TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 248/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 248 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1623/2024 del Giudice di pace di Casoria e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Biagio Molitierno, presso il cui studio in Piedimonte
Matese (CE), alla Piazza Cappello n.26, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 tempestivo appello avverso la sentenza n. 1623/2024 del Giudice di Pace di Casoria, emessa il 14/05/2024, pubblicata in data 10/12/2024 e notificata il 17/12/2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 5779/2021, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dall'odierno appellato, , avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
0712016 9022035885/000. L'opposizione è stata formulata limitatamente alla pretesa creditoria di cui alla cartella n. 071 2013 0036911001 000 e pari ad un importo di € 1.042,40, emessa a seguito del mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa all'anno
2008. L' ha articolato le proprie censure nei seguenti termini: Parte_2
– in via preliminare, eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Casoria, ritenendo la controversia da devolversi alla giurisdizione del Giudice Tributario;
– nel merito:
a) deducendo la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, avendo il giudice dichiarato la nullità dell'intera intimazione di pagamento n. 712016902203588500, benché la domanda attorea fosse limitata all'annullamento della sola cartella esattoriale n. 07120130036911001000 ivi richiamata;
b) eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e la carenza di interesse ad agire, in assenza di qualsivoglia iniziativa esecutiva intrapresa nei confronti di . Controparte_1
Verificata la rituale comunicazione dell'atto di citazione in appello, e la Controparte_1 non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di
Pace di Casoria, nonché quella relativa all'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
A tal proposito, va rilevato che nel giudizio di primo grado, aveva Controparte_1 proposto una domanda di accertamento della insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dalla basata su titolo esecutivo idoneo a dar luogo Controparte_2 all'esecuzione forzata, sebbene prescritto.
La sentenza Cass. S.U. n. 7822/2020 afferma che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria, invece, spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso in esame, l'opponente ha effettuato opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., comma I, contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la sopravvenienza di un fatto impeditivo del diritto azionato, cioè l'intervenuta prescrizione del credito tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale indicata nell'intimazione di pagamento impugnata e nell'estratto di ruolo prodotto in atti.
Dunque, sull'eccezione di prescrizione del credito, dopo il consolidamento dello stesso per la mancata opposizione della cartella, deve pronunciarsi il giudice ordinario.
Quanto, invece, all'eccepita inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, occorre rilevare che l'opposizione oggetto del giudizio di I grado, effettuata dall'odierno appellato, non si è spiegata avverso il mero estratto di ruolo bensì avverso la cartella esattoriale n.
07120130036911001000 riportata nell'intimazione di pagamento n. 0712016 9022035885/000, la cui regolare notificazione non è stata contestata dal debitore nel giudizio di prime cure.
Pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione mossa dall'odierna appellante circa l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella tramite estratto ruolo poiché, come è desumibile dalla lettura dall'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. prodotto in atti, affermava di essere venuto a conoscenza della posta debitoria a Controparte_1 proprio carico non mediante la mera acquisizione di una copia dell'estratto di ruolo, bensì in seguito alla rituale notifica della cartella esattoriale n.07120130036911001000 e dell'intimazione di pagamento, verso cui è stata poi azionata tempestiva opposizione ex art. 615 c.p.c.
Passando al merito, ai fini della prescrizione, in materia di tasse automobilistiche si applica l'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86, convertito nella Legge n. 60/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La notifica della cartella di pagamento n. 07120130036911001000 è avvenuta in data
23/02/2013, mentre l'intimazione di pagamento n. 07120169022035885/000 risulta notificata il 13/05/2016. Ebbene, dalla notifica della suddetta cartella esattoriale alla notifica dell'intimazione di pagamento sono trascorsi più di tre anni, durante i quali non sono stati compiuti atti idonei all'interruzione dei termini di prescrizione di cui sia stata data prova.
Per tali ragioni, ad oggi, la e l' non Controparte_2 Parte_1 hanno diritto a procedere alla riscossione coatta di un credito che risulta prescritto.
Alla luce di quanto esposto, si conferma la sentenza n. 1623/2024 emessa dal Giudice di pace di Casoria e, di conseguenza, l'annullamento della cartella esattoriale n.
07120130036911001000, pari ad € 1.042,40, notificata il 23/02/2013, nonché dell'intimazione di pagamento n. 07120169022035885000, notificata il 13/05/2016, data l'inesattezza del credito in essa riportato. In tale sede, infatti, non è consentito procedere ad una rimodulazione del quantum indicato nell'intimazione di pagamento impugnata, né è possibile sostituirsi all'amministrazione finanziaria nel ricalcolo del credito. Nessuna statuizione si impone in ordine alle spese di lite, data la contumacia degli appellati.
Il Tribunale, infine, dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1623/2024 del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata il 10/12/2024 e notificata il 17/12/2024, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5779/2021 così provvede:
- Dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Casoria n.
1623/2024, pubblicata il 10/12/2024 e notificata il 17/12/2024
- Nulla sulle spese;
-Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, il 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 248 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1623/2024 del Giudice di pace di Casoria e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Biagio Molitierno, presso il cui studio in Piedimonte
Matese (CE), alla Piazza Cappello n.26, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 tempestivo appello avverso la sentenza n. 1623/2024 del Giudice di Pace di Casoria, emessa il 14/05/2024, pubblicata in data 10/12/2024 e notificata il 17/12/2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 5779/2021, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dall'odierno appellato, , avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
0712016 9022035885/000. L'opposizione è stata formulata limitatamente alla pretesa creditoria di cui alla cartella n. 071 2013 0036911001 000 e pari ad un importo di € 1.042,40, emessa a seguito del mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa all'anno
2008. L' ha articolato le proprie censure nei seguenti termini: Parte_2
– in via preliminare, eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Casoria, ritenendo la controversia da devolversi alla giurisdizione del Giudice Tributario;
– nel merito:
a) deducendo la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, avendo il giudice dichiarato la nullità dell'intera intimazione di pagamento n. 712016902203588500, benché la domanda attorea fosse limitata all'annullamento della sola cartella esattoriale n. 07120130036911001000 ivi richiamata;
b) eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e la carenza di interesse ad agire, in assenza di qualsivoglia iniziativa esecutiva intrapresa nei confronti di . Controparte_1
Verificata la rituale comunicazione dell'atto di citazione in appello, e la Controparte_1 non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di
Pace di Casoria, nonché quella relativa all'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
A tal proposito, va rilevato che nel giudizio di primo grado, aveva Controparte_1 proposto una domanda di accertamento della insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dalla basata su titolo esecutivo idoneo a dar luogo Controparte_2 all'esecuzione forzata, sebbene prescritto.
La sentenza Cass. S.U. n. 7822/2020 afferma che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria, invece, spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso in esame, l'opponente ha effettuato opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., comma I, contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la sopravvenienza di un fatto impeditivo del diritto azionato, cioè l'intervenuta prescrizione del credito tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale indicata nell'intimazione di pagamento impugnata e nell'estratto di ruolo prodotto in atti.
Dunque, sull'eccezione di prescrizione del credito, dopo il consolidamento dello stesso per la mancata opposizione della cartella, deve pronunciarsi il giudice ordinario.
Quanto, invece, all'eccepita inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, occorre rilevare che l'opposizione oggetto del giudizio di I grado, effettuata dall'odierno appellato, non si è spiegata avverso il mero estratto di ruolo bensì avverso la cartella esattoriale n.
07120130036911001000 riportata nell'intimazione di pagamento n. 0712016 9022035885/000, la cui regolare notificazione non è stata contestata dal debitore nel giudizio di prime cure.
Pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione mossa dall'odierna appellante circa l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella tramite estratto ruolo poiché, come è desumibile dalla lettura dall'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. prodotto in atti, affermava di essere venuto a conoscenza della posta debitoria a Controparte_1 proprio carico non mediante la mera acquisizione di una copia dell'estratto di ruolo, bensì in seguito alla rituale notifica della cartella esattoriale n.07120130036911001000 e dell'intimazione di pagamento, verso cui è stata poi azionata tempestiva opposizione ex art. 615 c.p.c.
Passando al merito, ai fini della prescrizione, in materia di tasse automobilistiche si applica l'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86, convertito nella Legge n. 60/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La notifica della cartella di pagamento n. 07120130036911001000 è avvenuta in data
23/02/2013, mentre l'intimazione di pagamento n. 07120169022035885/000 risulta notificata il 13/05/2016. Ebbene, dalla notifica della suddetta cartella esattoriale alla notifica dell'intimazione di pagamento sono trascorsi più di tre anni, durante i quali non sono stati compiuti atti idonei all'interruzione dei termini di prescrizione di cui sia stata data prova.
Per tali ragioni, ad oggi, la e l' non Controparte_2 Parte_1 hanno diritto a procedere alla riscossione coatta di un credito che risulta prescritto.
Alla luce di quanto esposto, si conferma la sentenza n. 1623/2024 emessa dal Giudice di pace di Casoria e, di conseguenza, l'annullamento della cartella esattoriale n.
07120130036911001000, pari ad € 1.042,40, notificata il 23/02/2013, nonché dell'intimazione di pagamento n. 07120169022035885000, notificata il 13/05/2016, data l'inesattezza del credito in essa riportato. In tale sede, infatti, non è consentito procedere ad una rimodulazione del quantum indicato nell'intimazione di pagamento impugnata, né è possibile sostituirsi all'amministrazione finanziaria nel ricalcolo del credito. Nessuna statuizione si impone in ordine alle spese di lite, data la contumacia degli appellati.
Il Tribunale, infine, dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1623/2024 del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata il 10/12/2024 e notificata il 17/12/2024, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5779/2021 così provvede:
- Dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Casoria n.
1623/2024, pubblicata il 10/12/2024 e notificata il 17/12/2024
- Nulla sulle spese;
-Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, il 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo