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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UL AN, Presidente e Relatore NATALINI ALDO, Giudice PIERUCCI FERDINANDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2022 depositato il 18/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Orbetello - Piazza Del Plebiscito 1 58015 Orbetello GR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2872 PROT. 40424-IV-3-1 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente:
DICHIARARE cessata la materia del contendere.
Spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la società Ricorrente_1 srl con sede in Roma presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2872 Prot. N. 40424/IV – 3 -1 del 7 ottobre 2021 emesso ai fini del recupero TARI per l'anno 2017 dal Comune di Campagnatico;
Premesso altresì che il Comune si costituiva ritualmente e chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che dopo vari rinvii disposti per consentire la conciliazione, in data 15 ottobre 2025 il Comune depositava copia dell'accordo di conciliazione e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Rilevato infine che nell'odierna udienza, anche la parte ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Ritenuto nell'odierna udienza che vada pronunciata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UL AN, Presidente e Relatore NATALINI ALDO, Giudice PIERUCCI FERDINANDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2022 depositato il 18/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Orbetello - Piazza Del Plebiscito 1 58015 Orbetello GR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2872 PROT. 40424-IV-3-1 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente:
DICHIARARE cessata la materia del contendere.
Spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la società Ricorrente_1 srl con sede in Roma presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2872 Prot. N. 40424/IV – 3 -1 del 7 ottobre 2021 emesso ai fini del recupero TARI per l'anno 2017 dal Comune di Campagnatico;
Premesso altresì che il Comune si costituiva ritualmente e chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che dopo vari rinvii disposti per consentire la conciliazione, in data 15 ottobre 2025 il Comune depositava copia dell'accordo di conciliazione e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Rilevato infine che nell'odierna udienza, anche la parte ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Ritenuto nell'odierna udienza che vada pronunciata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Spese compensate.