Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1040/2023RG vertente tra
(), nato a [...] il [...], residente in [...]1 C.F. 1
Montelabbate (PU), Via Montali n. 54, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Terenzi
( C.F. 2 ) e Maria Cristina De Longis ( C.F. 3 del Foro di Pesaro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pesaro (PU), Viale della Vittoria n.161 (telefax
0721/33813; pec: Email 1 pec:
Email_2
-parte appellante e
C.F. 4 1) residente in nato a [...] il [...] ( c.f. CO_1
CO_2Montellabate Via Roma n. 74, nato a [...] il [...] ( c.f.
) e residente in [...], CP 3 C.F. 5
C.F. 6 ) e residente in [...]
[...] nato a [...] il [...] (c.f. nata a [...] il [...] ( c.f. Strada San Terenzio n. 3 e CP 4
) e residente in [...] tutti rappresentati e C.F. 7
1) del Foro di Ravenna con studio indifesi dall'Avv. Elena Barbanti ( c.f. C.F. 8
Ravenna Viale della Lirica n. 61 (fax 0544.692373 - pec Email 3 ) e presso il suddetto studio ed indirizzo pec elettivamente domiciliati;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione notificato il 3.11.2020 CO_5 convenivano in Parte 1 e esponendo che cone CP 4 giudizio CO_1 , CP 3 CO_2 avevano conferito incarico allo studio scrittura del 21.9.1998 CP_6 e CO_7
tecnico "Assostudio” per lo svolgimento di prestazioni professionali (progettazione urbanistica ed edilizia, direzione dei lavori, frazionamenti accastamenti); che era stato pattuito il compenso secondo i valori minimi delle tariffe aumentati di “una volta e mezzo"; che, in caso di trasferimento della proprietà, le parti avevano previsto la cessione del contratto d'opera in capo all'acquirente ed, in difetto, il risarcimento pari ai due terzi del compensi mancati;
che era stata espletata l'attività, ma, avvenuto il trasferimento della proprietà, non ne era seguita la cessione del contratto concluso con lo studio professionale;
che CO_7 era pervenuto ad un accordo transattivo, mentre nulla aveva corrisposto Donati CP_6, né alla sua morte gli eredi convenuti.
Tanto premesso, gli stessi attori, deducendo d'essere divenuti cessionari del credito di "Assostudio" cessato il 25.1.2019, domandavano che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno mediante pagamento in proprio favore di €.305.225,21 ovvero della diversa somma di giustizia, oltre interessi;
in subordine, domandavano che i convenuti fossero condannati al pagamento del compenso con "relative penalità e sanzioni” conseguenti al recesso anticipato dal contratto con "Assostudio".
Si costituivano con unica comparsa di risposta CO 1 , CO 2 , CP 3 e
CP 4 i quali contestavano la domanda, eccependo che la citazione era nulla per omessa o incerta indicazione dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni;
che gli attori erano privi di legittimazione in difetto di prova dell'asserita cessione del credito;
che questo era estinto per prescrizione;
che i documenti allegati non costituivano prova dell'attività; che la scrittura 21.9.1998 rimandava ad altro “più specifico mandato”, mai stipulato, per cui le parti erano addivenute alla conclusione di un mero preliminare condizionato ad un evento ("esecutività degli strumenti urbanistici") non avveratosi;
che il contratto era privo di causa ed aveva oggetto indeterminato, come tale era nullo;
che la somma pretesa non era liquida ed era eccessiva. Concludevano, pertanto, per la nullità della citazione ed il rigetto delle domande con il favore delle spese e la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, passava in decisione all'udienza del 4.5.2023.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"Il contratto, sulla cui base parte attrice, formula la duplice pretesa oggetto di causa (di risarcimento e pagamento del compenso), prevede il conferimento dell'incarico per l'esecuzione di
"prestazioni tecniche, al fine dell'esecutività urbanistica delle aree di proprietà Parte 2 in S.
Angelo OL, con riferimento a “tutte le prestazioni professionali di progettazione urbanistica ed edilizia, direzione lavori, frazionamenti, accatastamenti, pratiche presso Enti". Nella scrittura è previsto che "tale mandato... dovrà essere recepito da un più specifico mandato indicante i tempi e le modalità delle prestazioni e dei compensi da sottoscriversi all'atto dell'esecutività degli strumenti urbanistici".
L'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile (art. 1347 c.c.), a pena di nullità
(art. 1418 comma 2 c.c.).
Il contratto in esame non soddisfa questi requisiti, giacché indica le prestazioni oggetto dell'obbligazione a carico del professionista in modo indeterminato sia nella finalità delle opere
("esecutività urbanistica") - avulsa dal riferimento ad uno specifico strumento urbanistico - sia nel tipo di attività demandata al professionista, che viene esposta solo per generi di prestazioni
("progettazione", "direzione lavori", "pratiche", ecc.).
Per l'attività di progettazione, in particolare, che è l'unica di cui parte attrice ha offerto una prova
(documentale), non è specificato né quale fosse il tipo di progetto demandato al professionista (di massima, esecutivo, ecc.), né l'opera o il bene oggetto della generica "progettazione".
Sono, del resto, le stesse parti, con la clausola indicata, ad aver rimesso convenzionalmente la determinazione dell'oggetto del contratto, con riferimento alle prestazioni affidate, ad "un più specifico mandato".
La indeterminabilità dell'oggetto impedisce anche di riferire gli elaborati progettuali allegati (v. doc. 21 attori) al contratto, ossia di accertare che detti elaborati siano quelli del "mandato": si tratta, invero, di tavole e disegni che attengono anche a proprietà diverse da quelle del convenuto
(come quelli del 2005-2006 e giugno 2008: pacifico), ovvero relative in luoghi del tutto diversi da quelli di causa (v. elaborato Comune di Fossombrone), ovvero ancora redatti da altro professionista
(tale Persona 1 ). In ogni caso, non sono riferibili, per la genericità dell'oggetto del contratto, all'incarico d'opera che costituisce il titolo della pretesa.
La nullità del contratto, per le ragioni esposte, determina l'infondatezza delle domande, che devono essere respinte.
3 - Le spese di lite, liquidate al minimo, seguono la soccombenza.
Va disattesa la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dai convenuti, essendo non provato e neppure allegato il danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte 1 e
, CO_2 CP 3 e CP 4 così CO_5
contro
CO 1
, '
provvede:
1) respinge le domande proposte da CO_5 Parte 1 e
2) rigetta altresì la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata da CO 1 ,
[...]
CP_2 CP 3 e CP 4 ;
, e CO_5 in solido, a rifondere a CO 1 [...] 3) condanna Parte 1 eCP 2 , CP 4 le spese di lite, che si liquidano in €.11.229,00 per CP 3
compencompenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa come per legge".
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono:
• alla verifica della validità del contratto di mandato sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto,
• alla verifica dell'effettiva esecuzione di prestazioni riferibili a tale rapporto.
5. Il documento contrattuale dedotto e prodotto in giudizio è il seguente: ASSOSTUDIO
Studio Tecnico Associato
Dott. Ing. AMEDEO FIORAVANTI
Geom. DANILO ANGELINI
Via Risara, 7 - Tel. e Fax 0721/491333
Tel. 0721/490221
61025 MONTELABBATE (Pesaro)
Codice Fiscale e Partita IVA 00891900417
CONFERIMENTO DI MANDATO PROFESSIONALE
Con la presente i Sigg.ri:
ON AT (C.F. ON SE (C.F.
(di seguito la proprietà)
dando seguito a quanto verbalmente esposto. avendo espesso gradimento per le proposte effettuate dai professionisti sulla base dei colluqui avuti con 1 Amministrazione Comunale ed illustrate per vie brevi, conferiscono allo studio professionale:
ASSOSTUDIO con sede in Montelabbate, via Risara n. 7
Ing. Amedeo Fioravanti
Geom. Danilo Angelini
( di seguito i progettisti e D.L.) MANDATO PROFESSIONALE ESCLUSIVO. inerente le prestazioni tecniche, al fine dell'esecutività urbanistica della aree di proprietà F.11i ON, distinti al Catasto terreni del Comune di
S. Angelo in OL :
Foglio 9 mappali: 86 433 436 - 431 9- 12 - BCC Il mandato riguarderà tutte le prestazioni professionali di progettazione urbanistica ed edilizia, Direzione Lavori, frazionamenti. accatastamenti. pratiche presso Enti ( U.S.L Vigili del Fuoco. ecc.), che verranno compensate al reale svolgersi delle prestazioni professionali secondo i criteri indicati dalla Tariffa nazionale Ingegneri ad Architetti e nella stessa misura di una volta e mezzo i compensi minimi stabiliti da questa.
Tale mandato, che dovrà essere recepito da un più specifico mandate indicante i tempi a modalità delle presentazioni e dei compensi sottoscriversi all'atto dell'esecutività deali strumenti da che recipiranno urbanistici le proposte saracitate. obbligatoriamente trasferito dalla proprietà ad Eventuali acquirenti, negli stessi termini sopracitati. Qualora per motivi indipendenti dalla volontà della proprietà non fosse possibile trasferire agli acquirenti il mandato, sarà corrisposta ai progettisti B titolo di indennizzo una cifra corrispondente ai due terzi dei compensi mancati, da liquidarsi all'atto del trasferimento ai terzi stessi delle aree in parola. Montelabbate, Li 21 SET. 1998 фири 6.La Corte condivide le argomentazioni del primo giudicante e ritiene che l'oggetto del contratto non solo non risulta puntualmente determinato ma esso non è neppure agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento.
La genericità del conferimento di incarico può tuttavia essere ricondotta alla fattispecie della determinabilità del contenuto della prestazione rimessa a successiva manifestazione di volontà delle parti.
Ed infatti la volontà delle parti, nel documento in esame, è nel senso di rimettere ad un successivo accordo ("un più specifico mandato”) l'esatta determinazione delle reciproche obbligazioni.
7.Dunque il contratto documentato in atti non soddisfa il requisito della determinatezza dell'oggetto perché le prestazioni dei professionisti sono delineate genericamente:
• da un punto di vista funzionale, riferendosi all' “esecutività urbanistica" senza alcun riferimento ad uno specifico strumento urbanistico;
• da un punto di vista contenutistico, riferendosi a mere tipologie di prestazioni
("progettazione", "direzione lavori”, “pratiche", ecc.); correttamente il Tribunale ha rilevato che per l'attività di progettazione, in particolare, che è l'unica di cui parte attrice ha offerto una prova documentale, non è specificato né quale fosse il tipo di progetto demandato al professionista (di massima, esecutivo, ecc.), né l'opera o il bene oggetto della generica
"progettazione".
L'oggetto del contratto non è dunque determinato.
8. Nondimeno esso può considerarsi determinabile in forza della pattuizione con cui le stesse parti concordano di definire successivamente le prestazioni professionali concretamente affidate e promesse, attraverso un ulteriore accordo contenente “un più specifico mandato".
9.Tuttavia in giudizio non è stata fornita e neppure offerta la prova dell'esistenza di un successivo specifico accordo integrativo intervenuto tra le parti.
10. In tale contesto probatorio si collocano le produzioni documentali di parte appellante costituite da vari elaborati progettuali allegati (v. doc.
2.1 originari attori).
In difetto di una esatta determinazione dell'oggetto del contratto non è possibile stabilire se i progetti documentati siano effettivamente riferibili al contratto come esecuzione del rapporto di mandato. Il Tribunale ha correttamente rilevato come gli elaborati progettuali de quo siano costituiti da tavole e disegni che attengono anche a proprietà diverse da quelle del convenuto (come quelli del 2005-2006
e giugno 2008: pacifico) ovvero relative in luoghi del tutto diversi da quelli di causa (v. elaborato
Comune di Fossombrone) ovvero ancora redatti da altro professionista (tale Persona_1
estraneo al rapporto inter partes.
11.Peraltro anche quelle attività progettuali che sarebbero astrattamente riconducibili alla generica programmazione contenuta nell'accordo del 21.9.1998 non possono essere valutate come prestazioni rese in esecuzione dello stesso perché il rapporto principale è rimasto indeterminato e come tale nullo.
12.La parte appellata peraltro ha formulato sul punto le seguenti contestazioni:
"Si ribadisce inoltre che non esiste alcuna documentazione riguardante istanze relative alla richiesta di piano particolareggiato di edifici residenziali presentati da Parte_3 (doc. 2 parte convenuta ) come risultante dalla perizia del Geom. Per 2 ( doc. 5) a seguito della disamina dei documenti riguardanti la zona oggetto di causa ( doc. 6) e come dichiarato dal responsabile del Comune di
OG Settore 6 Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata ed urbanizzazioni in data
16.10.2018 ( doc. 2) considerato che il piano particolareggiato che emerge dalla documentazione prodotta da controparte è stato approvato con delibera n. 163 del 15.12.2016 ovvero molti anni dopo
( doc. 3) non risultando varianti precedenti che prevedessero comparti edificatori residenziali come descritti negli elaborati prodotti da parte attrice.
Una disamina storica permette inoltre di accertare che tutte le progettazioni approvate di nuove costruzioni risultano successive al piano particolareggiato e riguardano unicamente interventi di straordinaria manutenzione su fabbricati esistenti ( doc. 4)".
13.Tali osservazioni, formulate anche con riferimento alla richiamata consulenza di parte (doc.n.5 in primo grado), non sono state specificamente esaminate e censurate dall'appellante i cui motivi di gravame, sul punto, scontano una certa genericità:
• sia nel senso che non riconducono esattamente i documenti prodotti ad ipotetiche prestazioni derivanti dal rapporto di mandato illustrandone le ragioni di riferibilità,
• sia nel non contrastare le contestazioni delle parti appellate che hanno escluso la presentazione da parte di Parte_3 di richieste relative al piano particolareggiato. 14.L'appello è respinto senza necessità di assunzione di prove orali o comunque di supplemento istruttorio come richiesto dall'appellante.
15.Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
16.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini