Articolo 4 bis della Legge 14 febbraio 1987, n. 40
Articolo 4
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1 gennaio 2018
Art. 4-bis. (( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 , iscritta sul medesimo Fondo ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018