella degli infermieri strutturati ed era dotato di un proprio armadietto personale;
ha lavorato su turni regolari al pari del personale strutturato;
era tenuto a comunicare almeno 24 ore prima eventuali necessità di cambi-turno; in caso di necessità era utilizzato per sostituire gli infermieri strutturati assenti e quelli di altri reparti;
fu concretamente sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro;
doveva attenersi alle direttive che gli venivano impartite;
doveva garantire la reperibilità notturna;
doveva pianificare le proprie ferie;
dal giugno 2016 venne dotato di una casella di posta elettronica personale;
gli era assegnata una postazione (con telefono e pc) all'interno della stanza del medico responsabile del reparto ed un cercapersone;
è stato valutato sia rispetto alla corretta esecuzione delle mansioni anche per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi.
Il giudizio del Tribunale è fondato sulla valutazione dei documenti ma anche sulle dichiarazioni dei testi, con valutazione critica anche delle dichiarazioni anche di teste di parte convenuta (come il , a disdoro di quanto dedotto dall'appellante. Tes_1
In relazione agli spunti critici del motivo di appello, va anzitutto evidenziato, quanto alle direttive ricevute dall'appellante, che i testi di parte ricorrente hanno riferito in tal senso circostanze molto significative. Così, il teste collega del ricorrente, ha Tes_2
7 dichiarato che il riceveva degli obiettivi dalla Direzione dell'Ospedale, e il CP_1 teste , anch'egli collega del ha confermato la circostanza secondo cui, Tes_3 CP_1 al pari degli infermieri strutturati, il doveva attenersi alle direttive che la CP_1 convenuta impartiva sia per il tramite delle Coordinatrici, sia per il tramite della
Responsabile DPS, la , anche nel corso delle riunioni che venivano Parte_4 periodicamente convocate, cui partecipava tutto il personale, interno ed esterno, precisando di avere partecipato personalmente a tali riunioni e confermando altresì gli argomenti trattati i tali riunioni tra cui vi erano la regolamentazione dei cambi turno, la valutazione periodica, i riposi estivi, i protocolli, la gestione delle risorse e tempi di assistenza, la proposta di ridistribuzione organico Alzheimer.
L'appellante vi oppone le dichiarazioni dei testi e ma il primo ha Tes_1 Tes_4 solo risposto ≪ non ho mai assistito a direttive o ordini impartiti al ricorrente circa la sua attività lavorativa da parte dei soggetti indicati nel capitolo, né io stesso impartivo tali direttive≫, il che di per sé non esclude che le direttive siano state impartite da altri.
L'appellante inoltre non confuta la valutazione del Tribunale duramente critica nei confronti delle dichiarazioni del teste laddove in motivazione osserva che Tes_1
≪il testimone, anche rispetto a queste specifiche circostanze, non ha dichiarato il vero come dimostrano le numerose email allegate al ricorso aventi un chiaro contenuto direttivo (ad esempio si veda il doc. n. 20). Basti leggere, tra le tante, la mail del 16 settembre 2016 che il dott. ha inviato ai Tes_1 Coordinatori, tra cui il Ricorrente, ed avente ad oggetto “Relazione su operato personale SA (ausiliari/OSS)” chiedendo quanto segue: “Buongiorno, vi chiedo gentilmente di valutare l'operato degli operatori in oggetto e relazione al sottoscritto eventuali comportamenti inadeguati o poco professionali degli operatori al fine di poter prendere provvedimenti. Quanto sopra per migliorare il servizio offerto ai nostri ospiti. Certi di un vostro cortese riscontro, auguro buona giornata.”. Osserva inoltre il Tribunale:
≪ Il testimone ha parimenti escluso che il Ricorrente abbia preso parte alle riunioni relative al budget, ma anche questa affermazione è sconfessata documentalmente (precisamente dalla mail riportata a pag.
6 -7 del doc. n. 14) con la mail indirizzata dalla dott.ssa a tutti i Coordinatori, tra cui il Ricorrente, Parte_4 ed avente ad oggetto “Incontro di negoziazione obiettivi di budget 20.01.2017”, conosciuta dal testimone per essere tra i destinatari della comunicazione. Si sottolinea che tra i destinatari della mail l'unico soggetto non legato da rapporto di lavoro subordinato con la struttura era il Ricorrente mentre tutti gli altri Coordinatori erano dipendenti.≫.
Notazioni che l'appellante non confuta, così come non confuta le risultanze documentali di cui ha pure ha dato atto il Tribunale evidenziando che
≪Sempre documentalmente sono provati gli ordini e le direttive che il Ricorrente ha ricevuto da parte della dott.ssa (tra le tante si pone l'accento sulla mail (cfr. pag. 26 del doc. n. 6) con cui Parte_4 viene ordinato al Ricorrente di produrre una linea guida/procedura/protocollo per completare la valutazione come inf. Referente); da parte della dott.ssa (Direzione Sanitaria) aventi ad oggetto Per_1 tutte le questioni relative alla gestione del reparto (ad esempio sugli ordini dei presidi precauzionali, sugli ordini alla farmacia di Albano, sulle indicazioni ad ordinare buste cancelleria per la privacy, sulla fornitura farmaci RSA, sulla medicina del lavoro, sulla tracciabilità sul laboratorio analisi - cfr. ad esempio doc. n. 20, pagine 6, 7, 12, 16, 22 e 35) ovvero per muovere rilievi al Ricorrente in ordine alla gestione di una cartella clinica di un paziente (cfr. pag. 4 del doc. n. 6) o fornire indicazioni per la sorveglianza sanitaria /medicina del lavoro (cfr. pag. 26 del doc. n. 6); da parte di (cfr. doc. n. Pt_5 20 ove si rinvengono mail contenenti direttive sull'utilizzo del sistema ge.ma) e da parte di e Tes_4
(cfr. doc. n. 15 ove vi sono i messaggi di whatsapp con cui e impartivano direttive Per_2 Tes_4 Per_2 al Ricorrente)≫. 8 Quanto alla teste addotta dalla , le cui dichiarazioni l'appellante Tes_4 CP_3 adduce a negazione delle direttive, questa ha semplicemente dichiarato di non avere mai assistito a direttive ed ordini dati nei confronti del ricorrente, ma ciò evidentemente non equivale alla negazione del fatto, che invece come sopra evidenziato è stato, al contrario, affermato con nettezza dai testi addotti dal ed emerge altresì dalla richiamata CP_1 documentazione.
Va semmai evidenziato che l' ha riferito che in quanto coordinatrice Tes_4 infermieristica era lei a coordinare anche l'attività di infermiere del ricorrente, come l'attività degli altri infermieri addetti al reparto ed a controllare che il ricorrente svolgesse il piano di lavoro a lui assegnato;
ha riferito anche che era la dirigente infermieristica, dott.ssa , ad occuparsi della predisposizione dei turni del ricorrente in quanto Parte_4 la teste si occupava della predisposizione dei turni degli infermieri strutturati e, in caso di loro assenza, comunicava alla dirigente infermieristica tale assenza e quest'ultima provvedeva poi ad individuare gli infermieri con incarico libero professionale da inserire nei turni per sopperire alle assenze;
la teste ha anche riferito che, prima che la dirigente infermieristica iniziasse a lavorare presso l'ente convenuto, era lei a svolgere Parte_4 tale attività.
Quanto all'esercizio del potere di controllo, va anzitutto evidenziato che, disdoro di quanto dedotto dall'appellante, il riscontro delle presenze era effettuato anche a mezzo del budge, che, dopo un primo periodo, servì anche per conteggiare le ore lavorate (v. teste . Tes_2
Quanto poi all'esercizio del potere disciplinare, come osserva il Tribunale, anche nel periodo in cui ricoprì il ruolo di Coordinatore, il fu assoggettato al potere CP_1 disciplinare della convenuta che lo esercitava per mezzo della la quale Parte_4 muoveva rimproveri e richiami a tutti gli infermieri nel corso delle riunioni. Invece, allorquando si trattava di muovere rimproveri individuali, la stessa provvedeva sia telefonicamente, sia convocando direttamente il Dr. nel proprio ufficio, come CP_1 hanno confermato i testimoni e rispondendo sul capitolo 50 del ricorso ex Tes_2 Tes_3 art. 414 cpc).
Tutto quanto sin qui detto è già sufficiente per riscontrare la subordinazione e confermare la valutazione del Tribunale, ma può aggiungersi che notevoli elementi di contesto, come il pieno inserimento nei turni predisposti dal datore di lavoro e la
9 circostanza che il fosse tenuto ad indossare la divisa dell'Istituto identica a CP_1 quella degli infermieri strutturati, ed era dotato di un proprio armadietto personale situato all'interno dell'area spogliatoio dedicata al personale dipendente della convenuta (teste
, riprovano ulteriormente il pieno inserimento anche fisco e logistico del Tes_2 CP_1 nell'impresa, cioè anche notevoli elementi sintomatici della subordinazione.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti, evidenziando che nella fattispecie non ricorre né la mera prestazione di opera intellettuale libero professionale né la mera collaborazione, ma un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Secondo motivo.
L'appellante contesta l'importo di € 24.352,83, ritenendo che una parte della somma
(€ 10.823,00) relativa al superminimo non fosse stata correttamente indicata nel ricorso introduttivo e ritenendo maturate al riguardo le preclusioni di cui all'art. 414 cpc.
Osserva la Corte che tale motivo è inammissibile per violazione del divieto di nova, in quanto nella prima difesa in primo grado era stata sollevata sul punto una ben diversa eccezione - che oltretutto palesava l'accettazione del contraddittorio sul tema - avendo la eccepito: CP_3
≪La domanda di differenze retributive è erronea per eccesso. Invero nei conteggi (doc. 28 avversario) è calcolato come “competente” dovuta anche un “superminimo ad personam” per gli anni dal 2013 al 2019 (Euro 1.644,00 annui) che ammonta in totale ad Euro 10.823,00. Ma questa voce retributiva non è prevista né nei contratti individuali inter partes (ns. doc. 1), né nei CCNL depositati ex adverso (docc. 26 e 27 avversari). Questa voce non dovuta è stata calcolata anche per il trattamento di fine rapporto e quindi il tfr deve essere ridotto di Euro 801,00 (10.823,00 : 13,5). In conclusione se il ricorrente in denegata ipotesi fosse considerato lavoratore subordinato, avrebbe diritto a una somma per differenze retributive di Euro 12.728,88 (24.352,83 – 10.823,00 – 801,00 = 12.728,88). Infine si ricorda che nei conteggi (doc. 28 avversario) sono stati correttamente compensati le somme dovute con le somme erogate che dal 2011 al 2014 erano a vantaggio del ricorrente, mentre dal 2015 in poi il saldo è stato negativo per il ricorrente …
In ogni caso, osserva in via alternativa la Corte che il ricorso di primo grado chiedeva la condanna della ≪alla corresponsione di € 24.352,83 a titolo di CP_3 differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali ed a titolo di TFR, così come risultanti dai conteggi allegati≫, con un rinvio agli istituti contrattuali idoneo a ricomprende anche il superminimo, effettivamente indicato nei conteggi prodotti in allegato al ricorso.
Anche tale motivo è quindi infondato.
10 Terzo motivo.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di condanna della al CP_3 versamento dei contributi non prescritti, evidenziando che questi si sono prescritti per il periodo 2011-2018. Tale motivo di appello è senza costrutto e si infrange nella carenza di interesse, in quanto la sentenza ha condannato la a versare i contributi non CP_3 prescritti.
Né può accogliersi la subordinata (≪ se in denegata ipotesi venisse respinto il primo motivo d'appello, deve riversare i contributi all' , il quale detrarrà questi CP_5 CP_4 contributi da quelli che dovrebbe versare la Provincia≫) sia in quanto essa non compariva nella memoria ex art 416 cpc ed è stata avanzata soltanto nelle note scritte in assenza di deduzione di gravi ragioni e di autorizzazione ex art. 420 cpc, e risultando quindi inammissibile per violazione del divieto di nova ex artt. 345 e 437 c.p.c., sia perché comunque essa involge la legittimazione passiva di un soggetto rimasto estraneo alla controversia ( . CP_5
Anche tale motivo è dunque infondato.
Quarto motivo.
L'appellante lamenta l'erroneità della condanna al versamento del danno cagionato al ricorrente per il mancato versamento dei contributi previdenziali omessi e prescritti, deducendo che il danno risarcibile ex art. 2116, c. 2, c.c. potrebbe essere chiesto solo dopo la perdita della prestazione assicurativa e quindi solo dopo il compimento dell'età pensionabile.
L'appellante però non confuta la motivazione del Tribunale che esplica le ragioni della condanna argomentandole sul piano sistematico nei seguenti termini sulla scorta di una coerente giurisprudenza di legittimità:
≪ l'art. 2116 c.c. prevede espressamente la risarcibilità del danno derivante al lavoratore da omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro responsabile e la giurisprudenza consolidata riconosce l'azionabilità dell'interesse del lavoratore all'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro al versamento dei contributi dovuti ex lege a tutela della propria posizione assicurativa ed alla conseguente condanna specifica del medesimo al pagamento dei contributi non prescritti all'ente previdenziale, mentre nel caso di prescrizione dei contributi omessi, il lavoratore può ricorrere all'azione risarcitoria nei confronti del responsabile dell'omissione ai sensi dell'art. 2116 c.2 c.c., senza che sia necessario attendere il raggiungimento dell'età pensionabile: in tal caso, infatti, è possibile ottenere comunque anche una condanna generica in attesa di poter poi quantificare l'ammontare effettivo del danno una volta che il soggetto abbia raggiunto l'età pensionabile e sia, quindi, possibile stabilire con esattezza il quantum del pregiudizio che è pari alla differenza tra quanto percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati. La giurisprudenza ha, infatti, affermato (Cass. n. 26990/2005 ) che l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio
11 economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n.1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. ≫.
La Corte, al di là della vaghezza del motivo di appello che non si confronta criticamente con le ragioni estese dal Tribunale, condivide la decisione appellata sulla base delle sentenze di legittimità indicata nella stessa sentenza (Cass. 26990/2005), riaffermata anche successivamente dalla Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1179 del 22/01/2015), che ha ribadito l'orientamento secondo cui
"l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Di recente, la Cassazione (Sez. L -, Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024) ha riaffermato che in linea di principio il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale (e senza che sia necessario CP_ integrare il contradittorio nei confronti dell .
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e conduce al rigetto dell'appello principale.
Appello incidentale.
Il Tribunale ha respinto la domanda del D'DR volta ≪al risarcimento ex art. 13, legge 1338/1962, per la parte eventualmente prescritta≫ sulla base della seguente motivazione: CP_
≪Deve, invece, rigettarsi la domanda ex art. 13 L. n. 1338/62 per la costituzione presso l' di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica derivante dall'omesso versamento dei contributi prescritti atteso che tale domanda risulta formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso senza
12 alcuna specifica allegazione in ricorso relativa alla sussistenza dei relativi presupposti ed atteso che, essendo tale domanda del tutto autonoma dalla domanda risarcitoria ex art. 2116 c.2 c.c., avrebbe dovuto CP_ essere formulata ab initio anche nei confronti di , legittimato passivo insieme al datore di lavoro ( Cass. n. 3678/09).>>.
L'appellante incidentale deduce anzitutto che, ≪una volta disposta l'integrazione del contraddittorio, la domanda di condanna al risarcimento ex art. 13 della l. 1338/1962 deve necessariamente ritenersi estesa anche all' , e, quanto al fatto che la domanda CP_6 ex art. 13 della l. 1338/1962 sia stata formulata soltanto nelle conclusioni, che ≪il
Giudice, nell'interpretare la domanda giudiziale, avrebbe dovuto prendere in considerazione la reale volontà dell'attore così come risulta dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo concreto perseguito, ciò in virtù del principio che l'interpretazione sostanziale della domanda che prevale su quella formale≫.
L'appello incidentale è infondato sulla base della seguente più liquida ragione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale (Cass. Sez.
U., 16/02/2009, n. 3678), nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell' , ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che CP_4 assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al CP_4 versamento della riserva matematica); dall'interesse dell' a limitare il CP_4 riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo.
Conseguentemente, con riferimento alla forma assolutamente peculiare attinente all'adempimento dell'obbligo contributivo con la previsione della modalità di surrogazione del lavoratore al datore di lavoro, per le Sezioni unite detti rapporti debbono essere valutati alla stregua di un rapporto comune a più parti o, comunque, di rapporti la cui definizione dell'uno presuppone ed è indispensabile a quella dell'altro, con la conseguente implicazione, sul piano processuale, che il datore di lavoro e l' sono CP_4 litisconsorti necessario nel giudizio promosso dal lavoratore per ottenere la costituzione
13 della rendita vitalizia. L'azione deve esser quindi esperita necessariamente nei confronti dell' e del datore di lavoro inadempiente. CP_4
Tale azione, quindi, necessiterebbe anzitutto di una chiara formulazione da parte CP_ del lavoratore nei confronti dell' (il D'DR concludeva unicamente per la condanna della Provincia), tanto più in un caso come quello in esame in cui la chiamata
è stata effettuata “d'ufficio” e si era in presenza di molteplici utilità perseguibili sul piano previdenziale.
Ma, soprattutto, il lavoratore avrebbe dovuto allegare [e anche dimostrare] i presupposti del diritto ex art. 13 L. 1338/62, e il Tribunale, a ben vedere, ha respinto la domanda proprio in base a ciò (≪…tale domanda risulta formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso senza alcuna specifica allegazione in ricorso relativa alla sussistenza dei relativi presupposti…≫).
Rammenta la Corte che l'art. 13 della Legge n. 1338/62 prevede un meccanismo complesso, in cui il lavoratore può surrogarsi al datore di lavoro “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo”
(di tale impossibilità neppure vi è prova nella fattispecie), e in tal caso “su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato”. Presupposti che andrebbero valutati autonomamente (cioè a prescindere dalle risultanze testimoniali del presente procedimento e senza potersi avvalere di queste), e che nella fattispecie non risultano, oltre che allegati, neppure dimostrati. Tali presupposti non emergono né a livello di idonea concreta e specifica allegazione (non potendo, quali elementi squisitamente fattuali, essere “desunti”, come pretende l'appellante, dalla “reale volontà dell'attore”), né risultano comunque provati.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e conduce al rigetto dell'appello incidentale.
La soccombenza reciproca tra la e il giustifica la CP_3 CP_1 compensazione integrale delle spese di lite del grado di appello tra tutte le parti, tenuto CP_ presente, quanto all' che l' si è limitato ad una difesa acritica e meramente CP_2 adesiva alle ragioni che avessero condotto all'accertamento dell'obbligo contributivo.
14 Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge gli appelli principale e incidentale confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite del grado di appello tra tutte le parti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principale e incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
15