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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12441/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12441/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Marco LL, sono comparsi:
Per l'avv. POMPEI LUCA, oggi sostituito dall'avv. Rivarossa, Parte_1
personalmente il socio amministratore di Pt_1
Per la parte personalmente, non assistita da avvocato, la quale Controparte_1
dichiara di aver fatto istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
in attesa di provvedimento.
È altresì presente ai fini della pratica forense . Persona_1
Le parti danno atto che l'immobile è stato rilasciato il 20.10.25.
In data di ieri si è tenuto l'incontro di mediazione con esito negativo.
La sig.ra ritiene, ma non è in grado di documentare, di aver pagato i canoni fino a CP_1
dicembre 2024. Chiede un rinvio in attesa di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . Controparte_1 pagina 1 di 6 Invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Rivarossa si oppone alla richiesta di rinvio perché l'istanza di mediazione è stata depositata e notificata tempestivamente. Insiste per l'accoglimento della domanda di risoluzione e pagamento canoni come da memoria integrativa.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco LL
pagina 2 di 6 N. R.G. 12441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco LL ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 4.12.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12441/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. POMPEI LUCA, in forza Parte_1 P.IVA_1
di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto Parte_1 Controparte_1
per morosità dall'immobile sito in Torino, corso San Maurizio n. 51, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di ottobre 2024 per complessivi € 6.690,00, di cui €
6.000,00 per canoni insoluti ed € 690,00 per oneri condominiali.
All'udienza del 18.06.2025, è comparsa personalmente l'intimata che non ha contestato la morosità ma ha proposto opposizione, deducendo che “il locale all'inizio non era in regola per
pagina 3 di 6 l'impianto elettrico, era sporco”.
Il Giudice, ritenuto che l'omesso pagamento dei canoni locativi non risulta sorretto da idonea giustificazione e non è supportato da valida eccezione di inadempimento, posto che non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare l'esistenza di vizi dell'immobile, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 19.06.2025 ha ordinato il rilascio dell'immobile, fissando all'uopo il termine del
18.07.2025 e assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
La convenuta è comparsa personalmente, senza assistenza di avvocato, all'udienza del 4.12.25.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha dato atto che l'immobile è stato rilasciato, solo a seguito del secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario, in data 20.10.2025; ha precisato la morosità in complessivi € 15.600,00.
*
In data 3.12.25 si è svolto con esito negativo l'incontro di mediazione, a cui ha preso parte personalmente, non assistita da difensore, la sig.ra . CP_1
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, corso San Maurizio n. 51. Parte_1
ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda,
[...]
costituito dal contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 7.11.2022 con il sig.
nella qualità di conduttore (doc. 1). Tale contratto, Controparte_2
regolarmente registrato il 23.11.2022 (doc. 2), è stato successivamente oggetto di cessione in favore della sig.ra , quale conduttrice, come risulta dalla registrazione Controparte_1
datata 10.09.2024 (doc. 3).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché la conduttrice – onerata di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasta contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati;
si rileva, peraltro, che la stessa, comparendo personalmente all'udienza del 18.06.2025, non ha contestato la morosità ma ha affermato di essere in attesa di un finanziamento per poter sanare quanto dovuto. All'udienza del 4.12.25 la conduttrice, nuovamente comparsa personalmente, ha dichiarato di aver pagato canoni solo fino al mese di pagina 4 di 6 dicembre 2025, senza peraltro provare questa affermazione e comunque riconoscendo la morosità per il periodo successivo.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso commerciale, non è previsto un criterio predeterminato legalmente come stabilito per le locazioni abitative ex artt.
5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978, rimanendo la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. La Suprema Corte ha affermato al riguardo il principio secondo cui “in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore va valutata secondo il generale criterio di cui all'art. 1455 c.c., e non secondo il diverso criterio stabilito, per le sole locazioni di immobili destinati ad uso abitativo, dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva la facoltà del giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui al menzionato art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto” (Cass. 13887/2011).
In ogni caso, nel presente giudizio, il mancato pagamento dei canoni a far data da ottobre
2024 costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da va dunque Parte_1
accolta e il contratto di locazione va dichiarato risolto.
La locatrice dà atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, avvenuto in data 20.10.2025.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti, nei limiti di seguito specificati. Si consideri che:
• con l'intimazione di sfratto è stato dedotto il mancato pagamento dei canoni (€ 1.200 al mese)
e degli oneri accessori (€ 120 al mese) da ottobre 2024 ad aprile 2025, per un totale di €
9.240, da cui il locatore ha detratto gli acconti di € 2.250 versati dalla conduttrice, per un debito, a quella data, di € 6.690;
• all'udienza di convalida del 18.6.25 il locatore ha precisato che la morosità a giugno 2025 ammontava a € 7.560;
• l'immobile è stato rilasciato il 20.10.2025;
• alla morosità precisata all'udienza del 18.6.25 vanno quindi aggiunti i canoni e gli oneri relativi ai mesi da luglio a ottobre 2025 compresi, per complessivi € 4.800 per canoni e € 480 per oneri, per un totale di € 5.280.
Il totale dovuto dal conduttore ammonta quindi a € 12.840. pagina 5 di 6 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui CP_1 Controparte_1
alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, come da ultimo aggiornate con D.M. 147/2022, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 919
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 709
• fase decisoria (giudizio di merito) € 900
E dunque in totale € 2.528, oltre € 350 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato il
7.11.2022 e registrato in data 23.11.2022, relativo all'immobile sito in Torino, corso San
Maurizio n. 51 e, per l'effetto, dato atto del rilascio dell'immobile, avvenuto il 20.10.2025, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 12.840; Parte_1
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio Controparte_1
in favore di , liquidandole in € 2.528, oltre € 350 per spese;
Parte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco LL
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12441/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Marco LL, sono comparsi:
Per l'avv. POMPEI LUCA, oggi sostituito dall'avv. Rivarossa, Parte_1
personalmente il socio amministratore di Pt_1
Per la parte personalmente, non assistita da avvocato, la quale Controparte_1
dichiara di aver fatto istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
in attesa di provvedimento.
È altresì presente ai fini della pratica forense . Persona_1
Le parti danno atto che l'immobile è stato rilasciato il 20.10.25.
In data di ieri si è tenuto l'incontro di mediazione con esito negativo.
La sig.ra ritiene, ma non è in grado di documentare, di aver pagato i canoni fino a CP_1
dicembre 2024. Chiede un rinvio in attesa di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . Controparte_1 pagina 1 di 6 Invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Rivarossa si oppone alla richiesta di rinvio perché l'istanza di mediazione è stata depositata e notificata tempestivamente. Insiste per l'accoglimento della domanda di risoluzione e pagamento canoni come da memoria integrativa.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco LL
pagina 2 di 6 N. R.G. 12441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco LL ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 4.12.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12441/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. POMPEI LUCA, in forza Parte_1 P.IVA_1
di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto Parte_1 Controparte_1
per morosità dall'immobile sito in Torino, corso San Maurizio n. 51, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di ottobre 2024 per complessivi € 6.690,00, di cui €
6.000,00 per canoni insoluti ed € 690,00 per oneri condominiali.
All'udienza del 18.06.2025, è comparsa personalmente l'intimata che non ha contestato la morosità ma ha proposto opposizione, deducendo che “il locale all'inizio non era in regola per
pagina 3 di 6 l'impianto elettrico, era sporco”.
Il Giudice, ritenuto che l'omesso pagamento dei canoni locativi non risulta sorretto da idonea giustificazione e non è supportato da valida eccezione di inadempimento, posto che non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare l'esistenza di vizi dell'immobile, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 19.06.2025 ha ordinato il rilascio dell'immobile, fissando all'uopo il termine del
18.07.2025 e assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
La convenuta è comparsa personalmente, senza assistenza di avvocato, all'udienza del 4.12.25.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha dato atto che l'immobile è stato rilasciato, solo a seguito del secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario, in data 20.10.2025; ha precisato la morosità in complessivi € 15.600,00.
*
In data 3.12.25 si è svolto con esito negativo l'incontro di mediazione, a cui ha preso parte personalmente, non assistita da difensore, la sig.ra . CP_1
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, corso San Maurizio n. 51. Parte_1
ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda,
[...]
costituito dal contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 7.11.2022 con il sig.
nella qualità di conduttore (doc. 1). Tale contratto, Controparte_2
regolarmente registrato il 23.11.2022 (doc. 2), è stato successivamente oggetto di cessione in favore della sig.ra , quale conduttrice, come risulta dalla registrazione Controparte_1
datata 10.09.2024 (doc. 3).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché la conduttrice – onerata di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasta contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati;
si rileva, peraltro, che la stessa, comparendo personalmente all'udienza del 18.06.2025, non ha contestato la morosità ma ha affermato di essere in attesa di un finanziamento per poter sanare quanto dovuto. All'udienza del 4.12.25 la conduttrice, nuovamente comparsa personalmente, ha dichiarato di aver pagato canoni solo fino al mese di pagina 4 di 6 dicembre 2025, senza peraltro provare questa affermazione e comunque riconoscendo la morosità per il periodo successivo.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso commerciale, non è previsto un criterio predeterminato legalmente come stabilito per le locazioni abitative ex artt.
5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978, rimanendo la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. La Suprema Corte ha affermato al riguardo il principio secondo cui “in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore va valutata secondo il generale criterio di cui all'art. 1455 c.c., e non secondo il diverso criterio stabilito, per le sole locazioni di immobili destinati ad uso abitativo, dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva la facoltà del giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui al menzionato art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto” (Cass. 13887/2011).
In ogni caso, nel presente giudizio, il mancato pagamento dei canoni a far data da ottobre
2024 costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da va dunque Parte_1
accolta e il contratto di locazione va dichiarato risolto.
La locatrice dà atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, avvenuto in data 20.10.2025.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti, nei limiti di seguito specificati. Si consideri che:
• con l'intimazione di sfratto è stato dedotto il mancato pagamento dei canoni (€ 1.200 al mese)
e degli oneri accessori (€ 120 al mese) da ottobre 2024 ad aprile 2025, per un totale di €
9.240, da cui il locatore ha detratto gli acconti di € 2.250 versati dalla conduttrice, per un debito, a quella data, di € 6.690;
• all'udienza di convalida del 18.6.25 il locatore ha precisato che la morosità a giugno 2025 ammontava a € 7.560;
• l'immobile è stato rilasciato il 20.10.2025;
• alla morosità precisata all'udienza del 18.6.25 vanno quindi aggiunti i canoni e gli oneri relativi ai mesi da luglio a ottobre 2025 compresi, per complessivi € 4.800 per canoni e € 480 per oneri, per un totale di € 5.280.
Il totale dovuto dal conduttore ammonta quindi a € 12.840. pagina 5 di 6 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui CP_1 Controparte_1
alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, come da ultimo aggiornate con D.M. 147/2022, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 919
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 709
• fase decisoria (giudizio di merito) € 900
E dunque in totale € 2.528, oltre € 350 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato il
7.11.2022 e registrato in data 23.11.2022, relativo all'immobile sito in Torino, corso San
Maurizio n. 51 e, per l'effetto, dato atto del rilascio dell'immobile, avvenuto il 20.10.2025, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 12.840; Parte_1
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio Controparte_1
in favore di , liquidandole in € 2.528, oltre € 350 per spese;
Parte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco LL
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